Sentenza n. 432/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4090/24 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 4090/2024, recante condanna al pagamento delle somme spettanti per la Carta elettronica docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario n. 4090/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente. Il titolo aveva condannato l'amministrazione al pagamento, oltre interessi, di euro 1.500,00 in favore di una ricorrente, euro 1.000,00 in favore di una seconda, euro 2.500,00 in favore di una terza, euro 1.500,00 in favore di una quarta ed euro 1.000,00 in favore di una quinta, per le rispettive annualità scolastiche indicate nel giudicato. L'azione è stata proposta deducendo l'inadempimento dell'amministrazione, nonostante il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.: il titolo del giudice ordinario era passato in giudicato e il termine per l'adempimento era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo, compresi gli interessi dovuti. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario esercita un munus obbligatorio, non rifiutabile né ostacolabile da disposizioni interne, e deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico secondo le modalità indicate. Il TAR ha inoltre precisato che il ritardo nell'esecuzione del titolo e della sentenza può dar luogo a responsabilità amministrativa. Le spese, liquidate in euro 1.403,00 oltre accessori, IVA e CPA, sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine decorrente dalla notificazione del titolo giudiziale costituisce, nel caso concreto, presupposto per l'azione di ottemperanza contro l'amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola relativa alla nomina e all'assenza di compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 è stata ritenuta applicabile per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro oggetto del presente giudizio.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente alla nomina del commissario ad acta.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 91 c.p.c., quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applica il principio della soccombenza per la regolazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento costituiscono presupposti sufficienti per ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione della condanna pecuniaria, comprensiva degli interessi riconosciuti nel titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di persistente inerzia.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione resistente può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle disciplinate direttamente dalla legge n. 89/2001.
- Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo deve effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando la modulistica e l'indirizzo PEC previsti per gli ausiliari del giudice.
- Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della successiva sentenza di ottemperanza può integrare un'ipotesi di responsabilità amministrativa.
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