Cassazione Civile, Ordinanza n. 03877/2026 del 20/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, proposta da un soggetto nei confronti dell’INPS, della sentenza di primo grado resa nel 2008. La Corte d’appello di Bari ha dichiarato improcedibile l’appello perché l’atto introduttivo del gravame era stato notificato non al difensore dell’ente, e l’appellante non aveva poi rinnovato correttamente la notifica nel termine assegnato. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.p.c., sostenendo che la notifica dell’appello fosse invece valida perché l’INPS sarebbe stato difeso anche da un diverso avvocato, indicato come avv. Diodata Ardolino. L’INPS ha resistito con controricorso, eccependo anche l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall’INPS, rilevando che il giudizio di primo grado era stato introdotto prima dell’entrata in vigore della l. n. 69/2009 e che il ricorso denunciava un error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Tuttavia ha ritenuto infondato il motivo nel merito: dalla procura rilasciata dall’INPS risultava che l’avv. Diodata Ardolino era un difensore da nominare ad hoc e che tale nomina non era stata perfezionata dall’avv. Lallai, procuratrice generale dell’ente. Ne consegue che la notifica dell’appello a soggetto non legittimato era nulla, correttamente dichiarata tale dalla Corte d’appello, e che la mancata rinnovazione nel termine assegnato ha legittimato la declaratoria di improcedibilità. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione per la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. prodotta dal ricorrente; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 170 c.p.c.
La notificazione dell’atto deve essere effettuata al difensore effettivamente costituito e legittimato; la notifica a soggetto non validamente investito del mandato difensivo è nulla.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità processuale integra un error in procedendo, distinto dal vizio motivazionale di cui al n. 5.
art. 58 L. n. 69/2009
La disciplina introdotta dalla legge non opera per un giudizio instaurato in primo grado prima della sua entrata in vigore.
art. 152 disp. att. c.p.c.
La dichiarazione prodotta dal ricorrente ha escluso la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Il rigetto del ricorso comporta l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti processuali.
Massime di principio
- La notificazione dell’impugnazione deve essere eseguita al difensore effettivamente munito di valida procura; in difetto, la notifica è nulla e deve essere rinnovata nel termine assegnato.
- Quando la nullità della notificazione dell’atto di appello non viene sanata mediante rinnovazione tempestiva, il giudice può dichiarare l’impugnazione improcedibile.
- La deduzione di un vizio di notificazione o di altra nullità processuale va ricondotta all’error in procedendo e non al vizio di motivazione.
- Le norme processuali sopravvenute non si applicano automaticamente ai giudizi già instaurati, se la disciplina transitoria ne esclude l’operatività.
- La presenza di una procura interna o di una menzione del nominativo di un difensore non basta a fondare la validità della notificazione se non risulta una valida investitura del medesimo difensore.
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