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direttiva

Direttiva 2016/2284

Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016L2284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce un quadro aggiornato di riduzione delle emissioni nazionali per alcuni inquinanti atmosferici al fine di avvicinare l'Unione a livelli di qualità dell'aria compatibili con la salute umana e l'ambiente. Introduce impegni di riduzione per il periodo 2020-2029 e dal 2030, obblighi di programmazione nazionale, monitoraggio, comunicazione e meccanismi di flessibilità. Abroga la direttiva 2001/81/CE, modifica la direttiva 2003/35/CE per allinearla alla partecipazione del pubblico, e si coordina con la convenzione LRTAP e il protocollo di Göteborg rivisto.

Riduzione delle emissioni nazionali di SO2, NOx, COVNM, NH3 e PM2,5 mediante impegni vincolanti di riduzione, programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, monitoraggio e comunicazione, con abrogazione della direttiva 2001/81/CE e modifica della direttiva 2003/35/CE.

Ambito di applicazione

Si applica alle emissioni di sostanze inquinanti elencate nell'allegato I provenienti da tutte le fonti presenti nel territorio degli Stati membri, nelle loro zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento. Non riguarda le emissioni nelle isole Canarie, nei dipartimenti francesi d'oltremare, a Madera e nelle Azzorre. La disciplina coinvolge gli Stati membri, le autorità competenti nazionali, regionali e locali, gli operatori e i settori emissivi rilevanti ai fini dei programmi nazionali (agricoltura, energia, industria, trasporti su strada, navigazione interna, riscaldamento domestico, macchine mobili non stradali e solventi).

Riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici

La direttiva istituisce un nuovo quadro europeo per la riduzione delle emissioni nazionali di alcuni inquinanti atmosferici, in continuità con la strategia UE sulla qualità dell'aria e in coerenza con il protocollo di Göteborg rivisto nell'ambito della convenzione LRTAP. L'impianto normativo mira a ridurre gli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, rafforzando al contempo le sinergie con le politiche dell'Unione in materia di clima, energia, biodiversità e agricoltura.

Finalità e inquinanti interessati

La direttiva persegue l'obiettivo di tendere a livelli di qualità dell'aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente. A tal fine impone impegni nazionali di riduzione per SO2, NOx, COVNM, NH3 e PM2,5 e prevede obblighi di elaborazione, adozione e attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, oltre a monitoraggio e comunicazione dei dati sugli inquinanti disciplinati e sugli altri inquinanti dell'allegato I.

La direttiva contribuisce anche:

  • agli obiettivi UE di qualità dell'aria e al progressivo allineamento agli orientamenti OMS;
  • agli obiettivi in materia di biodiversità ed ecosistemi;
  • al coordinamento tra politiche dell'aria, del clima e dell'energia.

Ambito di applicazione

L'ambito territoriale comprende le emissioni delle sostanze inquinanti elencate nell'allegato I provenienti da tutte le fonti presenti nel territorio degli Stati membri, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento. Sono escluse le emissioni nelle isole Canarie, nei dipartimenti francesi d'oltremare, a Madera e nelle Azzorre.

Per la struttura degli obblighi, la direttiva coinvolge gli Stati membri e le loro amministrazioni competenti, ma ha riflessi diretti anche sui settori emissivi chiamati a concorrere al rispetto degli impegni, in particolare agricoltura, energia, industria, trasporti, navigazione interna e riscaldamento domestico.

Definizioni rilevanti

L'articolo 3 contiene definizioni operative che delimitano il perimetro applicativo della disciplina. Tra le nozioni più importanti:

  • emissione ed emissioni antropogeniche;
  • precursori dell'ozono;
  • obiettivi di qualità dell'aria;
  • PM2,5 e particolato carbonioso;
  • impegno nazionale di riduzione delle emissioni, espresso come riduzione percentuale rispetto al 2005;
  • ciclo di atterraggio e decollo per gli aeromobili;
  • traffico marittimo internazionale;
  • zona di controllo dell'inquinamento;
  • legislazione dell'Unione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte.

