Sentenza n. 2061/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1446/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1446/2024, relativa alla carta docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1446/2024, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22. La sentenza era stata notificata al Ministero il 31 marzo 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria del 4 agosto 2025, e l'Amministrazione aveva comunque persistito nell'inadempimento. Sono stati quindi richiesti l'accertamento della mancata esecuzione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in particolare la mancata impugnazione del titolo giudiziale e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, o un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che gli atti del commissario dovranno essere depositati esclusivamente tramite il PAT. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.
La norma consente al giudice amministrativo di assicurare l'esecuzione del giudicato e di adottare l'ordine di esecuzione e le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
L'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni è stata ritenuta proponibile dopo l'inutile decorso del termine previsto dalla disposizione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la determinazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio, ritenuto autorizzato.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per le ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il termine per la presentazione della parcella del commissario decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- Quando una sentenza non impugnata contiene una condanna a carico di un'amministrazione e il termine previsto per l'adempimento è inutilmente decorso, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza e ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, individuandolo anche in un dirigente o funzionario dell'amministrazione dotato delle competenze tecniche necessarie.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta devono essere liquidati secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; la parcella deve essere presentata nel termine decadenziale previsto dall'art. 71 e il relativo termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico.
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