Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34964/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

All'imputato era contestato il danneggiamento di una transenna comunale posta su un ponte (12 agosto 2023), scaraventata oltre il guardrail e fatta cadere nel greto del corso d'acqua. Il G.I.P. aveva dichiarato l'improcedibilità ritenendo che il bene fosse una "cosa esposta alla pubblica fede" e quindi il reato procedibile a querela, rilevando che il Comune aveva rinunciato all'azione penale e che l'imputato aveva risarcito il danno. Il Procuratore generale ha impugnato sostenendo che la transenna era anche destinata a pubblico servizio/ pubblica utilità e che, in tal caso, il reato è procedibile d'ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale: ha ritenuto che la transenna, oltre ad essere esposta alla pubblica fede, è per sua natura destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità e che l'ultimo comma dell'art. 635 cod. pen., come modificato dal d.lgs. n. 31/2024, limita la procedibilità a querela solo alle "cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede", lasciando invece procedibilità d'ufficio per le cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità. Ne consegue che la sentenza che aveva dichiarato l'improcedibilità per difetto di querela è viziata. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Udine per il giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa

    La Cassazione ha interpretato che la limitazione alla procedibilità a querela opera solo per le "cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede"; invece le cose "destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità" restano procedibili d'ufficio.

  • art. 625, numero 7, cod. pen.

    … commesso su cose … esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità …

    La disposizione elenca distintamente le cose esposte alla pubblica fede e quelle destinate a pubblico servizio o pubblica utilità; la Cassazione ne trae la conseguenza che la procedibilità differisce a seconda della categoria.

  • d.lgs. n. 31/2024

    modifica dell'ultimo comma dell'art. 635 cod. pen. (come sopra citato)

    La modifica ha precisato la limitazione della procedibilità a querela alle sole cose esposte alla pubblica fede; la Corte ha rilevato che comunque, sia dopo sia prima dell'entrata in vigore del d.lgs., il danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio/pubblica utilità era procedibile d'ufficio.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    violazione di legge dedotta dal ricorrente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge; il Procuratore generale l'ha invocata per censurare la declaratoria di improcedibilità adottata dal G.I.P.

Massime di principio

  • Il danno a beni "destinati a pubblico servizio" o a "pubblica utilità" è procedibile d'ufficio: il pagamento del risarcimento o la rinuncia dell'ente civile non estinguono automaticamente l'azione penale.
  • Occorre distinguere tra "cose esposte alla pubblica fede" (per le quali la procedibilità può essere a querela se il testo normativo lo prevede) e le "cose destinate a pubblico servizio/pubblica utilità"; la qualificazione giuridica dell'oggetto condiziona la procedibilità.
  • La natura dell'oggetto (es. transenne, barriere stradali) può essere desunta dal contesto e dalla sua funzione pubblica, e questo giustifica la prosecuzione d'ufficio anche in assenza di querela.
  • Il fatto che il reato sia stato commesso prima di una successiva modifica normativa va valutato, ma se prima anche la norma prevedeva procedibilità d'ufficio per determinate categorie di beni, la modifica non modifica retroattivamente la qualificazione del fatto.
  • Per la difesa è importante sollevare dubbi probatori sulla destinazione dell'oggetto, ma la semplice indicazione della collocazione spaziale senza elementi univoci sulla destinazione potrebbe non essere sufficiente a impedire la qualificazione come bene di pubblica utilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.