Impegni nazionali di riduzione

L'articolo 4 costituisce il nucleo vincolante della direttiva. Gli Stati membri devono rispettare gli impegni nazionali di riduzione indicati nell'allegato II:

  • per il periodo 2020-2029;
  • a partire dal 2030.

Per il 2025 è imposto un livello intermedio indicativo da conseguire lungo una traiettoria lineare tra il valore 2020 e il valore 2030. È ammessa una traiettoria non lineare se più efficiente sotto il profilo economico o tecnico, purché converga progressivamente dal 2025 e non comprometta il raggiungimento dell'obiettivo 2030. Se nel 2025 la traiettoria non viene rispettata, lo Stato membro deve spiegare i motivi dello scostamento e indicare le misure correttive nelle relazioni successive.

Ai fini della conformità non si computano alcune emissioni:

  • emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo;
  • emissioni del traffico marittimo nazionale da e verso i territori esclusi dall'articolo 2, paragrafo 2;
  • emissioni del traffico marittimo internazionale;
  • emissioni di NOx e COVNM provenienti dalle attività agricole indicate nelle categorie 3B e 3D della nomenclatura NFR.

Flessibilità e adattamenti

L'articolo 5 introduce una serie di meccanismi di flessibilità, pensati per gestire casi in cui il rispetto letterale degli impegni risulti compromesso da fattori tecnici o eventi eccezionali.

Le principali ipotesi sono:

  • adattamento degli inventari nazionali se metodi migliorati rendono evidente una violazione degli impegni;
  • uso della media triennale delle emissioni in presenza di inverno eccezionalmente rigido o estate eccezionalmente secca;
  • flessibilità fino a cinque anni quando l'impegno nazionale è più rigoroso della riduzione efficiente sotto il profilo dei costi individuata nella STIA 16, con compensazione mediante riduzione equivalente di un altro inquinante;
  • flessibilità fino a tre anni in caso di improvvisa ed eccezionale interruzione o perdita di capacità nel sistema di produzione o fornitura di elettricità e/o calore.

Gli Stati membri che intendono utilizzare tali meccanismi devono informare la Commissione entro il 15 febbraio dell'anno interessato. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea per l'ambiente, verifica la sussistenza delle condizioni e può adottare atti di esecuzione sulle modalità di utilizzo.

Programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

L'articolo 6 impone a ciascuno Stato membro di elaborare, adottare e attuare un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico conforme all'allegato III. Il programma deve servire a rispettare gli impegni dell'articolo 4 e a contribuire agli obiettivi generali della direttiva.

Il contenuto minimo comprende, tra l'altro:

  • quadro strategico nazionale e priorità politiche;
  • analisi delle opzioni strategiche per il 2020-2029 e il 2030;
  • misure e politiche scelte, con calendario di adozione e attuazione;
  • eventuale giustificazione dei costi sproporzionati per il livello 2025;
  • impiego dei meccanismi di flessibilità;
  • coerenza con altri piani e programmi settoriali.

Gli Stati membri devono inoltre:

  • valutare l'impatto delle fonti nazionali sulla qualità dell'aria nel proprio territorio e negli Stati membri limitrofi;
  • tenere conto della necessità di ridurre gli inquinanti per raggiungere gli obiettivi di qualità dell'aria;
  • privilegiare, per il black carbon, misure che riducano il PM2,5;
  • includere misure obbligatorie dell'allegato III, parte 2, e, se del caso, misure opzionali o equivalenti.

Il programma va aggiornato almeno ogni quattro anni. Se, sulla base di inventari o proiezioni, emerge il mancato rispetto o il rischio di mancato rispetto degli obblighi dell'articolo 4, le politiche e misure vanno aggiornate entro 18 mesi. Sono previste consultazione pubblica e, se necessario, consultazioni transfrontaliere. La Commissione può adottare atti delegati per aggiornare l'allegato III, parte 2, e atti di esecuzione sul formato dei programmi.

