Corte di giustizia, Sentenza C-99/18
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 4 luglio 2019. — FTI Touristik GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Opposizione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Domanda di registrazione del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo “Fl” – Opposizione del titolare del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo “fly.de” – Rigetto – Somiglianza tra i segni – Denominazione in caratteri standard nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea – Rischio di confusione. — Causa C-99/18 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione proposta da FTI Touristik contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione EUIPO di annullare il rigetto dell’opposizione del marchio anteriore. Viene escluso che la denominazione in caratteri standard del marchio richiesto, come pubblicata nel Bollettino, debba incidere in modo decisivo sulla comparazione dei segni. La Corte ribadisce anche i limiti del controllo in impugnazione sulle valutazioni di fatto e sulla motivazione del Tribunale.
Impugnazione in materia di marchio UE: rilevanza della denominazione in caratteri standard nel Bollettino EUIPO e valutazione del rischio di confusione tra i segni "Fl" e "fly.de"
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse erroneamente valutato, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la somiglianza tra i segni e il rischio di confusione omettendo di considerare la denominazione del marchio richiesto in caratteri standard come pubblicata nel Bollettino EUIPO; se avesse applicato in modo scorretto il metodo di comparazione dei segni e del rischio di confusione; se avesse attribuito erroneamente rilevanza all’elemento ".de" del marchio anteriore; e se avesse travisato i fatti circa la percezione del simbolo del cuore come lettera "y".
Principio di diritto
Nel valutare il rischio di confusione tra marchi dell’Unione europea, la denominazione in caratteri standard di un marchio figurativo pubblicata nel Bollettino EUIPO non è di per sé determinante per la percezione del pubblico di riferimento, poiché il giudizio va compiuto globalmente sulla base del segno come percepito dai consumatori. La Corte ribadisce inoltre che l’impugnazione non può rimettere in discussione le valutazioni di fatto del Tribunale, salvo snaturamento, e che censure rivolte contro una motivazione resa ad abundantiam o contro valutazioni di fatto sono inoperanti o irricevibili. Di conseguenza, nessun errore di diritto è stato dimostrato nella sentenza impugnata e l’impugnazione è stata respinta.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 41
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articoli da 58 a 64
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articoli 137, 138, paragrafo 1, e 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Accordo di Nizza del 15 giugno 1957
Impugnazione in materia di marchio UE: confronto tra "Fl" e "fly.de"
La Corte di giustizia, Decima Sezione, decide un’impugnazione proposta da FTI Touristik GmbH contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della commissione di ricorso EUIPO in un procedimento di opposizione fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. La controversia riguarda il rischio di confusione tra un marchio figurativo contenente l’elemento denominativo "Fl" e un marchio figurativo anteriore contenente l’elemento "fly.de".
Fatti e procedimento amministrativo
Nel 2013 i sigg. Prantner e Giersch avevano chiesto la registrazione di un marchio figurativo dell’Unione europea per prodotti e servizi delle classi 16, 39 e 43. FTI Touristik aveva presentato opposizione fondandola sul proprio marchio figurativo anteriore, registrato per prodotti e servizi delle classi 16, 39, 41 e 43. La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione e respinto la domanda di registrazione, ma la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO aveva annullato tale decisione, ritenendo che, nonostante l’identità o somiglianza di molti prodotti e servizi, i segni non fossero complessivamente tali da generare rischio di confusione.
Valutazione della commissione di ricorso e del Tribunale
La commissione di ricorso aveva ritenuto che:
- non vi fosse somiglianza visiva tra i segni;
- la somiglianza fonetica e concettuale fosse, al più, marginale e dipendente dal fatto che il pubblico riconoscesse nel simbolo del cuore la lettera "y";
- il marchio anteriore avesse carattere distintivo medio per il pubblico non anglofono e debole per il pubblico anglofono;
- non sussistesse rischio di confusione.
Il Tribunale ha confermato questa impostazione, respingendo il ricorso di FTI Touristik: ha ritenuto corrette le valutazioni sulla mancata somiglianza visiva, fonetica e concettuale, sulla forza distintiva del marchio anteriore e, in definitiva, sull’assenza di rischio di confusione.
Prima parte del motivo: denominazione in caratteri standard e motivazione
Con la prima censura la ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse omesso di considerare la denominazione in caratteri standard del marchio richiesto, "fly", come pubblicata nel Bollettino EUIPO, e che ciò integrasse anche un difetto di motivazione. La Corte respinge questa doglianza: ricorda che il rischio di confusione va valutato globalmente, in base alla percezione del pubblico di riferimento, e che la denominazione in caratteri standard nel Bollettino non è determinante ai fini della percezione fonetica del segno. La motivazione del Tribunale è considerata sufficiente, anche se implicita, poiché consente di comprendere la ragione del rigetto.
Seconda parte del motivo: preteso errore metodologico nella comparazione dei segni
La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse confuso la fase di comparazione dei segni con quella della valutazione del rischio di confusione, omettendo di applicare correttamente il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi. La Corte dichiara infondata la censura: il Tribunale non ha affermato che i segni fossero simili in misura tale da rendere superflua la verifica del rischio di confusione, ma si è limitato a rilevare che la tesi della ricorrente poggiava sull’erroneo presupposto di una forte somiglianza dei segni. Non emerge alcuna indebita "compensazione" tra somiglianza fonetica e dissomiglianza visiva.
Terza parte del motivo: rilevanza dell’elemento ".de"
Con la terza censura la ricorrente contestava l’affermazione secondo cui la presenza dell’elemento ".de" nel marchio anteriore attenuerebbe la somiglianza fonetica, sostenendo che la Commissione e il Tribunale avessero attribuito alla estensione di dominio un carattere dominante non consentito. La Corte considera la censura inoperante: il Tribunale aveva anzitutto fondato il proprio ragionamento sulla constatazione fattuale che il simbolo del cuore difficilmente sarebbe percepito come la lettera "y"; solo in via subordinata e ad abundantiam aveva osservato che, anche ammettendo tale percezione, l’elemento ".de" attenuerebbe la somiglianza fonetica. Le censure contro una motivazione ad abundantiam non possono condurre all’annullamento.
Quarta parte del motivo: presunto travisamento dei fatti
La ricorrente invocava elementi esterni, come altri marchi detenuti dagli intervenienti e il sito Internet del titolare del marchio richiesto, per sostenere che il simbolo del cuore fosse chiaramente inteso come sostituzione della lettera "y". La Corte dichiara la censura irricevibile, perché mira in realtà a contestare la valutazione fattuale del Tribunale. In sede di impugnazione, infatti, la Corte non può riesaminare i fatti e le prove, salvo snaturamento, non dedotto in modo idoneo.
Dispositivo e spese
La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Condanna FTI Touristik a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle dell’EUIPO; i sigg. Prantner e Giersch sopportano le proprie spese poiché non avevano formulato domande sulle spese.
Principi ricavabili dalla pronuncia
La sentenza ribadisce alcuni punti utili in materia di marchi UE:
- la comparazione dei segni va effettuata in funzione della percezione complessiva del pubblico di riferimento;
- la denominazione in caratteri standard riportata nel Bollettino EUIPO non prevale sulla percezione reale del marchio figurativo;
- in impugnazione la Corte controlla solo errori di diritto, non le mere valutazioni di fatto, salvo snaturamento;
- le censure dirette contro motivazioni formulate solo ad abundantiam sono inoperanti.
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