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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-644/17

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 luglio 2019. — Causa promossa da Eurobolt BV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Diritto a un ricorso effettivo – Portata del controllo giurisdizionale nazionale di un atto dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 15, paragrafo 2 – Comunicazione agli Stati membri, non oltre dieci giorni lavorativi prima della riunione del comitato consultivo, di tutti gli elementi d’informazione utili – Definizione di “elementi d’informazione utili” – Forma sostanziale – Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 – Estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o in acciaio originari della Cina alle importazioni spedite dalla Malaysia – Validità. — Causa C-644/17

Giurisprudenza europea62017CJ0644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce l'ampiezza del controllo di validità esercitabile dal giudice nazionale nel rinvio pregiudiziale e conferma che le istituzioni dell'Unione devono cooperare con il giudice interno fornendo gli elementi necessari. Sul piano sostanziale, la Corte annulla in sostanza la legittimità del regolamento di esecuzione n. 723/2011 perché la Commissione non aveva trasmesso al comitato consultivo, nei termini prescritti, le osservazioni dell'importatore Eurobolt. La violazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base è qualificata come violazione di una forma sostanziale.

Validità dell'estensione di un dazio antidumping per violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente al comitato consultivo tutti gli elementi d'informazione utili e portata del controllo giurisdizionale nazionale in sede di rinvio pregiudiziale.

La questione giuridica

Se, ai sensi dell'articolo 267 TFUE e dell'articolo 47 della Carta, un singolo possa contestare dinanzi al giudice nazionale la validità di un atto UE con i medesimi motivi di illegittimità deducibili ex articolo 263 TFUE; se il giudice nazionale possa chiedere alle istituzioni UE le informazioni necessarie per valutare la validità dell'atto; e se le osservazioni presentate da un importatore alla Commissione costituiscano 'elementi d'informazione utili' ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la cui mancata trasmissione al comitato consultivo entro 10 giorni lavorativi renda invalido il regolamento di esecuzione n. 723/2011.

Principio di diritto

Ai fini del rinvio pregiudiziale di validità, il singolo può far valere dinanzi al giudice nazionale tutte le censure di invalidità ammissibili in un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE, incluse quelle relative al mancato rispetto delle condizioni di adozione dell'atto; il giudice nazionale può inoltre interpellare le istituzioni UE per ottenere elementi indispensabili a dissipare i dubbi sulla validità dell'atto. Nel merito, le osservazioni presentate da un importatore alla Commissione in un'inchiesta antidumping costituiscono 'elementi d'informazione utili' ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009 e la loro mancata comunicazione al comitato consultivo almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione integra una violazione di forma sostanziale che determina l'invalidità del regolamento di esecuzione n. 723/2011.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 13 del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Regolamento (CE) n. 91/2009
  • Regolamento (UE) n. 966/2010
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011
  • Articolo 23, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 24, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

Validità dell'estensione di un dazio antidumping per violazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden nell'ambito di una controversia tra Eurobolt BV e le autorità fiscali olandesi sulla riscossione di dazi antidumping. La Corte è chiamata a pronunciarsi sia sulla portata del controllo di validità nel rinvio pregiudiziale, sia sulla legittimità del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, che aveva esteso il dazio antidumping sulle importazioni di elementi di fissaggio originari della Cina alle importazioni spedite dalla Malaysia.

Fatti e procedimento principale

La Eurobolt aveva importato nei Paesi Bassi elementi di fissaggio acquistati da fornitori malesi. Le merci erano state registrate in base al regolamento (UE) n. 966/2010, che avviava un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping già vigenti. Dopo l'adozione del regolamento di esecuzione n. 723/2011, le autorità olandesi esigevano dalla società il pagamento di dazi antidumping per oltre EUR 587 000.