Misure settoriali, con focus agricolo

L'allegato III, parte 2, dettaglia misure che gli Stati membri devono considerare, in particolare per il settore agricolo, in quanto principale fonte di ammoniaca e rilevante anche per il particolato fine.

Per l'ammoniaca, gli Stati membri devono tenere conto del documento di orientamento UNECE del 2014 e delle migliori tecniche disponibili di cui alla direttiva 2010/75/UE. Il testo suggerisce, tra l'altro:

  • adozione di un codice nazionale di buone pratiche agricole;
  • uso di bilanci dell'azoto;
  • divieto dei fertilizzanti al carbonato di ammonio;
  • sostituzione dell'urea con nitrato di ammonio o uso di tecniche che riducano almeno del 30% le emissioni rispetto al metodo di riferimento;
  • tecniche di spandimento, stoccaggio e stabulazione a basse emissioni;
  • strategie alimentari a ridotto contenuto proteico.

Per particolato e particolato carbonioso, gli Stati membri possono:

  • vietare l'incenerimento di rifiuti agricoli, residui colturali e rifiuti forestali, con deroghe limitate;
  • adottare un codice nazionale di buone pratiche per la gestione dei residui del raccolto.

Nel predisporre tali misure, gli Stati membri devono considerare gli impatti su piccole e micro aziende agricole e possono, ove possibile, esentarle.

Inventari, proiezioni e relazioni

L'articolo 8 disciplina un sistema articolato di monitoraggio e comunicazione. Gli Stati membri devono elaborare e aggiornare:

  • annualmente gli inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti della tabella A dell'allegato I;
  • annualmente, se del caso, gli inventari per la tabella B;
  • ogni quattro anni gli inventari geograficamente disaggregati e quelli delle grandi fonti puntuali;
  • ogni due anni le proiezioni nazionali delle emissioni per gli inquinanti della tabella C;
  • una relazione d'inventario di accompagnamento.

Gli inventari e le proiezioni devono rispettare le metodologie dell'allegato IV e, se del caso, evidenziare l'uso dei meccanismi di flessibilità. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, prepara anche inventari e proiezioni a livello UE.

L'allegato I specifica tempi e contenuti delle comunicazioni, con date chiave come il 15 febbraio, il 1 maggio e il 15 marzo a seconda del tipo di dato. L'allegato IV richiede inventari trasparenti, coerenti, comparabili, completi ed esatti, oltre a proiezioni e relazioni d'inventario dettagliate, includendo metodologie, fattori di emissione, dati sulle attività, incertezze, QA/QC e, ove necessario, adattamenti degli inventari.

Monitoraggio degli impatti sugli ecosistemi

L'articolo 9 richiede il monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi terrestri e acquatici attraverso una rete rappresentativa e un approccio efficiente sotto il profilo dei costi e basato sul rischio. Gli Stati membri devono coordinare tale attività con altri programmi UE, in particolare quelli previsti dalle direttive 2008/50/CE, 2000/60/CE e 92/43/CEE, e, se opportuno, con la convenzione LRTAP.

Gli indicatori facoltativi dell'allegato V riguardano, tra l'altro:

  • ecosistemi di acqua dolce;
  • acidità del suolo e bilancio dei nutrienti;
  • danni alla vegetazione e perdita di biodiversità dovuti all'ozono.

Comunicazioni alla Commissione e controlli

Ai sensi dell'articolo 10, gli Stati membri devono trasmettere i primi programmi nazionali entro il 1 aprile 2019. Gli aggiornamenti successivi vanno inviati entro due mesi dall'aggiornamento stesso.

Per gli inventari e le proiezioni, la comunicazione deve avvenire secondo il calendario dell'allegato I e deve essere coerente con quanto inviato al segretariato della convenzione LRTAP. La Commissione effettua un esame dei dati per verificarne trasparenza, accuratezza, coerenza, comparabilità e completezza; se necessario, può determinare correzioni tecniche vincolanti.

Le informazioni sul monitoraggio degli impatti sugli ecosistemi devono essere comunicate entro il 1 luglio 2018 e il 1 luglio 2019, con aggiornamenti quadriennali.

