Sentenza del 16/10/2017 n. 529 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
È inammissibile l'appello che si sostanzi in una mera riproposizione delle argomentazioni svolte dinnanzi al giudice di prime cure.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il provvedimento di classamento catastale dell'immobile, al quale era stata attribuita la categoria D/2 (albergo). L'appello sosteneva, in termini generali, che il classamento dovesse dipendere dalle caratteristiche costruttive e dalla destinazione propria dell'immobile, non dal suo uso attuale. Il contribuente ha eccepito la violazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992, poiché l'appello non conteneva motivi specifici di critica alla sentenza, ma si limitava a riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'appello inammissibile, senza esaminare il merito, perché l'Agenzia non aveva confutato specificamente le ragioni della sentenza impugnata, in particolare la carenza di motivazione del provvedimento catastale. È stata inoltre rilevata la contraddittorietà dell'operato dell'Amministrazione, che aveva dichiarato di accogliere l'istanza di autotutela del contribuente attribuendo però la categoria D/2, diversa da quella richiesta. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del secondo grado, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge. Nulla è stato disposto sulle spese del primo grado per assenza di appello incidentale.
Norme richiamate
Art. 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorso in appello deve contenere, tra l'altro, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione.
L'appello tributario deve indicare critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata. La mera riproduzione delle argomentazioni già svolte nel primo grado non soddisfa tale requisito e comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Cassazione civile, sentenza n. 4558/2017
È inammissibile l'appello che si risolve nella mera riproposizione delle argomentazioni contenute negli atti del precedente grado, senza una specifica censura delle motivazioni della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello deve contestare concretamente le singole motivazioni della sentenza di primo grado: non è sufficiente ripetere la propria tesi originaria.
- Per evitare l'inammissibilità, l'appellante deve individuare gli errori della sentenza, spiegare perché siano erronei e formulare conclusioni coerenti, chiedendo la riforma o l'annullamento della decisione impugnata.
- La motivazione dell'atto amministrativo deve essere presente nell'atto stesso e non può essere integrata per la prima volta durante il giudizio.
- Comportamenti amministrativi contraddittori, come dichiarare accolta un'istanza attribuendo una categoria diversa da quella richiesta, possono rafforzare le censure del contribuente e incidere sulla valutazione delle spese.
- La mancata risposta motivata a un'istanza di annullamento o autotutela, quando costringe il contribuente ad avviare un contenzioso, può essere valorizzata dal giudice nella regolazione delle spese.
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