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Sentenza

Sentenza del 16/10/2017 n. 298 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Nullità atto - Contradditorio preventivo - Interpretazione art. 27 D.L. 98/2011 "Regime di vantaggio dell'imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità"

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente lamentava l'illegittimità dell'atto per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo e sosteneva di possedere i requisiti per il regime di vantaggio dell'imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità. In particolare, riteneva applicabile la condizione prevista dall'art. 27, comma 2, lettera b), del D.L. 98/2011, collegata alla perdita del lavoro dipendente o autonomo. La decisione ha escluso sia l'esistenza di un principio generale di contraddittorio preventivo per ogni provvedimento fiscale lesivo, sia l'applicabilità della specifica condizione al collaboratore di un'impresa familiare.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, secondo la normativa nazionale, l'Amministrazione Finanziaria non è obbligata ad attivare il contraddittorio preventivo in ogni procedimento, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge, tra cui le verifiche fiscali effettuate presso i locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali. Inoltre, il collaboratore di un'impresa familiare non è qualificabile né come lavoratore dipendente né come lavoratore autonomo ai fini della condizione prevista dall'art. 27, comma 2, lettera b), D.L. 98/2011. La cessazione della collaborazione non equivale alla perdita involontaria di un lavoro, poiché il collaboratore è inserito in un'attività parasubordinata rispetto a quella del titolare, il quale conserva il potere decisionale sull'impresa e sulla sua eventuale cessazione.

Norme richiamate

  • Art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98

    Regime di vantaggio dell'imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità

    Il regime agevolato richiede il possesso delle condizioni previste dalla norma. La condizione relativa alla perdita del lavoro riguarda il lavoratore dipendente o autonomo e non può essere estesa al collaboratore di un'impresa familiare.

  • Art. 27, comma 2, lettera b), del D.L. 98/2011

    l'attività costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo

    La disposizione non ricomprende la collaborazione nell'impresa familiare, che ha natura parasubordinata rispetto all'attività del titolare e non integra, ai fini della norma, né lavoro dipendente né lavoro autonomo.

  • Normativa nazionale sul contraddittorio preventivo

    Non esiste un principio generale in base al quale l'Amministrazione Finanziaria debba sempre instaurare il contraddittorio prima di adottare un atto lesivo. L'obbligo sussiste solo nelle ipotesi specificamente previste, tra cui le verifiche fiscali svolte presso i locali destinati all'esercizio di attività economiche o professionali.

Massime di principio

  • L'omesso contraddittorio preventivo determina la nullità dell'atto solo quando una specifica disposizione lo prevede; non è sufficiente invocare in via generale il diritto del contribuente a essere previamente ascoltato.
  • La disciplina del contraddittorio applicabile alle verifiche fiscali presso i locali dell'attività non si estende automaticamente agli accertamenti svolti tramite controlli documentali o altri procedimenti privi di accesso ispettivo.
  • I requisiti per accedere a un regime fiscale agevolato devono essere interpretati in modo coerente con le categorie giuridiche utilizzate dalla norma: la collaborazione in un'impresa familiare non equivale automaticamente a lavoro dipendente o autonomo.
  • La cessazione della collaborazione familiare non integra, di per sé, la perdita involontaria di un'occupazione, soprattutto quando il collaboratore non dispone del potere di determinare autonomamente la prosecuzione o la cessazione dell'impresa.
  • In situazioni analoghe occorre verificare separatamente: la natura del rapporto lavorativo, la modalità con cui è cessata l'attività precedente, la specifica causa di esclusione o accesso al regime agevolato e l'eventuale previsione normativa dell'obbligo di contraddittorio.

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