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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07326/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità. Il primo motivo riproduceva in modo sostanzialmente generico censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, in particolare in relazione all'affermazione di responsabilità e alla presenza di più persone nel fatto. Il secondo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio, deducendo l'eccessività della pena e l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, perché fondato su questioni di fatto e perché il giudice di merito aveva esercitato correttamente il proprio potere discrezionale valorizzando i numerosissimi precedenti a carico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo una riforma della decisione di merito: resta ferma la condanna pronunciata in appello. La declaratoria di inammissibilità deriva dalla genericità del primo motivo e dalla manifesta infondatezza del secondo, ritenuto incentrato su valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi.
  • È manifestamente infondato il motivo che attacca la dosimetria della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche quando si risolva in una richiesta di rivalutazione del fatto o dell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
  • La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena resta devoluta al giudice di merito, purché sia sorretta da motivazione non illogica e tenga conto degli elementi rilevanti, tra cui i precedenti penali dell'imputato.
  • Le doglianze che investono la presenza di più persone nella commissione del fatto, se già puntualmente esaminate nei gradi di merito, non possono essere riproposte in cassazione in forma generica, pena l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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