Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/10/2017 n. 361 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti chiedevano il rimborso dell’ICI versata per gli anni 2003-2007, sostenendo di avere diritto all’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992. Gli immobili erano stati concessi in locazione a un Comune diverso, per essere destinati a scuola pubblica. Secondo gli appellanti, la norma non avrebbe richiesto la coincidenza tra il proprietario dell’immobile e il soggetto che lo utilizzava. La Commissione ha invece ritenuto necessario che l’immobile fosse sia utilizzato sia posseduto dall’ente non commerciale utilizzatore.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata. È stata negata l’esenzione ICI perché i contribuenti, pur essendo proprietari degli immobili, non erano enti non commerciali e non utilizzavano direttamente i fabbricati. L’esenzione non è quindi applicabile a immobili concessi in locazione a un ente pubblico, anche se destinati a una finalità istituzionale come una scuola pubblica. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese di giudizio, considerata la mancata costituzione del Comune appellato.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992

    esenzione concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali

    L’esenzione ICI per gli immobili destinati ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o religiose è riconoscibile, nel caso esaminato, soltanto quando ricorrono congiuntamente i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.

  • Art. 59, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 446/1997

    l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore

    La disposizione è stata applicata come norma interpretativa e richiede la coincidenza tra il possesso dell’immobile e il suo utilizzo da parte dell’ente non commerciale. La mera destinazione dell’immobile a un’attività pubblica o istituzionale non è sufficiente.

  • Art. 34, D.Lgs. n. 546/1992

    discussione in pubblica udienza

    La controversia è stata trattata e discussa in pubblica udienza su istanza di parte.

  • Ordinanza Corte di Cassazione n. 26188 del 23 ottobre 2013

    La pronuncia è richiamata come conferma dell’orientamento secondo cui, per l’esenzione, l’ente non commerciale deve essere sia possessore sia utilizzatore dell’immobile.

Massime di principio

  • Per beneficiare dell’esenzione ICI prevista per gli immobili degli enti non commerciali, non basta che l’immobile sia destinato a una finalità istituzionale o di interesse pubblico.
  • In linea generale, devono coincidere il soggetto che possiede l’immobile e l’ente non commerciale che lo utilizza direttamente.
  • Il proprietario privato che concede in locazione un immobile a un Comune o ad altro ente pubblico non può normalmente invocare l’esenzione in luogo dell’ente utilizzatore.
  • La destinazione dell’immobile a scuola pubblica o ad altra attività istituzionale non elimina, da sola, il presupposto impositivo in capo al proprietario privato.
  • Le agevolazioni tributarie sono interpretate restrittivamente: chi le invoca deve dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.