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Direttiva 2016/2370

Direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016L2370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 2012/34/UE per completare l’apertura del mercato nazionale del trasporto ferroviario di passeggeri e per rafforzare la separazione funzionale, organizzativa e finanziaria tra gestori dell’infrastruttura e imprese ferroviarie. Introduce nuove regole su indipendenza del gestore, funzioni essenziali, trasparenza finanziaria, coordinamento e cooperazione tra gestori e organismi di regolazione. Prevede inoltre un accesso più ampio alle reti per i servizi passeggeri, con limiti ammessi solo in casi specifici, soprattutto per la tutela dell’equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico. Il recepimento è fissato entro il 25 dicembre 2018, con applicazione differita per alcune disposizioni dal 1º gennaio 2019.

Modifica della direttiva 2012/34/UE per aprire il mercato dei servizi ferroviari nazionali di passeggeri e rafforzare l’indipendenza e la governance dei gestori dell’infrastruttura ferroviaria.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, nell’ambito della direttiva 2012/34/UE come modificata, con effetti sullo spazio ferroviario europeo unico. Incide su imprese ferroviarie, gestori dell’infrastruttura, organismi di regolazione, autorità competenti per i contratti di servizio pubblico e, in alcuni punti, su operatori di impianti di servizio e organizzazioni coinvolte in partenariati pubblico-privato. Prevede numerose esclusioni facoltative per gli Stati membri: linee locali o regionali a bassa intensità di traffico, alcune infrastrutture non strategiche, determinate reti isolate collegate a paesi terzi, nonché regimi transitori o derogatori per specifici partenariati pubblico-privato e infrastrutture private. Alcune disposizioni si applicano solo dal 1º gennaio 2019 e in tempo utile per l’orario di servizio che inizia il 14 dicembre 2020.

Direttiva (UE) 2016/2370: apertura del mercato ferroviario nazionale passeggeri e governance dell’infrastruttura

La direttiva modifica in modo ampio la direttiva 2012/34/UE per accelerare il completamento dello spazio ferroviario europeo unico. Il legislatore unionale intende da un lato aprire maggiormente alla concorrenza i servizi nazionali di trasporto ferroviario di passeggeri, dall’altro rafforzare le garanzie di indipendenza, imparzialità e trasparenza dei gestori dell’infrastruttura ferroviaria, soprattutto nelle imprese a integrazione verticale.

Finalità e impostazione normativa

La direttiva si fonda sull’articolo 91 TFUE e interviene come atto modificativo di una direttiva esistente. I considerando evidenziano che la crescita del traffico ferroviario passeggeri è rimasta indietro rispetto ad altri modi di trasporto e che l’apertura dei mercati e una migliore governance dell’infrastruttura dovrebbero rendere il ferrovia un’alternativa più credibile, efficiente e sostenibile.

Ambito di applicazione e margini di discrezionalità degli Stati membri

Le modifiche si applicano alla disciplina dello spazio ferroviario europeo unico contenuta nella direttiva 2012/34/UE. Gli Stati membri mantengono un significativo margine di scelta organizzativa: possono scegliere modelli che vanno dalla separazione strutturale all’integrazione verticale, purché siano rispettate le salvaguardie stabilite dalla direttiva.

Inoltre, la direttiva consente varie esenzioni facoltative, tra cui:

  • linee locali o reti regionali a bassa intensità di traffico;
  • infrastrutture locali e regionali non strategiche;
  • linee ferroviarie isolate di lunghezza inferiore a 500 km, a scartamento diverso, collegate a un paese terzo senza applicazione della normativa ferroviaria UE;
  • talune situazioni di partenariato pubblico-privato preesistenti.

Indipendenza del gestore dell’infrastruttura e funzioni essenziali

La riforma introduce una disciplina dettagliata sull’indipendenza del gestore dell’infrastruttura. Gli Stati membri devono garantire che il gestore sia responsabile dell’esercizio, della manutenzione, del rinnovo e dello sviluppo della rete e che nessun’altra entità del gruppo a integrazione verticale eserciti un’influenza determinante sulle decisioni relative alle funzioni essenziali.

Le funzioni essenziali sono definite come:

  • assegnazione delle tracce ferroviarie;
  • determinazione, calcolo e riscossione dei canoni di accesso, secondo i quadri nazionali di cui agli articoli 29 e 39 della direttiva 2012/34/UE.

