Sentenza del 16/10/2017 n. 295 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Donazione - Risoluzione Contratto di Donazione - Imposta di Registro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale della risoluzione di un contratto di donazione tra genitori e figlia, con conseguente restituzione dei beni ai donanti. La questione era se tale operazione dovesse essere considerata come due distinti negozi giuridici, cioè una risoluzione e un nuovo trasferimento dei beni, oppure come un unico negozio di risoluzione. Rilevava inoltre l'assenza di un corrispettivo o di un pagamento in favore della donataria.
La decisione
La risoluzione è stata qualificata come un unico negozio giuridico, avente la funzione di estinguere la precedente donazione e ripristinare la situazione patrimoniale originaria. Poiché non vi era stato alcun corrispettivo, l'atto non poteva essere tassato applicando l'aliquota proporzionale prevista per i trasferimenti immobiliari dalla Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986. Il contenuto fornito non indica espressamente il dispositivo formale, né l'eventuale importo dell'imposta o la misura alternativa applicata.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Testo unico dell'imposta di registro
Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986: aliquota proporzionale prevista per i trasferimenti immobiliari
La disciplina proporzionale prevista per i trasferimenti immobiliari non si applica automaticamente alla risoluzione di una donazione quando l'atto costituisce un'unica operazione risolutiva e non comporta il pagamento di un corrispettivo.
Massime di principio
- La risoluzione consensuale di un contratto non deve essere automaticamente trattata come un nuovo contratto traslativo: occorre verificare la causa concreta dell'atto e se esso si limita a eliminare gli effetti del negozio originario.
- Quando, a seguito della risoluzione di una donazione, i beni ritornano al donante senza corrispettivo, il ripristino della situazione precedente non equivale necessariamente a una nuova compravendita o a un autonomo trasferimento oneroso.
- Ai fini dell'imposta di registro è essenziale distinguere tra atti con causa onerosa e atti privi di corrispettivo; l'aliquota proporzionale prevista per i trasferimenti immobiliari onerosi non può essere applicata senza verificare la reale natura dell'operazione.
- La qualificazione fiscale deve concentrarsi sull'unitarietà dell'operazione e sugli effetti giuridici effettivamente voluti dalle parti, non soltanto sulla sequenza materiale degli atti o sul fatto che la proprietà ritorni al precedente titolare.
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