Relazioni della Commissione, riesame e possibili evoluzioni

L'articolo 11 impone una relazione quadriennale della Commissione, a partire dal 1 aprile 2020, sui progressi nell'attuazione della direttiva. La relazione valuta, in particolare:

  • il rispetto degli obiettivi di riduzione e dei livelli indicativi 2025;
  • i progressi verso gli standard UE di qualità dell'aria e gli obiettivi su biodiversità ed ecosistemi;
  • la necessità di misure supplementari a livello UE o nazionale;
  • l'uso dei fondi UE;
  • i risultati dell'esame dei programmi nazionali;
  • gli impatti sanitari, ambientali e socioeconomici.

Se il mancato conseguimento dipende dall'inefficacia della legislazione UE di controllo alla fonte o dalla sua cattiva attuazione nazionale, la Commissione valuta ulteriori interventi e, se del caso, presenta proposte legislative, inclusa nuova normativa di controllo alla fonte.

L'articolo 13 prevede un riesame entro il 31 dicembre 2025 per preservare i progressi verso gli obiettivi della direttiva e tenere conto dei progressi scientifici e tecnici nonché delle politiche UE sul clima e sull'energia. In questo contesto la Commissione può proporre nuovi impegni post-2030. Per l'ammoniaca deve considerare in particolare l'evoluzione della scienza, gli orientamenti UNECE, le migliori tecniche disponibili e le misure agroambientali della PAC. Sulle emissioni di mercurio, la Commissione effettua una valutazione specifica e, se opportuno, propone misure legislative.

Trasparenza, accesso alle informazioni e partecipazione

L'articolo 14 impone agli Stati membri la diffusione attiva e sistematica, via sito web accessibile al pubblico, dei programmi nazionali, degli inventari nazionali, delle proiezioni e delle relazioni d'inventario. La Commissione diffonde analogamente gli inventari e le proiezioni UE e pubblica, sul proprio sito, le ipotesi di base della STIA 16, l'elenco della legislazione UE di controllo alla fonte e i risultati dell'esame dei dati nazionali.

L'articolo 19 modifica la direttiva 2003/35/CE per includere la nuova disciplina tra gli atti rilevanti ai fini della partecipazione del pubblico.

Cooperazione internazionale

L'articolo 15 prevede che l'Unione e gli Stati membri proseguano la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e il coordinamento in seno a UNEP, UNECE, FAO, IMO e ICAO, anche tramite scambio di informazioni scientifiche e tecniche, per migliorare le basi della riduzione delle emissioni.

Delega, attuazione e comitologia

La direttiva attribuisce alla Commissione poteri delegati per aggiornare gli allegati I, III, IV e V, rispettivamente in relazione agli sviluppi della convenzione LRTAP e al progresso tecnico e scientifico. La delega dura cinque anni dal 31 dicembre 2016, è tacitamente prorogata salvo opposizione e può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Gli atti di esecuzione relativi ai meccanismi di flessibilità e al formato dei programmi nazionali sono adottati secondo la procedura d'esame, con assistenza del comitato per la qualità dell'aria ambiente istituito dalla direttiva 2008/50/CE.

Sanzioni, recepimento e regime transitorio

L'articolo 18 obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento.

Il recepimento deve avvenire entro il 1 luglio 2018. Fa eccezione l'articolo 10, paragrafo 2, che deve essere recepito entro il 15 febbraio 2017. Gli Stati membri devono informare la Commissione e trasmettere il testo delle misure nazionali di recepimento.

La direttiva 2001/81/CE è abrogata dal 1 luglio 2018, ma alcuni suoi articoli restano applicabili fino al 31 dicembre 2019; inoltre, gli articoli 7 e 8 e l'allegato III sono abrogati già dal 31 dicembre 2016. La nuova direttiva entra in vigore il 31 dicembre 2016.

