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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30217/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionaria)

La controversia

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IMU relativo al 2012, emesso dalla società concessionaria per conto del Comune, concernente aree edificabili. In primo grado l’impugnazione era stata respinta e la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione sono stati proposti tre motivi: con il primo si è denunciata violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 10 d.lgs. 504/1992, sostenendo che l’avviso fosse privo di motivazione perché si limitava a richiamare la delibera comunale sui valori medi delle aree edificabili senza allegarla o riprodurla; con il secondo si è ribadita la doglianza, lamentando che l’atto non conteneva indicazioni sui parametri concreti per la determinazione del valore venale delle aree; con il terzo si è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di annullamento delle sanzioni, invocando una circolare ministeriale che escluderebbe le sanzioni in caso di mancata comunicazione del cambio di destinazione d’uso e richiamando il principio di buona fede e tutela dell’affidamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, in materia di IMU/ICI sulle aree edificabili, l’avviso che richiami la delibera comunale di determinazione dei valori medi è sufficientemente motivato anche se la delibera non è allegata o riprodotta, trattandosi di atto generale, conoscibile dal contribuente e idoneo a fungere da supporto presuntivo per la valorizzazione dell’area. Ha inoltre rilevato che la delibera richiamata era quella relativa al 2012, rendendo inconferente il riferimento della ricorrente al 2011. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorso non consentiva di comprendere il senso dell’asserita omissione di pronuncia in assenza di un chiaro riferimento al preteso cambio di destinazione d’uso. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    "Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"

    La motivazione per relationem è ammissibile, ma l’obbligo di allegazione va letto in modo coerente con la funzione di rendere comprensibili le ragioni dell’atto e non in senso meramente formalistico.

  • art. 10, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato come norma che disciplina il tributo locale e l’obbligazione tributaria annuale, senza che la Corte ne ricavi un diverso principio rispetto al rigetto delle censure.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    "valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione"

    La base imponibile delle aree edificabili va determinata considerando i criteri legali del valore venale, tra cui zona, indice di edificabilità, destinazione d’uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato.

  • art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Il Comune può deliberare periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio; la delibera costituisce supporto presuntivo utilizzabile dall’amministrazione e dal giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è inammissibile se formulata senza sufficiente specificità, quando il ricorso non consente di comprendere con chiarezza il tema decisorio asseritamente trascurato dal giudice di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico; la mancanza di adeguata specificazione rende inammissibile il motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di IMU sulle aree edificabili, l’avviso di accertamento è sufficientemente motivato se richiama la delibera comunale che determina i valori medi delle aree, anche senza allegarla o riprodurla, quando l’atto richiamato è generale, conoscibile e idoneo a sorreggere la pretesa.
  • L’obbligo di allegazione degli atti richiamati nella motivazione per relationem non va interpretato in modo meramente formale, ma in funzione della comprensibilità dell’atto impositivo per il destinatario.
  • Le delibere comunali sui valori delle aree edificabili non hanno natura impositiva in senso stretto e possono operare come presunzioni o criteri di riferimento per la determinazione del valore venale.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia richiede un’esposizione specifica e intellegibile del tema decisorio trascurato; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La base imponibile delle aree edificabili si determina secondo i criteri legali del valore venale in comune commercio, tenendo conto delle caratteristiche oggettive dell’area e dei prezzi di mercato di beni analoghi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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