Ordinanza n. 2744/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti, per la riforma della sentenza del TAR Lazio - Roma, sez. II ter, n. -OMISSIS-/2024 (R.G. n. 2564/2024) pubblicata il 18 novembre 2024 e non notificata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che ha deciso il ricorso contro gli atti della procedura concorsuale e la graduatoria dell'11 gennaio 2024
Esito
La controversia
L'appellante contesta la procedura concorsuale a partire dal verbale della riunione del 4 ottobre 2023, nella quale la nuova Commissione, nominata il 7 settembre 2023, ha individuato i criteri per la fissazione dei nuovi valori di punteggio dei titoli dei candidati. Le censure d'appello, ove accolte, potrebbero travolgere gli atti successivi della procedura e comportare l'annullamento della graduatoria dell'11 gennaio 2024. Il Consiglio di Stato rileva inoltre la necessità di chiarire le modalità con cui la nuova Commissione ha rivalutato i titoli secondo i criteri stabiliti dalla precedente Commissione il 10 febbraio 2016, con particolare riguardo all'applicazione del moltiplicatore 8,5, alla verifica dell'ammissibilità dei titoli già valutati e alle ragioni del sovvertimento della graduatoria finale. È stato altresì chiesto di accertare se e in quale misura le graduatorie del 30 giugno 2021 e dell'11 gennaio 2024 abbiano avuto esecuzione, verificando le eventuali assunzioni, immissioni nelle funzioni dirigenziali e rimozioni dei vincitori.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito l'appello. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura concorsuale non esclusi, autorizzando l'appellante a procedere mediante notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate. L'appellante deve pubblicare gli atti indicati nell'ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, a pena di improcedibilità dell'appello, e depositare la prova degli adempimenti, corredata dall'attestazione dell'Amministrazione, entro 15 giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza. L'Agenzia delle Entrate deve fornire una relazione documentata sui criteri e sulle modalità della rivalutazione dei titoli, sull'applicazione del moltiplicatore 8,5, sulle ragioni del mutamento della graduatoria e sull'esecuzione delle graduatorie del 30 giugno 2021 e dell'11 gennaio 2024, depositandola entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. È stata disposta la trasmissione del fascicolo al Presidente titolare della Sezione per fissare l'udienza pubblica di prosecuzione, possibilmente contestuale alla trattazione degli altri appelli relativi alla medesima procedura. Non risulta adottata alcuna decisione sulle spese.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 49, comma 3, c.p.a. quale base normativa per autorizzare la notifica per pubblici proclami.
Consente, nel quadro dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso alla notificazione per pubblici proclami secondo le modalità stabilite dal giudice.
Richiamato per disciplinare le modalità della notificazione per pubblici proclami e la pubblicazione dell'elenco dei controinteressati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'eventuale accoglimento dell'appello può determinare l'annullamento di una graduatoria concorsuale, il giudice d'appello può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti non esclusi dalla procedura, quali potenziali controinteressati.
- La notifica per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, con indicazione degli estremi dell'ordinanza, degli atti processuali rilevanti e dell'elenco nominativo dei controinteressati; il giudice può imporre termini e modalità specifiche per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova.
- L'omesso compimento, entro i termini perentori stabiliti dal giudice, degli adempimenti necessari all'integrazione del contraddittorio può comportare l'improcedibilità dell'impugnazione; il mancato deposito tempestivo della prova degli adempimenti può comportare la decadenza.
- Quando la legittimità della rivalutazione dei titoli in una procedura concorsuale dipende dalle concrete modalità applicative dei criteri e dei moltiplicatori, il giudice può acquisire dall'amministrazione una relazione documentata sui criteri applicati, sulle verifiche svolte e sulle ragioni dell'eventuale alterazione della graduatoria.
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