Disposizioni principali

Obiettivo e inquinanti disciplinati

L'articolo 1 stabilisce impegni di riduzione delle emissioni antropogeniche nazionali di SO2, NOx, COVNM, NH3 e PM2,5, imponendo anche l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, nonché il monitoraggio e la comunicazione sui suddetti inquinanti e sugli altri indicati nell'allegato I e sui loro effetti. La direttiva contribuisce inoltre agli obiettivi UE sulla qualità dell'aria, alla biodiversità e alle sinergie con clima ed energia.

Ambito territoriale e esclusioni

L'articolo 2 si applica alle emissioni degli inquinanti dell'allegato I provenienti da tutte le fonti nel territorio degli Stati membri, nelle loro zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento. Restano escluse le emissioni nelle isole Canarie, nei dipartimenti francesi d'oltremare, a Madera e nelle Azzorre.

Definizioni essenziali

L'articolo 3 definisce, tra l'altro, emissione, emissioni antropogeniche, precursori dell'ozono, obiettivi di qualità dell'aria, SO2, NOx, COVNM, PM2,5, particolato carbonioso, impegno nazionale di riduzione, ciclo di atterraggio e decollo, traffico marittimo internazionale, zona di controllo dell'inquinamento e legislazione dell'Unione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte.

Impegni nazionali di riduzione e traiettoria 2025

L'articolo 4 impone agli Stati membri di ridurre le emissioni annuali di SO2, NOx, COVNM, NH3 e PM2,5 secondo gli impegni indicati nell'allegato II per il periodo 2020-2029 e a partire dal 2030. Entro il 2025 gli Stati membri devono limitare le emissioni lungo una traiettoria lineare tra i livelli 2020 e 2030, con possibilità di traiettoria non lineare se economicamente o tecnicamente più efficiente e se convergente dal 2025, senza pregiudicare gli obiettivi 2030. Sono escluse dal computo alcune emissioni di aeromobili fuori dal ciclo di atterraggio e decollo, traffico marittimo nazionale e internazionale e, per NOx e COVNM, talune attività agricole (categorie 3B e 3D della nomenclatura NFR).

Meccanismi di flessibilità

L'articolo 5 consente adattamenti degli inventari se metodi migliorati comportano una violazione degli impegni; ammette la media triennale in caso di inverno eccezionalmente rigido o estate eccezionalmente secca; prevede una flessibilità fino a cinque anni quando l'impegno è più rigoroso della riduzione efficiente sotto il profilo dei costi e fino a tre anni in caso di improvvisa ed eccezionale interruzione o perdita di capacità nel sistema di produzione o fornitura di elettricità e/o calore. Gli Stati membri devono notificare la Commissione entro il 15 febbraio dell'anno interessato; la Commissione valuta e può adottare atti di esecuzione sulle modalità di utilizzo.

Programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

L'articolo 6 impone agli Stati membri di elaborare, adottare e attuare programmi nazionali conformi all'allegato III per rispettare gli impegni dell'articolo 4. I programmi devono tenere conto dell'impatto transfrontaliero, privilegiare per il black carbon misure sul PM2,5, essere coerenti con altri piani o programmi e includere misure obbligatorie dell'allegato III, parte 2; gli Stati membri possono aggiungere misure equivalenti. I programmi vanno aggiornati almeno ogni quattro anni e, se gli obblighi non sono rispettati o sono a rischio, entro 18 mesi dall'ultimo inventario o proiezione. Sono previste consultazione pubblica e, se necessario, consultazioni transfrontaliere; la Commissione può adottare atti delegati sul contenuto dell'allegato III, parte 2, e atti di esecuzione sul formato dei programmi.

Sostegno finanziario dell'Unione

L'articolo 7 incarica la Commissione di facilitare l'accesso ai fondi UE esistenti, inclusi programma quadro di ricerca e innovazione, fondi strutturali e d'investimento europei, politica agricola comune e programma LIFE, e di valutare uno sportello unico per individuare fondi e procedure di accesso per progetti contro l'inquinamento atmosferico.

