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Sentenza

Sentenza n. 2061/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1446/2024

Giustizia amministrativa202504067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1446/2024, relativa alla carta docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1446/2024, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22. La sentenza era stata notificata al Ministero il 31 marzo 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria del 4 agosto 2025, e l'Amministrazione aveva comunque persistito nell'inadempimento. Sono stati quindi richiesti l'accertamento della mancata esecuzione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in particolare la mancata impugnazione del titolo giudiziale e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, o un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che gli atti del commissario dovranno essere depositati esclusivamente tramite il PAT. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.

    La norma consente al giudice amministrativo di assicurare l'esecuzione del giudicato e di adottare l'ordine di esecuzione e le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    L'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni è stata ritenuta proponibile dopo l'inutile decorso del termine previsto dalla disposizione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per la determinazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio, ritenuto autorizzato.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per le ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il termine per la presentazione della parcella del commissario decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza non impugnata contiene una condanna a carico di un'amministrazione e il termine previsto per l'adempimento è inutilmente decorso, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza e ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, individuandolo anche in un dirigente o funzionario dell'amministrazione dotato delle competenze tecniche necessarie.
  • L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta devono essere liquidati secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; la parcella deve essere presentata nel termine decadenziale previsto dall'art. 71 e il relativo termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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