Sentenza n. 32/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di interdittiva antimafia adottato dal Prefetto di -OMISSIS- in data -OMISSIS--OMISSIS- nei confronti della società -OMISSIS- S.r.l.s., di cui al procedimento prot. n. -OMISSIS-, comunicato con nota del -OMISSIS-; - dei non conosciuti verbali delle riunioni del Gruppo interforze del 7 settembre 2023 e dell’11 ottobre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Interdittiva antimafia prefettizia e verbali del Gruppo interforze posti a fondamento dell'atto
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l. 190/2012 e del d.lgs. 159/2011, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione e istruttoria, falso supposto di fatto e travisamento. Ha contestato la rilevanza attribuita ai rapporti di parentela e affinità degli amministratori, dei soci e dei loro coniugi conviventi con soggetti ritenuti collegati alla 'ndrangheta; alle frequentazioni con persone gravate da precedenti o ritenute contigue alla criminalità organizzata; alla revoca della licenza di porto di fucile; alle cointeressenze economiche con società caratterizzate da criticità antimafia; ai rapporti commerciali e alle fatturazioni con altre imprese. Ha inoltre denunciato l'erronea valorizzazione di una vicenda penale definita per estinzione del reato, l'errata indicazione della data di iscrizione camerale e il riferimento a una richiesta di permesso di costruire riferibile ad altri soggetti. Con il secondo motivo ha sostenuto che la Prefettura avrebbe effettuato una mera elencazione atomistica di dati estrinseci, senza una valutazione concreta e unitaria, e ha contestato la compatibilità costituzionale di una disciplina ritenuta eccessivamente indeterminata e lesiva della libertà d'impresa, del diritto al lavoro e del principio di non colpevolezza.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'informazione antimafia costituisca una misura preventiva e cautelare fondata su una valutazione prognostica e probabilistica, secondo la regola del 'più probabile che non', senza necessità di provare l'infiltrazione mafiosa o l'esistenza di una condanna penale. Gli elementi istruttori possono essere anche non penalmente rilevanti e devono essere valutati unitariamente, non atomisticamente. Nel caso concreto, la pluralità, attualità e convergenza degli elementi relativi ai rapporti familiari e di affinità con soggetti legati alla 'ndrangheta, alle frequentazioni, alla revoca della licenza di porto di fucile, alle cointeressenze societarie e ai rapporti commerciali con imprese esposte a rischio criminale ha fondato una prognosi attendibile di permeabilità dell'impresa. Il giudice ha escluso automatismi tra parentela e contiguità mafiosa, rilevando tuttavia che, nel contesto della struttura clanica 'ndranghetista, i legami familiari possono assumere specifica valenza indiziaria quando, insieme agli altri dati, facciano presumere una conduzione familiare o una possibile influenza indiretta sulla gestione dell'impresa. Le frequentazioni, anche se giustificate dalla società come occasionali o ludiche, sono state ritenute ulteriori elementi convergenti, non essendo necessario dimostrare correità o collaborazione illecita. Le errate indicazioni sulla data di iscrizione camerale e sulla richiesta edilizia sono state qualificate come meri errori materiali non incidenti sulla legittimità dell'interdittiva. Il TAR ha inoltre ritenuto non fondate le censure di indeterminatezza costituzionale, richiamando il controllo giurisdizionale sull'esercizio della discrezionalità prefettizia e il sistema di tassatività sostanziale elaborato dalla giurisprudenza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 91 d.lgs. 159/2011
Disciplina l'informazione antimafia; la sua applicazione è stata ritenuta legittima in presenza di un quadro indiziario idoneo a fondare il pericolo di infiltrazione mafiosa.
art. 89-bis d.lgs. 159/2011
Richiamato quale base normativa dell'interdittiva antimafia impugnata.
art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle persone o imprese interessate
La disposizione individua una fattispecie di pericolo, anche solo potenziale, e non richiede l'accertamento di un'infiltrazione già verificatasi.
art. 1 l. 190/2012
Richiamato dalla ricorrente quale parametro asseritamente violato; la censura è stata respinta.
art. 168-bis cod. pen.
Richiamato nella ricostruzione della vicenda penale definita per estinzione del reato a seguito di messa alla prova; tale circostanza non ha escluso la rilevanza amministrativa dell'elemento nel quadro complessivo.
art. 4 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione al diritto al lavoro; il giudice ha ritenuto legittima la misura preventiva.
art. 27 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione al principio di non colpevolezza; il giudice ha distinto la prognosi amministrativa preventiva dall'accertamento della responsabilità penale.
art. 41 Cost.
Invocato in relazione alla libertà di iniziativa economica; il bilanciamento con la prevenzione dell'infiltrazione mafiosa è stato ritenuto conforme ai principi costituzionali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla normativa nazionale per disporre l'oscuramento dei dati personali sensibili.
Massime di principio
- L'interdittiva antimafia è una misura preventiva e cautelare fondata su una prognosi di pericolo, non sull'accertamento di un'infiltrazione mafiosa già realizzata o di una responsabilità penale; è sufficiente che il pericolo risulti, secondo la regola del 'più probabile che non', da indizi gravi, precisi e concordanti.
- Gli elementi posti a fondamento dell'interdittiva possono essere anche privi di autonoma rilevanza penale e devono essere valutati complessivamente, poiché la loro valenza può derivare dalla convergenza e dalla connessione reciproca, non dalla capacità dimostrativa isolata di ciascun dato.
- I rapporti di parentela e affinità con soggetti affiliati, organici o contigui alla criminalità mafiosa non determinano automaticamente l'infiltrazione o la contiguità dell'impresa, ma possono assumere rilievo quando, per intensità, natura e contesto, consentano di ipotizzare una conduzione familiare, una regia collettiva o un'influenza, anche indiretta, sulla gestione aziendale; tale valenza è particolarmente significativa nel contesto clanico della 'ndrangheta.
- Frequentazioni, cointeressenze societarie, rapporti commerciali e fatturazioni con imprese o soggetti esposti a rischio criminale possono costituire elementi sintomatici convergenti della permeabilità mafiosa, anche se singolarmente giustificabili come rapporti occasionali, ludici o commerciali leciti.
- Gli errori materiali contenuti nell'interdittiva non ne determinano l'illegittimità quando non incidono sulla ricostruzione sostanziale del quadro indiziario e non compromettono la motivazione complessiva del provvedimento.
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