Cassazione Penale, Sentenza n. 35894/2023 del 28/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro (31/01/2023) adottata in esecuzione della sentenza di rinvio della Corte di Cassazione n.44653/2022, con la quale il Tribunale aveva accolto l'appello della difesa revocando la misura cautelare. Il ricorso deduce che il Tribunale avrebbe illegittimamente circoscritto l'oggetto del rinvio alla sola questione se il Pittelli avesse rivelato notizie riservate tratte dalle dichiarazioni del collaboratore Mantella (in occasione di una conversazione del 12/9/2016), non avendo invece riesaminato complessivamente le risultanze probatorie utili a confermare la gravità indiziaria per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa; censura inoltre omissioni nella valutazione di dichiarazioni testimoniali (Francesco Stilo) e una lettura parziale del materiale investigativo, con riferimento anche a conversazioni telefoniche e alla figura dell'agente Marinaro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti sono manifestamente infondati o non rientrano nei limiti della sindacabilità consentita. In particolare la Corte ha ritenuto che: 1) l'oggetto della cognizione devoluta al Tribunale di rinvio era circoscritto come indicato dalla sentenza di cassazione e il Tribunale di Catanzaro ha effettivamente svolto l'accertamento richiesto; 2) la Procura non ha dimostrato la decisività dell'omissione contestata (deposizione di Stilo) ai fini del vizio di "travisamento della prova"; 3) la contestazione di valutazione delle prove si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente è confermata l'efficacia dell'ordinanza impugnata (revoca/sostituzione della misura come deciso dal Tribunale) e il "vincitore" principale nel giudizio di legittimità è il resistente.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Usato per inquadrare la contestazione di concorso di persone nel reato (concorso materiale tra più soggetti nell'esecuzione di fatti penalmente rilevanti)
art. 416‑bis c.p.
Norma sul delitto di associazione di tipo mafioso; il giudizio ha avuto ad oggetto se la condotta dell'imputato potesse rappresentare un apporto causale alla capacità operativa della consorteria
art. 416‑bis, comma 1 c.p.
Riferito alla aggravante contestata (e in parte esclusa da precedenti decisioni) in relazione al quadro indiziario
art. 310 c.p.p.
Principio devolutivo del rinvio: il giudice di rinvio deve trattare quanto specificamente devoluto dalla sentenza di cassazione, con limiti alla possibilità di riaprire illimitatamente il merito cautelare
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma richiamata implicitamente per il vizio di travisamento della prova: la censura in Cassazione per omissione/travisamento richiede che il ricorrente dimostri la decisività dell'elemento probatorio omittteso
Massime di principio
- Il giudice del rinvio è vincolato all'oggetto indicato dalla sentenza di cassazione (principio devolutivo): non può essere costretto a riaprire integralmente il merito cautelare oltre quanto espressamente ordinato.
- La Procura, per impugnare con successo un'ordinanza di revoca o sostituzione della misura, deve dimostrare errori giuridici specifici o la mancata valutazione di elementi decisivi; la mera richiesta di diversa valutazione delle prove non è sufficiente in Cassazione.
- Per dedurre il travisamento o l'omissione della prova in sede di legittimità è necessario prospettare e argomentare la decisività dell'elemento omesso, ossia come esso disarticoli l'intero ragionamento probatorio adottato dal giudice di merito.
- Le modifiche intervenute nella misura cautelare durante il processo (es. sostituzione degli arresti domiciliari con obbligo di dimora) non rendono automaticamente inammissibile o privo di interesse l'appello originario; va valutata la sussistenza dell'interesse ad ottenere la decisione sul petitum originario.
- La Corte di Cassazione controlla la legittimità (diritto e limiti procedurali) e non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del peso delle prove, salvo che emerga una manifesta illogicità o un vizio di diritto.
- In situazioni simili alla valutazione di misure cautelari per ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa, è importante per l'accusa indicare con precisione quali nuovi elementi debbano essere acquisiti nel giudizio di rinvio e dimostrare la loro rilevanza decisiva rispetto alle esigenze cautelari.
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