Sentenza n. 7138/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero dell’Interno n. 333-B/12M.13.16/E/7840 del 18 marzo 2016, con il quale è stata decretata l’esclusione del ricorrente dal concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 35 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro; - della nota del Ministero dell’Interno prot. n. 333-B/12M.13.16/E/18273 del 24 marzo 2016; - dell’avviso di pubblicazione del diario degli accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale del predetto concorso pubblico, che fissa l’avvio di tali accertamenti, senza includervi il ricorrente; - del bando di selezione di cui al decreto del Ministero dell’Interno n. 333-B/12M.13.16/E/2084 del 21 gennaio 2016; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18/10/2016: - del decreto del Ministero dell’Interno n. 333-B/12M.13.16/13344 del 21 giugno 2016, avente ad oggetto “rettifica graduatoria di merito relativa alla disciplina olimpica canottaggio, categoria pesi leggeri, specialità olimpica quattro senza; dichiarazione nuova vincitrice per la disciplina pentathlon moderno, individuale”, nella parte in cui dispone che “in virtù del punteggio attribuito al candidato -OMISSIS- Giovanni, il medesimo si colloca, con riserva, al 6° posto della graduatoria relativa ad un atleta, di sesso maschile, disciplina canottaggio, categoria pesi leggeri, specialità olimpica quattro senza”; - del verbale della Commissione esaminatrice n. 4 dell’8 giugno 2016, con cui sono stati valutati i titoli sportivi e di studio presentati dal ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25/11/2016: - del decreto del Ministero dell’Interno n. 333-B/12M.13.16/13344 del 21 giugno 2016, avente ad oggetto “rettifica graduatoria di merito relativa alla disciplina olimpica canottaggio, categoria pesi leggeri, specialità olimpica quattro senza; dichiarazione nuova vincitrice per la disciplina pentathlon moderno, individuale”, nella parte in cui dispone che “in virtù del punteggio attribuito al candidato -OMISSIS- Giovanni, il medesimo si colloca, con riserva, al 6° posto della graduatoria relativa ad un atleta, di sesso maschile, disciplina canottaggio, categoria pesi leggeri, specialità olimpica quattro senza”; - del verbale della Commissione esaminatrice n. 4 dell’8 giugno 2016, con cui sono stati valutati i titoli sportivi e di studio presentati dal ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8/3/2017: - del decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2017, recante “rettifica della graduatoria di merito relativo alla disciplina canottaggio, categoria pesi leggeri, specialità olimpica quattro”, nella parte in cui il ricorrente risulta collocato al secondo posto con riserva con 4,72 punti; - del verbale della Commissione esaminatrice n. 5 del 24 gennaio 2017; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/5/2017: - del verbale della Commissione esaminatrice n. 1 del 16 marzo 2016, con cui sono stabilite le griglie di valutazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione e successivi atti di valutazione e graduatoria relativi al concorso per atleti della Polizia di Stato – Fiamme Oro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato al concorso per un posto nella disciplina del canottaggio, categoria pesi leggeri, specialità olimpica quattro senza. Era stato escluso perché i titoli sportivi allegati, conseguiti nella specialità due senza, non erano stati ritenuti riferibili alla specifica specialità quattro senza. Deduceva che il bando richiedesse titoli riferiti alla disciplina e alla categoria, senza imporre che fossero conseguiti nella specialità olimpica oggetto del posto; lamentava inoltre disparità rispetto ad altri candidati ammessi e censurava le disposizioni del bando ove interpretate in senso contrario. A seguito dell’ammissione con riserva e di successive ordinanze cautelari, contestava anche la valutazione dei propri titoli, la posizione in graduatoria e i criteri fissati dalla Commissione esaminatrice. Con il quarto ricorso per motivi aggiunti impugnava il verbale recante i criteri di valutazione dei titoli, deducendone l’illegittimità. Formulava altresì domanda risarcitoria subordinata.
La decisione
Il quarto ricorso per motivi aggiunti, notificato il 21 aprile 2017 e depositato il 3 maggio 2017, è stato dichiarato irricevibile perché il verbale della Commissione del 16 marzo 2016, contenente i criteri di valutazione, non era stato impugnato tempestivamente e non era stato richiamato nei precedenti atti processuali. Il terzo ricorso per motivi aggiunti è stato rigettato: una volta divenuti non contestabili i criteri stabiliti ex ante, i punteggi attribuiti al ricorrente e al controinteressato risultavano conformi a tali criteri. Il rigetto della contestazione della graduatoria ha determinato l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi due ricorsi per motivi aggiunti, poiché il ricorrente non avrebbe comunque potuto conseguire l’assunzione anche se fosse stato ammesso alla procedura e i suoi titoli fossero stati valutati secondo quanto richiesto. È stata respinta anche la domanda risarcitoria subordinata, per mancanza di utilità conseguibile e quindi di presupposto risarcitorio. Spese compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
possibile profilo d’irricevibilità del quarto ricorso per motivi aggiunti e d’improcedibilità del ricorso introduttivo nonché del primo e del secondo ricorso per motivi aggiunti
La disposizione è richiamata per il previo avviso alle parti delle questioni rilevabili d’ufficio relative all’irricevibilità e all’improcedibilità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato
Richiamato in relazione allo svolgimento telematico dell’udienza straordinaria.
Massime di principio
- Il ricorso per motivi aggiunti diretto contro un atto autonomamente lesivo è irricevibile quando tale atto non sia impugnato entro il termine di legge e non sia stato anteriormente individuato o contestato negli atti processuali già notificati.
- Quando i criteri di valutazione fissati ex ante dalla commissione non sono più contestabili per tardiva impugnazione, la legittimità dei punteggi deve essere verificata in rapporto a quei criteri; la conformità dei punteggi ai criteri non consente di rimettere in discussione, indirettamente, i criteri stessi.
- La sopravvenuta inutilità della decisione sul provvedimento originariamente impugnato determina l’improcedibilità quando, anche nell’ipotesi di accoglimento, il ricorrente non potrebbe conseguire alcuna utilità concreta, come l’assunzione in una procedura concorsuale.
- La domanda risarcitoria non può essere accolta quando l’interessato non dimostri che, senza l’atto illegittimo, avrebbe potuto conseguire un’utilità concreta e giuridicamente rilevante.
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