Tribunale, Sentenza T-573/16
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 3 luglio 2019 (Estratti). — PT contro Banca europea per gli investimenti. — Funzione pubblica – Personale della BEI – Organizzazione degli uffici – Dispensa dal servizio – Accesso all’account di posta elettronica e alle connessioni informatiche – Procedimento precontenzioso – Ricevibilità – Certezza del diritto – Diritto di essere ascoltato – Presunzione d’innocenza – Relazione finale dell’OLAF – Obbligo di motivazione – Responsabilità – Danno materiale – Danno morale. — Causa T-573/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato le decisioni della BEI che avevano dispensato dal servizio PT per un periodo prolungato, ritenendo che la misura fosse priva, nelle prime decisioni, di una base giuridica sufficientemente chiara e, in ogni caso, non consentisse di prevederne la durata. Ha inoltre annullato il blocco dell’accesso alla posta elettronica e alle connessioni informatiche della BEI. La Corte ha riconosciuto un danno morale e ha condannato la BEI a corrispondere EUR 25.000, oltre interessi.
Funzione pubblica BEI: legittimità della dispensa dal servizio prolungata e non chiaramente delimitata nel tempo, accesso agli strumenti informatici e responsabilità risarcitoria
La questione giuridica
Se le decisioni della BEI che hanno posto il ricorrente in dispensa dal servizio, inizialmente e poi in via di conferma, senza indicare chiaramente la base giuridica e soprattutto senza consentire di prevederne la durata, violassero il principio della certezza del diritto, il diritto di essere ascoltato, la presunzione d’innocenza e l’obbligo di motivazione; e se la BEI dovesse rispondere dei danni morali e materiali asseritamente subiti dal ricorrente, oltre all’illegittimità del blocco dell’accesso alla posta elettronica e alle connessioni informatiche.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che una dispensa dal servizio di un membro del personale della BEI, imposta per un periodo prolungato, deve poggiare su una base giuridica chiaramente individuabile e deve consentire all’interessato di prevederne con sufficiente precisione la durata; in difetto, le decisioni sono viziate da violazione del principio di certezza del diritto e da difetto di motivazione. Quando l’amministrazione ritenga che il rapporto di lavoro non possa proseguire, deve ricorrere agli strumenti previsti dall’ordinamento applicabile (in particolare procedura disciplinare/sospensione ex articolo 39 o risoluzione del contratto ex articolo 16 del regolamento del personale), non a una misura atipica e indeterminata nel tempo. La BEI è quindi stata tenuta all’annullamento delle decisioni impugnate e al risarcimento del danno morale.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento del personale 2009 della BEI
- Articolo 39 del regolamento del personale 2009
- Articolo 22 del regolamento del personale 2009
- Articolo 23 del regolamento del personale 2009
- Articolo 16 del regolamento del personale 2009
- Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
- Regolamento (CE) n. 1073/1999
- Articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
- Articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
- Protocollo n. 5 sugli statuti della BEI
- Articolo 23, paragrafo 3, del regolamento interno della BEI
Funzione pubblica BEI: dispensa dal servizio, accesso informatico e risarcimento del danno
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un membro del personale della BEI contro una serie di decisioni con cui l’istituzione lo aveva dispensato dal servizio e gli aveva impedito l’accesso ai propri strumenti informatici. Il Tribunale esamina in particolare la compatibilità della misura con il principio della certezza del diritto, con l’obbligo di motivazione e con le conseguenze risarcitorie della condotta dell’amministrazione.
Parti e contesto del procedimento
Il ricorrente è PT, membro del personale della Banca europea per gli investimenti. La convenuta è la BEI, che ha adottato tra il 2015 e il 2017 diverse decisioni concernenti la dispensa dal servizio del ricorrente, il blocco del suo account di posta elettronica e delle connessioni informatiche, nonché la mancata comunicazione di alcune buste paga e la cancellazione del suo nome dall’organigramma intranet.
Domande proposte e questioni affrontate
Il ricorso mirava:
- all’annullamento delle decisioni della BEI del 13 aprile, 12 maggio, 16 giugno e 20 ottobre 2015, del 6 giugno 2016 e del 7 febbraio 2017 sulla dispensa dal servizio;
- all’annullamento della decisione del 18 giugno 2015 di bloccare l’accesso all’account di posta elettronica e alle connessioni informatiche;
- al risarcimento del danno asseritamente subito.
Nel passaggio pubblicato, il Tribunale tratta soprattutto la prima parte del primo motivo, relativa alla violazione del principio della certezza del diritto. La questione centrale è se la BEI potesse adottare una dispensa dal servizio non ancorata in modo espresso e comprensibile a una base giuridica precisa e non delimitata con sufficiente chiarezza nel tempo.
