Direttiva 2016/2309
Direttiva (UE) 2016/2309 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva adegua per la quarta volta la direttiva 2008/68/CE al progresso scientifico e tecnico, aggiornando i rinvii agli allegati degli accordi ADR, RID e ADN applicabili dal 1o gennaio 2017. L'obiettivo è mantenere allineata la disciplina UE del trasporto interno di merci pericolose alle versioni periodicamente aggiornate degli accordi internazionali. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2017 e comunicarne il testo alla Commissione. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Adeguamento al progresso scientifico e tecnico degli allegati della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose, con aggiornamento dei rinvii agli accordi internazionali ADR, RID e ADN applicabili dal 1o gennaio 2017.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri, in quanto destinatari dell'atto, e incide sull'attuazione nazionale della disciplina UE sul trasporto interno di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne. L'intervento riguarda in particolare gli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE, che rinviano rispettivamente agli accordi ADR, RID e ADN; sono richiamate anche le sostituzioni terminologiche da "parte contraente" o "Stato contraente" a "Stato membro", ove opportuno. Non disciplina nuovi settori materiali autonomi, ma aggiorna per coordinamento tecnico la normativa esistente in funzione delle versioni degli accordi internazionali applicabili dal 1o gennaio 2017, con periodo transitorio fino al 30 giugno 2017 per l'applicazione delle versioni modificate degli accordi internazionali richiamati.
Adeguamento degli allegati della direttiva 2008/68/CE al progresso scientifico e tecnico
La direttiva (UE) 2016/2309 della Commissione costituisce un aggiornamento tecnico della disciplina UE sul trasporto interno di merci pericolose. Essa interviene per allineare la direttiva 2008/68/CE alle versioni degli accordi internazionali ADR, RID e ADN applicabili dal 1o gennaio 2017, in un contesto in cui tali strumenti vengono aggiornati con cadenza biennale.
Finalità dell'intervento
La finalità è mantenere la coerenza tra il diritto dell'Unione e la disciplina internazionale del trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e vie navigabili interne. La Commissione segnala che gli aggiornamenti degli accordi internazionali hanno effetto dal 1o gennaio 2017, con periodo transitorio fino al 30 giugno 2017, e che gli allegati della direttiva 2008/68/CE devono essere conseguentemente modificati.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda gli Stati membri, chiamati ad adeguare l'ordinamento nazionale e ad applicare i rinvii aggiornati contenuti nella direttiva 2008/68/CE. L'incidenza materiale è limitata al trasporto interno di merci pericolose nei tre comparti coperti dalla direttiva quadro:
- trasporto su strada, tramite ADR;
- trasporto per ferrovia, tramite RID;
- trasporto per vie navigabili interne, tramite ADN.
Modifiche agli allegati della direttiva 2008/68/CE
L'articolo 1 sostituisce integralmente i capi I.1, II.1 e III.1 degli allegati della direttiva 2008/68/CE.
- Nell'allegato I, capo I.1, si applicano gli allegati A e B dell'ADR come applicabili dal 1o gennaio 2017, con sostituzione del termine "parte contraente" con "Stato membro" quando opportuno.
- Nell'allegato II, capo II.1, si applica l'allegato del RID, come appendice C della COTIF, con effetto dal 1o gennaio 2017, sostituendo "Stato contraente del RID" con "Stato membro" quando opportuno.
- Nell'allegato III, capo III.1, si applicano i regolamenti allegati all'ADN dal 1o gennaio 2017; inoltre sono richiamati l'articolo 3, lettere f) e h), e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, con sostituzione di "parte contraente" con "Stato membro" quando opportuno.
Recepimento e obblighi a carico degli Stati membri
L'articolo 2 impone un obbligo di risultato agli Stati membri: adeguare il diritto interno entro il 30 giugno 2017. Il recepimento deve avvenire mediante disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie.
Sono inoltre previsti specifici obblighi procedurali:
- comunicazione immediata alla Commissione del testo delle disposizioni di recepimento;
- inserimento di un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali, oppure apposizione di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale;
- trasmissione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri.
Profili pratici per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto come atto di coordinamento tecnico che impone l'aggiornamento dei riferimenti normativi nazionali alla disciplina internazionale del trasporto di merci pericolose. In concreto, gli operatori devono verificare che la normativa interna sia coerente con le versioni ADR, RID e ADN applicabili dal 1o gennaio 2017 e con la scadenza di recepimento del 30 giugno 2017, tenendo conto del meccanismo di rinvio dinamico agli accordi internazionali richiamati dalla direttiva 2008/68/CE.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati della direttiva 2008/68/CE
L'articolo 1 sostituisce i capi I.1, II.1 e III.1 degli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE. Il nuovo testo recepisce, rispettivamente, gli allegati A e B dell'ADR, l'allegato del RID come appendice C della COTIF e i regolamenti allegati all'ADN, tutti applicabili dal 1o gennaio 2017. Per ADR e RID è previsto che, ove opportuno, il termine "parte contraente" o "Stato contraente del RID" sia sostituito da "Stato membro"; per ADN è inoltre richiamato l'articolo 3, lettere f) e h), e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, con la medesima sostituzione terminologica.
Termine di recepimento e obblighi di comunicazione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 30 giugno 2017 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e trasmettere anche il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.
Entrata in vigore
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Destinatari
L'articolo 4 dispone che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
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