Inventari, proiezioni e relazioni d'inventario

L'articolo 8 prevede obblighi annuali, quadriennali e biennali di elaborazione e aggiornamento di inventari nazionali, inventari geograficamente disaggregati, inventari di grandi fonti puntuali, proiezioni e relazioni d'inventario, secondo l'allegato I e l'allegato IV. Gli Stati membri che usano meccanismi di flessibilità devono indicarlo nella relazione d'inventario. La Commissione, con l'Agenzia europea per l'ambiente, elabora inoltre inventari e proiezioni a livello UE. Sono previsti atti delegati per aggiornare allegato I e IV.

Monitoraggio degli impatti sugli ecosistemi

L'articolo 9 impone il monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi mediante una rete rappresentativa e secondo un approccio basato sul rischio e sui costi. Gli Stati membri coordinano tale monitoraggio con altri programmi UE e, se opportuno, con la convenzione LRTAP; possono utilizzare gli indicatori facoltativi dell'allegato V. È prevista una delega per aggiornare l'allegato V.

Comunicazione dei dati e controlli della Commissione

L'articolo 10 stabilisce il primo invio dei programmi nazionali alla Commissione entro il 1 aprile 2019, con invio degli aggiornamenti entro due mesi. Gli inventari e le proiezioni vanno trasmessi secondo il calendario dell'allegato I; le informazioni sul monitoraggio degli ecosistemi vanno comunicate entro il 1 luglio 2018 e il 1 luglio 2019, con successive cadenze quadriennali. La Commissione verifica i dati di inventario e, se necessario, adotta correzioni tecniche.

Relazioni della Commissione e riesame

L'articolo 11 prevede una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1 aprile 2020 e poi ogni quattro anni, con valutazione dei progressi verso gli obiettivi, dell'uso dei fondi UE, dei programmi nazionali e degli impatti sanitari, ambientali e socioeconomici. Se emergono criticità dovute all'inefficacia della legislazione di controllo alla fonte, la Commissione valuta ulteriori interventi e può proporre nuova legislazione. L'articolo 13 impone un riesame entro il 31 dicembre 2025 e, se del caso, proposte per il post-2030; per l'ammoniaca, il riesame considera anche evidenze scientifiche e misure agroambientali.

Accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico

L'articolo 14 impone la diffusione attiva e sistematica via web dei programmi nazionali, degli inventari, delle proiezioni e delle informazioni supplementari. La Commissione pubblica anche gli inventari UE e, sul proprio sito, le ipotesi di base della STIA 16, l'elenco della legislazione UE rilevante e i risultati dell'esame dei dati. L'articolo 19 modifica la direttiva 2003/35/CE aggiungendo l'articolo 6, paragrafo 1, della presente direttiva tra le disposizioni rilevanti per la partecipazione del pubblico.

Cooperazione internazionale

L'articolo 15 incoraggia la cooperazione bilaterale e multilaterale con paesi terzi e il coordinamento con UNEP, UNECE, FAO, IMO e ICAO per migliorare le basi tecniche e scientifiche della riduzione delle emissioni.

Delega, esecuzione e comitologia

L'articolo 16 conferisce alla Commissione, per cinque anni dal 31 dicembre 2016, la delega per modificare alcuni allegati, con proroga tacita salvo opposizione e facoltà di revoca da parte di Parlamento o Consiglio. L'articolo 17 attribuisce alla Commissione il supporto del comitato per la qualità dell'aria ambiente e applica la procedura d'esame del regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione.

Sanzioni

L'articolo 18 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento e di adottare le misure necessarie per assicurarne l'attuazione.

Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore

L'articolo 20 fissa il termine generale di recepimento al 1 luglio 2018, salvo l'articolo 10, paragrafo 2, da recepire entro il 15 febbraio 2017. L'articolo 21 abroga la direttiva 2001/81/CE dal 1 luglio 2018, mantenendo però fino al 31 dicembre 2019 gli articoli 1 e 4 e l'allegato I di tale direttiva, e abrogando già dal 31 dicembre 2016 gli articoli 7 e 8 e l'allegato III. La direttiva entra in vigore il 31 dicembre 2016.

Come è indicizzato

Materieambientequalità dell'ariainquinamento atmosfericoagricolturacooperazione internazionale

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