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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-316/18

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 luglio 2019. — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs contro The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division). — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Costi di gestione di un fondo di dotazione che realizza investimenti al fine di coprire i costi dell’insieme delle operazioni effettuate a valle dal soggetto passivo – Spese generali. — Causa C-316/18

Giurisprudenza europea62018CJ0316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso il diritto a detrazione dell’IVA sui costi di gestione di un fondo alimentato da donazioni e dotazioni di un’università, anche se i redditi prodotti servivano a finanziare l’insieme delle attività dell’ente. Ha ritenuto che la raccolta e l’investimento di tali somme non rientrino nell’ambito dell’IVA e che i costi relativi non costituiscano spese generali detraibili. Ne deriva che non basta la destinazione dei proventi a sostenere attività imponibili o miste per creare il nesso richiesto tra costi a monte e operazioni a valle.

IVA – detrazione dell’IVA a monte sui costi di gestione di un fondo di dotazioni e donazioni investite per finanziare l’insieme delle attività di un soggetto passivo misto

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo che svolge sia operazioni imponibili sia operazioni esenti possa detrarre, come spese generali, l’IVA assolta sui costi di gestione di un fondo in cui sono investite donazioni e dotazioni, quando i relativi redditi sono destinati a coprire i costi dell’insieme delle attività del soggetto passivo; se rilevi la distinzione tra operazioni esenti e operazioni non soggette a imposta e quale peso abbia la destinazione dei redditi generati.

Principio di diritto

L’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA non consente la detrazione, neppure a titolo di spese generali, dell’IVA assolta sui costi connessi alla gestione di un fondo di donazioni e dotazioni investite, quando la raccolta e l’investimento di tali somme non costituiscono attività economiche e i relativi costi non sono incorporati nel prezzo di specifiche operazioni imponibili né nel prezzo dei beni o servizi forniti dal soggetto passivo nel quadro della sua attività economica complessiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 17, paragrafo 2, lettera a)

Detrazione dell’IVA sui costi di gestione di un fondo di dotazioni investite

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) in materia di IVA e diritto a detrazione ai sensi dell’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE. Il caso coinvolgeva l’Università di Cambridge, soggetto che svolge sia attività imponibili sia attività esenti, e l’amministrazione tributaria del Regno Unito.

Fatti e procedimento principale

L’Università di Cambridge raccoglieva donazioni e dotazioni, le convogliava in un fondo e ne affidava la gestione a un terzo. I redditi generati dal fondo venivano impiegati per coprire i costi dell’insieme delle attività dell’università, comprese quelle imponibili e quelle esenti. L’università chiedeva la detrazione dell’IVA pagata sui compensi di gestione del fondo per vari periodi, ma l’amministrazione tributaria respingeva la richiesta sostenendo che tali costi erano imputabili a un’attività di investimento non rientrante nella direttiva IVA.

Quadro normativo richiamato

La Corte ha richiamato:

  • l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della stessa direttiva, che delimita le operazioni imponibili;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, sulla nozione di soggetto passivo e di attività economica;
  • la corrispondente disciplina della sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 17, paragrafo 2, lettera a), rilevante per parte del periodo controverso.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva sostanzialmente:

  • se occorra distinguere tra operazioni esenti e operazioni non soggette a imposta per stabilire la detraibilità dell’IVA a monte;
  • se i costi di gestione sostenuti nell’ambito di un’attività di investimento non imponibile possano comunque essere collegati alle attività economiche finanziate con i relativi redditi;
  • quale rilievo abbia la destinazione dei redditi generati dal fondo;
  • se sia rilevante distinguere tra spese per raccogliere capitale e spese che producono un autonomo flusso di reddito.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato che il diritto a detrazione presuppone, in linea generale, che i beni o servizi acquistati a monte siano utilizzati per operazioni imponibili a valle. Le operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, così come quelle esenti, non danno normalmente diritto a detrazione.

Ha quindi osservato che la raccolta di donazioni e dotazioni non costituisce un’attività economica, poiché tali somme non sono il corrispettivo di una prestazione e sono versate per ragioni essenzialmente soggettive e caritative. Di conseguenza, anche l’investimento di tali somme nel fondo deve ricevere lo stesso trattamento fiscale, in quanto rappresenta il prolungamento diretto di un’attività non economica.

La Corte ha poi esaminato se i costi di gestione potessero comunque essere qualificati come spese generali dell’università. Ha escluso tale possibilità, rilevando che tali costi non erano incorporati nel prezzo di specifiche operazioni imponibili né nel prezzo dei beni e servizi forniti dall’università nel quadro della sua attività economica complessiva. Il solo fatto che i redditi del fondo fossero destinati a finanziare l’insieme delle attività dell’università, riducendone indirettamente i prezzi, non era sufficiente a integrare il nesso diretto e immediato richiesto dalla giurisprudenza.

Decisione e principio affermato

La Corte ha risposto che l’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA dev’essere interpretato nel senso che un soggetto passivo che svolga sia attività imponibili sia attività esenti, che investa donazioni e dotazioni in un fondo e utilizzi i relativi redditi per coprire i costi dell’insieme delle sue attività, non può detrarre, come spese generali, l’IVA assolta sui costi connessi a tale investimento.

Implicazioni pratiche

Per operatori economici, enti non profit e università, la sentenza chiarisce che la mera destinazione di proventi finanziari al sostegno dell’attività complessiva non basta a fondare il diritto a detrazione. È necessario dimostrare un nesso diretto e immediato tra i costi sostenuti e operazioni imponibili a valle, oppure che tali costi confluiscano effettivamente nel prezzo delle prestazioni imponibili rese.

Come è indicizzato

Materieivadetrazione dell’imposta assolta a montespese generalisoggetto passivo mistoattività non economiche

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