Cassazione Penale, Sentenza n. 8357/2022 del 11/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Perugia che, con rito abbreviato, l'aveva riconosciuta colpevole di aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello (fatto del 18/04/2018) e l'aveva condannata a pena sospesa e ammenda. I motivi di ricorso sostenevano: a) mancata assoluzione ex art. 530, comma 1, c.p.p. per assenza dell'elemento soggettivo (la presenza del coltello sarebbe stata dovuta a mera dimenticanza, giustificata dalla volontà di restituirlo a una presunta proprietaria e dalla circostanza della partecipazione a un'udienza civile; la presenza di metal detector non si concilia con un'intento di introdurre l'arma); b) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nella sua sostanza, ritenendo che esso solleciti una rivalutazione di fatti e prove non consentita in sede di legittimità. Ha confermato la responsabilità per il porto del coltello ritenendo che la sentenza di merito avesse fornito argomentazioni logiche e adeguate (nervosismo dell'imputata, rinvenimento dell'oggetto nella borsa, smentita della proprietaria indicata). Ha inoltre rigettato il motivo relativo all'art. 131-bis per carenza di istanza e per genericità. Tuttavia la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla determinazione della pena, per applicazione della disciplina più favorevole introdotta dalla legge n.103/2017 (art. 442, comma 2, c.p.p.) che aumenta la diminuzione per il rito abbreviato nella specie delle contravvenzioni: la pena è stata rideterminata in euro 450,00 di ammenda. Il resto della sentenza è stato confermato.
Norme richiamate
art. 530, comma 1, cod. proc. pen.
art. 530, comma 1, cod. proc. pen.
La difesa invocava l'assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo; la Corte ha rilevato però che tale doglianza richiedeva la riconsiderazione delle prove e delle valutazioni di merito, cosa non consentita in sede di legittimità, e ha ritenuto provata la consapevolezza della presenza dell'oggetto.
art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110 (norme sul porto di armi e strumenti atti ad offendere)
art. 4, comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110; art. 4, comma 3, L. n. 110/75
La Corte richiama l'orientamento secondo cui il "giustificato motivo" per il porto di oggetti atti ad offendere è condizionato da esigenze congruenti con la natura dell'oggetto, il luogo, le modalità e le condizioni soggettive. Per il reato contestato non è richiesto l'animus nocendi: rileva il fatto materiale di aver portato fuori dall'abitazione lo strumento idoneo ad offendere.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo quando sussiste una concreta e oggettiva modesta offensività; la Corte ha ritenuto la richiesta generica e non proposta nel primo grado, e dunque inammissibile nel motivo di ricorso.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (modificato dall'art. 1, comma 44, legge n. 103/2017)
La novella ha previsto una diminuzione della pena per il rito abbreviato pari alla metà quando la condanna riguarda reati contravvenzionali. La Corte ha stabilito che la norma, essendo più favorevole, si applica anche a fatti anteriori se la sentenza non è irrevocabile, imponendo la ricalcolazione della pena.
art. 620, comma 1, lettera I), cod. proc. pen.
art. 620, comma 1, lettera I)
La Corte ha richiamato la norma quale fondamento procedurale per la rinnovata individuazione della sanzione nella sede di legittimità dopo annullamento senza rinvio della sola statuizione sulla pena.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la riconsiderazione delle prove di fatto: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili salvo errori di diritto nella motivazione.
- Per i reati di porto di oggetti atti ad offendere (L. n.110/1975) non è necessario provare l'intenzione di nuocere; rileva la consapevolezza del porto e il carattere dell'oggetto, mentre il "giustificato motivo" è valutato restrittivamente in relazione a natura, luogo e modalità.
- La mera affermazione di "dimenticanza" dell'oggetto richiede elementi probatori di supporto: circostanze contraddittorie, dichiarazioni di terzi e comportamento dell'imputato possono smentire la tesi e giustificare la condanna.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) va chiesta e documentata nel processo; non si applica automaticamente e la sua valutazione è ancorata alla concreta offensività del fatto, non al valore economico dell'oggetto.
- Le modifiche procedurali più favorevoli (es. maggiore riduzione per il rito abbreviato introdotta dalla legge n.103/2017) si applicano retroattivamente se la sentenza non è irrevocabile; la Corte può annullare senza rinvio la sola parte sanzionatoria per rideterminare la pena in base alla nuova disciplina.
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