La società contestava la riscossione, sostenendo che il regolamento di esecuzione fosse invalido perché la Commissione non aveva rispettato l'obbligo di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009, non avendo comunicato al comitato consultivo, almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione, le osservazioni che Eurobolt aveva presentato in risposta alle conclusioni provvisorie dell'inchiesta.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sintesi:

  • se, in sede di rinvio ex articolo 267 TFUE, un singolo possa far valere tutte le censure di invalidità ammissibili in un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE, comprese quelle relative alle condizioni di adozione dell'atto;
  • se il giudice nazionale possa chiedere alle istituzioni dell'Unione le informazioni da esse utilizzate o che avrebbero dovuto utilizzare nell'adozione dell'atto contestato;
  • se le osservazioni dell'importatore costituiscano "elementi d'informazione utili" ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, e se la loro mancata comunicazione tempestiva comporti l'invalidità del regolamento di esecuzione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 1225/2009 (regolamento di base), specie i considerando 12, 24 e 25;
  • l'articolo 6, paragrafo 7, sull'accesso delle parti interessate alle informazioni;
  • l'articolo 13 sull'elusione delle misure antidumping;
  • l'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4, sulle consultazioni nel comitato consultivo;
  • l'articolo 47 della Carta e l'articolo 4, paragrafo 3, TUE;
  • l'articolo 267 TFUE.

Ragionamento della Corte: controllo di validità e cooperazione leale

Quanto al controllo di validità, la Corte ribadisce che non esiste alcun limite, nel rinvio pregiudiziale, alle cause di invalidità che possono essere fatte valere contro un atto delle istituzioni dell'Unione. Ne deriva che un singolo può invocare davanti al giudice nazionale anche censure che sarebbero proponibili in un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE, incluse quelle relative al mancato rispetto delle condizioni di adozione dell'atto.

Quanto ai poteri istruttori del giudice nazionale, la Corte afferma che, prima di adire la Corte di giustizia, il giudice interno può interpellare le istituzioni dell'Unione che hanno partecipato all'elaborazione dell'atto contestato per ottenere informazioni ed elementi specifici ritenuti indispensabili. Ciò discende dall'obbligo di leale cooperazione dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, salvo motivi legittimi di rifiuto, ad esempio la tutela di diritti di terzi o l'indipendenza dell'Unione.

Ragionamento della Corte: nozione di "elementi d'informazione utili" e violazione procedurale

Sul merito, la Corte interpreta in senso ampio la nozione di "elementi d'informazione utili" dell'articolo 15, paragrafo 2. Poiché il testo impone la comunicazione di "tutti" gli elementi utili, e alla luce della finalità del meccanismo consultivo, rientrano in tale nozione anche le osservazioni presentate da una parte interessata, qui l'importatore Eurobolt, in risposta alle conclusioni provvisorie della Commissione.

La Corte considera quindi accertato che tali osservazioni avrebbero dovuto essere trasmesse agli Stati membri almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione del comitato consultivo. Poiché la riunione si era tenuta soltanto due giorni dopo la presentazione delle osservazioni, la prescrizione è stata violata.

Natura sostanziale del termine e invalidità del regolamento di esecuzione

La Corte qualifica il termine di dieci giorni dell'articolo 15, paragrafo 2, come termine perentorio e inserito in una forma sostanziale del procedimento. Il termine serve infatti a consentire agli Stati membri di esaminare compiutamente informazioni spesso tecniche e complesse, a definire la propria posizione attraverso consultazioni interne e a garantire che le osservazioni delle parti interessate siano effettivamente prese in considerazione nel procedimento consultivo.

Di conseguenza, la violazione di tale requisito procedurale comporta la nullità dell'atto adottato: il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 è dunque dichiarato invalido perché adottato in violazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l'articolo 267 TFUE consente al singolo di far valere davanti al giudice nazionale le censure di invalidità deducibili in un ricorso ex articolo 263 TFUE;
  • il giudice nazionale può interpellare le istituzioni dell'Unione per ottenere elementi indispensabili alla verifica della validità dell'atto;
  • il regolamento di esecuzione n. 723/2011 è invalido per violazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, nel contenzioso antidumping, il rispetto delle regole di consultazione del comitato consultivo costituisce una garanzia procedurale essenziale. La mancata comunicazione tempestiva di osservazioni rilevanti al comitato integra una violazione sostanziale idonea a travolgere il regolamento di esecuzione adottato all'esito della procedura.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingcontrollo giurisdizionale degli atti uerinvio pregiudizialediritto di difesavalidità degli atti dell'unione

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