Sentenza n. 3071/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro n. 19/2025 dell’8 gennaio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento di somme
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonostante la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, munita di formula esecutiva, fosse stata ritualmente notificata e fosse passata in giudicato. Era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che l'Amministrazione avesse effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza di condanna passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere al pagamento entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte della ricorrente e di compiere tutti gli atti necessari a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, volto ad assicurare l'esecuzione del giudicato e a consentire l'adozione delle misure necessarie in caso di inadempimento dell'amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione consente di promuovere l'azione esecutiva e, nel caso concreto, il giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata e munita di formula esecutiva, non venga eseguita dall'amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti pubblici.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'an e del quantum del credito, unitamente all'assenza di pagamenti anche parziali, consente di accertare l'inottemperanza sulla base del titolo giudiziale e della documentazione prodotta.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non è dovuto uno specifico compenso aggiuntivo per l'attività commissariale.
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