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Ordinanza

Ordinanza n. 370/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota Prot. -OMISSIS- del 18.09.2025, agli atti, dove si precisa che “all'alunna sono state assegnate n. 18 ore di sostegno settimanale”; - di ogni altro atto consequenziale e presupposto, comunque connesso, ivi compreso il provvedimento di assegnazione dell'organico per il sostegno determinato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'istituto in questione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23\12\2025: - della nota Prot. -OMISSIS- del 18.09.2025, agli atti, dove si precisa che “all’alunna sono state assegnate n. 18 ore di sostegno settimanale”, a fronte del riconoscimento del rapporto 1/1 previsto, invece, nella diagnosi funzionale e nel certificato ASL NA 2 -OMISSIS- del 27.05.2025 (doc. 9-10 agli atti); - di ogni altro atto consequenziale e presupposto, comunque connesso, ivi compreso il provvedimento di assegnazione dell’organico per il sostegno determinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’istituto in questione; - del PEI a.s. 2025/2026 Prot. -OMISSIS-, agli atti, dove si precisa che “all’alunna sono state assegnate n. 18 ore di sostegno settimanale”, a fronte del riconoscimento del rapporto 1/1 previsto, invece, nella diagnosi funzionale e nel certificato dell’ASL -OMISSIS- del 27.05.2025 (doc. 9-10 agli atti); - del verbale GLO del 29.10.2025 che “approva la prima stesura del PEI”, e d’ogni altro atto consequenziale e presupposto, comunque connesso, ivi compreso il provvedimento di assegnazione dell’organico per il sostegno determinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’istituto in questione; NONCHE’ PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO della minore -OMISSIS- -OMISSIS- ad essere assistita da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 per tutta la durata dell’orario scolastico di frequenza (30 ore settimanali) e comunque per un numero di ore massimo adeguato alla patologia sofferta);

Giustizia amministrativa202505935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno e relativi atti, inclusi il PEI 2025/2026 e il verbale GLO di approvazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori di studentessa)

Prevale il privato

La controversia

La minore, riconosciuta persona con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, frequenta la scuola per 30 ore settimanali. I genitori hanno impugnato la determinazione con cui le sono state assegnate 18 ore di sostegno, deducendo l'inadeguatezza della misura rispetto alla diagnosi funzionale, alla certificazione sanitaria e alle esigenze educative risultanti dal PEI. Con i motivi aggiunti sono stati impugnati anche il PEI 2025/2026 e il verbale GLO, nella parte relativa all'assegnazione delle 18 ore, chiedendo il riconoscimento del diritto a un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 per l'intero orario scolastico, o comunque per il numero massimo adeguato alla patologia. Il collegio ha rilevato, in via cautelare, un difetto di motivazione, poiché la determinazione delle ore risultava ancorata alle ore della singola cattedra e non alle concrete necessità della minore. È stato inoltre contestato il mancato o inesatto riesame disposto con precedente decreto monocratico: l'amministrazione non ha prodotto il PEI riesaminato né ha comprovato l'effettiva assegnazione di maggiori ore di sostegno.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando l'assenza di un'adeguata motivazione e la contraddittorietà tra la situazione specifica descritta nel PEI — caratterizzata da totale dipendenza dall'adulto e dalla necessità di sostegno costante — e l'assegnazione di 18 ore, largamente inferiore alle 30 ore di frequenza. Il riferimento alla prassi di parametrizzazione alle ore della cattedra non è stato ritenuto sufficiente, poiché la misura del sostegno deve essere correlata all'effettivo fabbisogno educativo e assistenziale, potendo, in presenza di disabilità grave, giungere sino all'intero orario di frequenza. Il collegio ha ritenuto integrato anche il periculum in mora, considerato l'avanzato stato dell'anno scolastico e l'inizio del secondo quadrimestre. Ha quindi ordinato all'amministrazione di riesaminare e riformulare il PEI 2025/2026, prevedendo con adeguata motivazione le ore di sostegno adeguate all'effettivo fabbisogno della minore, senza predeterminare giudizialmente un preciso monte ore. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico delle amministrazioni resistenti e liquidate in 750 euro oltre accessori. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 3 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    Il riconoscimento della situazione di gravità rileva nella determinazione delle misure di sostegno scolastico necessarie all'integrazione della persona con disabilità.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito l'accoglimento dell'istanza in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 56 c.p.a.

    È stato richiamato quale base del precedente decreto presidenziale monocratico che aveva ordinato il riesame dei provvedimenti e del PEI.

  • art. 80 l. 104/1992

    Il testo richiama la legge n. 104/1992, ma non indica ulteriori disposizioni specifiche decisive oltre all'art. 3, comma 3.

  • Corte cost. n. 80/2010

    dalla accertata situazione di gravità del disabile può conseguire la determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza

    La situazione di gravità può giustificare un numero di ore di sostegno pari all'intero orario di frequenza, quando ciò sia richiesto dalle concrete esigenze della persona.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Impone l'oscuramento dei dati identificativi della minore, dei genitori o tutori e degli altri interessati in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella determinazione delle ore di sostegno scolastico, l'amministrazione deve correlare la misura alle concrete esigenze educative e assistenziali dell'alunno con disabilità, quali risultano dalla documentazione sanitaria e dal PEI, e non può motivarla esclusivamente mediante il riferimento alle ore della singola cattedra o a una prassi organizzativa.
  • Quando la situazione di disabilità grave e il quadro concreto evidenziato dal PEI attestano una necessità di sostegno costante, l'assegnazione di un numero di ore significativamente inferiore all'orario di frequenza richiede una motivazione specifica, puntuale e coerente con il fabbisogno individuale.
  • In presenza di disabilità grave, il numero delle ore di sostegno può essere determinato anche in misura pari all'intero orario di frequenza scolastica, ove tale estensione risulti necessaria dalle concrete condizioni dell'alunno; il giudice cautelare può ordinare il riesame motivato senza sostituirsi all'amministrazione nella predeterminazione del monte ore.
  • L'ordine cautelare di riesaminare il PEI non è eseguito mediante il semplice deposito di un verbale del GLO o mediante una rappresentazione non corrispondente al contenuto dell'ordine giudiziale: l'amministrazione deve produrre l'atto riesaminato e comprovare l'effettiva rideterminazione delle misure di sostegno.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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