Normativa e riferimenti rilevanti
La pronuncia richiama:
- l’articolo 270 TFUE;
- l’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;
- il regolamento del personale 2009 della BEI, in particolare gli articoli 16, 22, 23 e 39;
- il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 sull’OLAF, con richiamo all’articolo 2, paragrafo 4, e all’articolo 7, paragrafo 8;
- il regolamento (CE) n. 1073/1999, abrogato dal regolamento n. 883/2013;
- il protocollo n. 5 sugli statuti della BEI e l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento interno della BEI.
Ragionamento del Tribunale sul principio della certezza del diritto
Il Tribunale ricorda che la certezza del diritto esige che gli atti dell’amministrazione siano chiari e precisi, così che gli interessati possano conoscere i propri diritti e obblighi e regolare di conseguenza il proprio comportamento. Ciò vale a maggior ragione per atti idonei a produrre conseguenze sfavorevoli.
In primo luogo, il Tribunale rileva che la nozione di dispensa dal servizio non trova un fondamento espresso né nel regolamento del personale 2009 né in altri testi normativi dell’Unione. Le decisioni del 13 aprile e del 12 maggio 2015, inoltre, erano estremamente succinte e non consentivano di identificare la base giuridica della misura. La BEI aveva inoltre tardato a rispondere alle richieste di chiarimento del ricorrente, indicando la base giuridica soltanto il 16 giugno 2015. Per questo motivo il ricorrente era rimasto per mesi in una situazione di incertezza incompatibile con il principio di certezza del diritto e con l’obbligo di motivazione.
In secondo luogo, anche le decisioni del 16 giugno e del 20 ottobre 2015, pur contenendo indicazioni sulla base giuridica, non rispettavano il principio di certezza del diritto, perché non permettevano di prevedere con sufficiente precisione la durata della dispensa dal servizio. Il Tribunale sottolinea che la durata era collegata, in modo generico e indeterminato, alla conclusione del procedimento OLAF e alla relazione d’indagine, senza alcun limite temporale certo. Il regolamento n. 883/2013 non impone un termine preciso per la redazione della relazione, e ciò rendeva impossibile per il ricorrente sapere quanto a lungo sarebbe rimasto senza attività lavorativa.
Conseguenze sfavorevoli della dispensa prolungata
Il Tribunale evidenzia che una dispensa prolungata può incidere negativamente sulla posizione professionale, amministrativa e finanziaria del dipendente BEI:
- impedisce una valutazione utile ai fini della promozione e del merito;
- può escludere, in pratica, l’accesso ai premi annuali connessi alla retribuzione;
- può determinare un danno morale, anche perché priva l’interessato di qualsiasi attività lavorativa e può incidere sul principio della corrispondenza tra grado e impiego.
Il fatto che lo stipendio continuasse a essere pagato non escludeva tali effetti negativi.
Necessità di utilizzare gli strumenti previsti dall’ordinamento applicabile
Il Tribunale respinge la tesi della BEI secondo cui l’ampio potere discrezionale in materia organizzativa avrebbe giustificato la misura atipica. Tale potere non è illimitato e deve essere esercitato nel rispetto dell’interesse del servizio, del dovere di sollecitudine, dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto dell’Unione.
Se la BEI riteneva che il comportamento del ricorrente costituisse un motivo grave, avrebbe dovuto avviare un procedimento disciplinare e, se del caso, sospenderlo ai sensi dell’articolo 39 del regolamento del personale 2009. Se invece riteneva impossibile proseguire il rapporto, avrebbe dovuto risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 16 del medesimo regolamento. Non poteva invece mantenere una dispensa dal servizio indefinita e priva di adeguata base normativa.
Dispositivo e conseguenze risarcitorie
Il Tribunale:
- annulla le decisioni della BEI del 13 aprile, 12 maggio, 16 giugno e 20 ottobre 2015, del 6 giugno 2016 e del 7 febbraio 2017 sulla dispensa dal servizio;
- annulla la decisione del 18 giugno 2015 che aveva bloccato l’accesso di PT alla posta elettronica e alle connessioni informatiche;
- condanna la BEI a risarcire il danno morale nella misura di EUR 25.000, oltre interessi moratori dalla data della sentenza;
- respinge il ricorso per il resto;
- condanna la BEI alle spese.
Principio affermato
Una misura interna della BEI che tenga un membro del personale dispensato dal servizio per un periodo prolungato deve essere fondata su una base giuridica chiaramente identificabile e deve consentire di prevederne la durata con sufficiente precisione; in mancanza, essa viola il principio della certezza del diritto ed è illegittima. L’amministrazione non può supplire all’assenza di un quadro normativo chiaro mediante una misura atipica e indeterminata, ma deve ricorrere agli strumenti previsti dal regolamento del personale.
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