Sentenza del 16/10/2017 n. 251 - Comm. Trib. Prov. Como
Rettifica rendita catastale proposta - Notifica entro 12 mesi dalla presentazione del D.O.C.F.A. - Effetto retroattivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli effetti temporali della rettifica, da parte dell'Amministrazione, della rendita catastale proposta dal contribuente mediante procedura DOCFA. In particolare, si discute se la rendita rettificata possa essere utilizzata per determinare l'imposta sugli immobili anche per il periodo precedente alla notifica della rettifica.
La decisione
La rettifica notificata entro dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione DOCFA produce effetti retroattivi fino alla data della dichiarazione originaria; di conseguenza, l'imposta deve essere calcolata sulla rendita rettificata a partire da tale data. Se, invece, la rettifica viene notificata oltre il termine di dodici mesi, la nuova rendita produce effetti soltanto per gli anni successivi alla notifica dell'atto tardivo e non può essere applicata retroattivamente al periodo precedente.
Norme richiamate
Disciplina della procedura DOCFA e della rendita catastale proposta
Se la rettifica della rendita proposta avviene entro 12 mesi dalla presentazione della procedura DOCFA, la nuova rendita esplica effetto retroattivo fino alla data della dichiarazione originaria.
La rendita proposta dal contribuente non diventa necessariamente definitiva: l'Amministrazione può rettificarla. Tuttavia, la tempestività della rettifica entro dodici mesi consente di attribuire alla rendita rettificata efficacia retroattiva dalla data della dichiarazione DOCFA.
Termine di dodici mesi per la notifica della rettifica catastale
Se viene effettuata oltre tale termine la nuova rendita ha effetto solo per gli anni successivi alla notifica dell'atto tardivo di rettifica della rendita.
Il superamento del termine di dodici mesi impedisce l'applicazione retroattiva della rendita rettificata. Gli effetti fiscali decorrono soltanto dal periodo successivo alla notifica tardiva, secondo quanto indicato nel testo.
Massime di principio
- Per stabilire da quando una rendita catastale rettificata può incidere sull'imposta, occorre verificare sia la data di presentazione della DOCFA sia la data di notifica della rettifica.
- Una rettifica notificata entro dodici mesi può produrre effetti retroattivi fino alla data della dichiarazione originaria, con conseguente ricalcolo dell'imposta per il periodo interessato.
- Una rettifica notificata oltre dodici mesi non dovrebbe essere utilizzata per recuperare retroattivamente imposte relative agli anni precedenti; i suoi effetti decorrono dai periodi successivi alla notifica.
- La tempestività della notifica è quindi decisiva: il contribuente deve conservare la ricevuta DOCFA e l'atto di rettifica per verificare il rispetto del termine e contestare eventuali applicazioni retroattive oltre il limite consentito.
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