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Direttiva 2016/2258

Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio

Normativa europea32016L2258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene sulla direttiva 2011/16/UE per rafforzare i poteri di controllo delle autorità fiscali, imponendo agli Stati membri di garantire per legge l’accesso alle informazioni antiriciclaggio rilevanti. La misura è giustificata dall’esigenza di verificare correttamente l’identificazione dei titolari effettivi e il funzionamento degli scambi di informazioni fiscali, in un’ottica di contrasto più efficace a evasione e frode fiscale. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2017 e applicarle dal 1° gennaio 2018.

Modifica della direttiva 2011/16/UE per consentire alle autorità fiscali l’accesso alle informazioni antiriciclaggio ai fini del controllo e del corretto funzionamento della cooperazione amministrativa in materia fiscale.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea nell’ambito della cooperazione amministrativa nel settore fiscale disciplinata dalla direttiva 2011/16/UE, come modificata. L’obbligo riguarda l’accesso delle autorità fiscali nazionali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni antiriciclaggio di cui agli articoli 13, 30, 31 e 40 della direttiva (UE) 2015/849. Non introduce una disciplina generale autonoma sull’antiriciclaggio, ma un obbligo strumentale di accesso per finalità fiscali e di monitoraggio dell’applicazione delle norme UE in materia di cooperazione amministrativa.

Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio: accesso delle autorità fiscali alle informazioni antiriciclaggio

La direttiva modifica la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale per rendere effettivo il controllo, da parte delle autorità fiscali, dell’applicazione delle procedure di adeguata verifica e dell’individuazione dei beneficiari effettivi. Il legislatore dell’Unione collega espressamente tale intervento alla necessità di rafforzare la lotta contro evasione e frode fiscale, assicurando che le informazioni AML siano utilizzabili anche in ambito tributario.

Finalità e contesto sistematico

I considerando evidenziano che la direttiva 2014/107/UE ha introdotto lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari e che, quando il titolare del conto è una struttura intermediaria, le istituzioni finanziarie devono identificare e segnalare i beneficiari effettivi. Per verificare la correttezza di tali adempimenti, le autorità fiscali devono poter accedere alle informazioni antiriciclaggio detenute ai sensi della direttiva (UE) 2015/849. L’obiettivo è quindi garantire un monitoraggio efficace dell’attuazione della direttiva 2011/16/UE e, più in generale, il corretto funzionamento della cooperazione amministrativa fiscale.

Ambito di applicazione

La direttiva opera nel perimetro della cooperazione amministrativa fra Stati membri in materia fiscale. L’obbligo normativo riguarda gli Stati membri, che devono prevedere per legge l’accesso delle autorità fiscali nazionali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni AML richiamati dagli articoli 13, 30, 31 e 40 della direttiva (UE) 2015/849. Non viene introdotta una disciplina generale sull’antiriciclaggio, ma una specifica regola di accesso funzionale alle esigenze fiscali.

Modifica alla direttiva 2011/16/UE

L’articolo 1 inserisce nell’articolo 22 della direttiva 2011/16/UE il paragrafo 1 bis. La disposizione richiede che, ai fini dell’attuazione e dell’applicazione delle leggi nazionali di recepimento della direttiva 2011/16/UE e per garantire il funzionamento della cooperazione amministrativa, gli Stati membri rendano accessibili alle autorità fiscali le informazioni AML individuate nel testo.

Obblighi per gli Stati membri

Gli Stati membri sono tenuti a:

  • adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 31 dicembre 2017;
  • applicare tali misure dal 1° gennaio 2018;
  • inserire nelle misure di recepimento un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Il testo lascia agli Stati membri la scelta delle modalità di riferimento formale alla direttiva e, coerentemente con la natura della direttiva stessa, consente di determinare la forma e i mezzi del recepimento, fermo restando il risultato obbligatorio da conseguire.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della sua adozione, ossia il 6 dicembre 2016. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Profili di rilievo per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante perché rafforza il coordinamento tra presidi antiriciclaggio e obblighi fiscali di cooperazione amministrativa. In concreto, gli ordinamenti nazionali devono garantire un accesso legale, da parte delle autorità fiscali, alle informazioni AML necessarie a verificare la corretta individuazione dei titolari effettivi e l’operatività degli scambi di informazioni fiscali previsti dalla direttiva 2011/16/UE.

Disposizioni principali

Accesso delle autorità fiscali alle informazioni AML

Inserisce all’articolo 22 della direttiva 2011/16/UE il paragrafo 1 bis, che impone agli Stati membri di disporre per legge l’accesso delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 31 e 40 della direttiva (UE) 2015/849. L’accesso è finalizzato all’attuazione e applicazione delle leggi nazionali che attuano la direttiva 2011/16/UE e a garantire il funzionamento della cooperazione amministrativa da essa stabilita.

Termine di recepimento e data di applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2017 e applicarle a decorrere dal 1° gennaio 2018. Le misure devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Obbligo di comunicazione alla Commissione

Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione dell’adozione delle misure di recepimento e comunicare il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della sua adozione, avvenuta il 6 dicembre 2016. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefiscalitàcooperazione amministrativaantiriciclaggiolotta all’evasione fiscaleprotezione dei dati

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