Sentenza n. 2567/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, - del giudizio collegiale di non abilitazione, espresso nei confronti dalla parte ricorrente, nella procedura indetta con Decreto Direttoriale del M.U.R. del 27 ottobre 2023, n. 1796, per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) a Professore Universitario di seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/M1 - Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica, pubblicato sul sito istituzionale A.S.N. in data 14 marzo 2025; - dei giudizi individuali di non idoneità, espressi nei confronti della parte ricorrente, dalla Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) a Professore Universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 06/M1 - Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica pubblicati sul sito istituzionale ASN in data 14 marzo 2025; - di tutti gli atti della procedura in questione, ivi inclusi i verbali della Commissione e, in particolare, il verbale n. 1 del 6 febbraio 2024; - del parere pro veritate sull’Attività Scientifica della candidata ricorrente, reso ai sensi dell’art. 16, comma 3, lett. i) della Legge n. 240/2010 dalla Prof.ssa Rosaria Alvaro in data 10 febbraio 2025 e allegato ai giudizi collegiali; - ove occorra e per quanto di interesse, del Bando di cui al Decreto Direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023, laddove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente; e per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la conseguente attribuzione alla parte ricorrente dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, previa rivalutazione delle pubblicazioni della ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio collegiale e giudizi individuali di non abilitazione all'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore universitario di seconda fascia, nonché gli atti della procedura e il parere pro veritate
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, che dichiarava di avere conseguito due dei tre valori soglia previsti dal D.M. n. 589/2018 e di possedere almeno tre titoli tra quelli selezionati dalla Commissione, ha contestato la valutazione negativa delle pubblicazioni e il mancato riconoscimento di ulteriori titoli. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della l. n. 240/2010, dell'art. 3 del D.M. n. 120/2016 e dell'art. 8, comma 6, del d.P.R. n. 95/2016, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità. In particolare, ha sostenuto che la Commissione avesse erroneamente ritenuto solo parzialmente coerenti le pubblicazioni con il settore concorsuale, senza indicare puntualmente le opere pertinenti e non pertinenti; che il parere pro veritate, posto a fondamento del giudizio collegiale, fosse generico e non adeguatamente motivato quanto a coerenza, qualità, apporto individuale, collocazione editoriale e rilevanza delle pubblicazioni; che il giudizio complessivo fosse apodittico, tautologico e incomprensibile; e che non fossero stati riconosciuti ulteriori titoli.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio ANVUR e Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenendo che il provvedimento fosse imputabile esclusivamente al Ministero dell'Università e della Ricerca. Ha accolto i primi quattro motivi, esaminati congiuntamente, limitatamente alla valutazione delle pubblicazioni. La Commissione aveva affermato che le pubblicazioni fossero solo parzialmente coerenti con il settore concorsuale, che l'apporto individuale fosse limitato, che la collocazione editoriale fosse non pienamente sufficiente e che la qualità complessiva non fosse adeguata, ma senza indicare analiticamente le pubblicazioni considerate pertinenti o non pertinenti e senza circostanziare tali valutazioni. Il richiamo ai giudizi individuali e al parere pro veritate non ha colmato il deficit motivazionale, poiché anche tali atti contenevano affermazioni generiche e assertive. Il quinto motivo, relativo al mancato riconoscimento di ulteriori titoli, è stato dichiarato inammissibile per carenza di utilità concreta, poiché la ricorrente aveva già ottenuto il riconoscimento di almeno tre titoli, sufficienti sotto tale profilo, e la procedura non aveva carattere comparativo o concorrenziale. Il giudizio è stato quindi annullato in parte qua, con ordine al Ministero di far riesaminare la domanda da una Commissione in diversa composizione entro 90 giorni: 30 giorni per la nomina e 60 giorni per il nuovo giudizio. La nuova Commissione dovrà mantenere ferme le valutazioni positive già espresse sui titoli e rivalutare esclusivamente le pubblicazioni alla luce dei rilievi della sentenza. Le spese, pari a 1.500 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 16 l. n. 240/2010
La legge prevede il reclutamento del personale accademico previo conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale rilasciata da una Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.
La procedura di abilitazione deve essere svolta dalla Commissione secondo i criteri normativi e regolamentari di valutazione della qualificazione scientifica.
art. 3 D.M. n. 120/2016
La Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda.
Il giudizio deve essere effettivamente motivato e deve consentire di comprendere le ragioni della valutazione della qualificazione scientifica.
art. 4 D.M. n. 120/2016
La Commissione deve valutare, tra l'altro, la coerenza con le tematiche del settore concorsuale, l'apporto individuale, la qualità, la collocazione editoriale, il numero e la continuità delle pubblicazioni e la loro rilevanza nel settore.
La valutazione delle pubblicazioni deve confrontarsi concretamente con i criteri regolamentari e rendere intellegibile l'applicazione di ciascun criterio rilevante.
art. 5 D.M. n. 120/2016
La Commissione accerta l'impatto della produzione scientifica e il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione.
Il possesso di almeno tre titoli selezionati dalla Commissione costituisce una delle condizioni previste per l'abilitazione; una volta raggiunto, il mancato riconoscimento di ulteriori titoli deve essere sorretto da una concreta utilità processuale per poter essere contestato.
art. 6 D.M. n. 120/2016
La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica e possesso di almeno tre titoli; pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità "elevata".
Le condizioni relative ai titoli e alla valutazione delle pubblicazioni sono cumulative; la valutazione negativa delle pubblicazioni può impedire l'abilitazione anche quando il candidato possieda almeno tre titoli.
art. 8, comma 6, d.P.R. n. 95/2016
La disposizione è richiamata quale parametro della motivazione e della valutazione nella procedura di abilitazione.
art. 16, comma 3, lett. i), l. n. 240/2010
Il parere pro veritate richiesto quando il settore concorsuale non è rappresentato nella Commissione deve comunque fornire un apporto motivato e specifico alla valutazione delle pubblicazioni.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
In caso di annullamento per difetto di motivazione della valutazione, il giudice può ordinare la riedizione del potere da parte di una Commissione in diversa composizione, stabilendo modalità e termine per il riesame.
art. 91 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero.
Massime di principio
- Nelle procedure per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, il giudizio sulle pubblicazioni deve essere motivato in modo concreto, specifico e intellegibile, con riferimento ai criteri normativi di coerenza con il settore, apporto individuale, qualità, collocazione editoriale e rilevanza.
- Non è sufficiente affermare genericamente che le pubblicazioni siano solo parzialmente coerenti o qualitativamente inadeguate: la Commissione deve indicare, almeno nei profili decisivi, quali pubblicazioni risultino pertinenti o non pertinenti e spiegare le ragioni delle valutazioni espresse.
- Il richiamo per relationem ai giudizi individuali o a un parere pro veritate non sana il difetto di motivazione quando tali atti riproducano valutazioni generiche, apodittiche o non circostanziate.
- L'annullamento del giudizio di non abilitazione per insufficiente motivazione della valutazione delle pubblicazioni comporta la riedizione del potere, normalmente da parte di una Commissione in diversa composizione, senza automatica attribuzione dell'abilitazione e con rivalutazione limitata ai profili viziati.
- La contestazione del mancato riconoscimento di ulteriori titoli è inammissibile per carenza di interesse quando il candidato abbia già ottenuto il riconoscimento del numero minimo di titoli richiesto e la procedura non abbia natura comparativa o concorrenziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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