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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1501

Regolamento (UE) 2017/1501 del Consiglio, del 24 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

Normativa europea32017R1501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio UE contro la Corea del Nord in coerenza con la risoluzione 2371 (2017) del Consiglio di sicurezza ONU e con la relativa decisione PESC dell’Unione. Introduce una nuova formulazione delle deroghe per la Foreign Trade Bank e la Korean National Insurance Company, limita taluni divieti in relazione ad attività diplomatiche e umanitarie, e modifica l’allegato V eliminando la KNIC dall’elenco dei soggetti designati dall’UE. Il testo ha natura modificativa e si applica immediatamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, aggiornando deroghe e allegati relativi a soggetti designati.

Ambito di applicazione

Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alle misure restrittive dell’UE nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, con particolare riguardo al congelamento di fondi e risorse economiche e alle deroghe autorizzabili dalle autorità competenti degli Stati membri. Incide anche sulle attività delle missioni diplomatiche o consolari in Corea del Nord e sulle attività di assistenza umanitaria svolte dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse. Sul piano territoriale, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; sul piano temporale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regolamento (CE) n. 329/2007 sulle misure restrittive nei confronti della Corea del Nord

Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione europea contro la Repubblica popolare democratica di Corea, in attuazione della decisione (PESC) 2016/849 e in coordinamento con la risoluzione 2371 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La modifica riflette l’evoluzione del quadro ONU e adegua il testo del regolamento (CE) n. 329/2007 alle nuove deroghe e ai nuovi elenchi di soggetti designati.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che il regolamento (CE) n. 329/2007 attua le misure restrittive UE contro la Corea del Nord e che i suoi allegati IV e V contengono, rispettivamente, soggetti designati dal comitato sanzioni ONU o dal Consiglio di sicurezza e soggetti inseriti dall’Unione. A seguito della risoluzione 2371 (2017), il Consiglio di sicurezza ha imposto ulteriori misure e ha previsto specifiche deroghe per la Foreign Trade Bank (FTB) e la Korean National Insurance Company (KNIC). Il regolamento in esame recepisce tali sviluppi e coordina il diritto dell’Unione con la decisione (PESC) 2017/1504.

Deroga per la Foreign Trade Bank e la KNIC

L’articolo 8 bis viene sostituito per stabilire che i divieti dell’articolo 6, paragrafi 1 e 4, non si applicano ai fondi e alle risorse economiche appartenenti o messi a disposizione della FTB o della KNIC quando tali risorse sono destinate esclusivamente a:

  • scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare in Corea del Nord;
  • attività di assistenza umanitaria intraprese dalle Nazioni Unite o svolte in coordinamento con esse.

La deroga è quindi circoscritta alla destinazione delle risorse e non elimina in via generale l’assoggettamento dei soggetti interessati al regime restrittivo.

Autorizzazioni per attività umanitarie e di soccorso

L’articolo 11 quater è riscritto per disciplinare una deroga autorizzatoria rispetto ai divieti derivanti dalle risoluzioni ONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) e 2371 (2017). L’autorità competente dello Stato membro, individuata secondo i siti web di cui all’allegato II, può autorizzare qualsiasi attività se il comitato per le sanzioni ha accertato caso per caso che l’attività è necessaria per facilitare l’operato di organizzazioni internazionali e ONG impegnate in Corea del Nord in attività di assistenza e soccorso a favore della popolazione civile, ai sensi del paragrafo 46 della risoluzione 2321 (2016).

Aggiornamento degli allegati e cancellazione della KNIC dall’allegato V

L’allegato del regolamento dispone la soppressione, alla lettera d) dell’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007, della Korea National Insurance Corporation (KNIC) e delle relative succursali. Il testo riportato specifica i dati identificativi e il motivo originario dell’inclusione: la KNIC, società posseduta e controllata dallo Stato, generava ingenti introiti anche in valuta estera, potenzialmente contribuibili ai programmi nucleari, missilistici o relativi ad altre armi di distruzione di massa della RPDC, ed era collegata all’Office 39 del Partito dei lavoratori della Corea.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle deroghe per FTB e KNIC

L’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 329/2007 è sostituito per prevedere che i divieti di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 4, non si applicano ai fondi e alle risorse economiche appartenenti o messi a disposizione della Foreign Trade Bank o della Korean National Insurance Company (KNIC), purché siano destinati esclusivamente: (i) agli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare in Corea del Nord; oppure (ii) ad attività di assistenza umanitaria intraprese dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.

Autorizzazioni in deroga per attività umanitarie e di soccorso

L’articolo 11 quater è sostituito per consentire all’autorità competente di uno Stato membro, secondo quanto indicato nei siti web elencati nell’allegato II, di autorizzare qualsiasi attività in deroga ai divieti derivanti dalle risoluzioni ONU richiamate, se il comitato per le sanzioni ha accertato caso per caso che l’attività è necessaria per agevolare l’operato di organizzazioni internazionali e ONG impegnate in Corea del Nord in attività di assistenza e soccorso a favore della popolazione civile, ai sensi del paragrafo 46 della risoluzione 2321 (2016).

Modifica dell’allegato V

L’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato secondo l’allegato del regolamento, con la soppressione della Korea National Insurance Corporation (KNIC) e delle relative succursali dall’elenco dei soggetti inseriti dal Consiglio e soggetti a congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalicongelamento di fondiaiuti umanitari

Testo integrale

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