Sono previste incompatibilità tra incarichi, limiti alla remunerazione dei vertici, regole di accesso alle informazioni sensibili e un divieto di comunicazione di tali informazioni alle altre entità del gruppo.

Gestione del traffico, manutenzione e coordinamento

La direttiva impone che la gestione del traffico e la programmazione della manutenzione siano svolte in modo trasparente e non discriminatorio. In caso di interruzioni, i gestori devono assicurare l’accesso tempestivo alle informazioni pertinenti alle imprese ferroviarie; per le manutenzioni di lungo periodo devono consultare i richiedenti e tenere conto, per quanto possibile, delle loro osservazioni.

Sono inoltre previsti:

  • meccanismi di coordinamento nazionali con imprese ferroviarie, richiedenti e, se del caso, utenti e autorità pubbliche;
  • una rete europea dei gestori dell’infrastruttura, con partecipazione della Commissione, per sviluppare l’infrastruttura, monitorare le prestazioni, affrontare le strozzature transfrontaliere e favorire lo scambio di buone prassi.

Trasparenza finanziaria e prevenzione dei sussidi incrociati

Uno dei pilastri della direttiva è la trasparenza finanziaria. Le entrate derivanti dalla gestione della rete, se comportano fondi pubblici, possono essere usate solo per l’attività del gestore, per la gestione, per il rimborso dei prestiti e per eventuali dividendi agli investitori consentiti.

La disciplina vieta:

  • prestiti diretti o indiretti tra gestore dell’infrastruttura e imprese ferroviarie;
  • utilizzo distorto dei prestiti interni alle imprese a integrazione verticale, che devono essere a condizioni di mercato;
  • commistioni contabili e finanziarie opache.

Il gestore deve tenere registrazioni dettagliate dei rapporti commerciali e finanziari con le altre entità del gruppo, e l’organismo di regolazione può controllare flussi finanziari, debiti e prestiti.

Apertura del mercato dei servizi ferroviari nazionali di passeggeri

La direttiva modifica l’articolo 10 della direttiva 2012/34/UE per riconoscere, in linea di principio, alle imprese ferroviarie dell’Unione il diritto di accesso all’infrastruttura ferroviaria di tutti gli Stati membri per l’esercizio di servizi nazionali di trasporto passeggeri, con facoltà di salita e discesa dei passeggeri in qualsiasi stazione.

Il diritto di accesso può essere limitato solo in ipotesi specifiche. Il principale limite riguarda la tutela dell’equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico: se un nuovo servizio compromette tale equilibrio, l’organismo di regolazione può limitare l’accesso. La valutazione deve essere oggettiva, fondata su criteri prestabiliti e gestita in termini procedurali uniformi. La Commissione deve adottare atti di esecuzione con i dettagli della procedura per i servizi nazionali entro il 16 dicembre 2018.

Servizi ad alta velocità

Per i servizi passeggeri ad alta velocità, la direttiva favorisce una maggiore apertura del mercato e un uso più efficiente della capacità esistente. L’accesso può essere soggetto solo ai requisiti stabiliti dall’organismo di regolazione secondo il nuovo articolo 11 bis. Tuttavia, se il servizio ad alta velocità compromette l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico, l’organismo può indicare le modifiche necessarie per consentire l’accesso.

Bigliettazione integrata e informazione ai passeggeri

La direttiva promuove sistemi comuni di informazione e biglietteria integrata, compresi i biglietti cumulativi. Gli Stati membri possono imporre la partecipazione delle imprese ferroviarie nazionali a tali sistemi oppure incaricare le autorità competenti di istituirli.

Se istituiti, tali sistemi devono:

  • non creare distorsioni di mercato;
  • non discriminare tra imprese ferroviarie;
  • essere gestiti da un soggetto pubblico o privato, oppure da un’associazione di imprese ferroviarie.

La Commissione deve monitorare l’evoluzione del mercato e presentare una relazione entro il 31 dicembre 2022, valutando anche l’eventuale necessità di interventi legislativi dell’Unione.

Regime sociale e requisiti di affidabilità

La direttiva inserisce un ulteriore requisito, collegato ai contratti collettivi vincolanti: tra le condizioni rilevanti compare l’assenza di condanne per illeciti penali gravi connessi a obblighi derivanti da tali contratti, ove applicabili secondo il diritto nazionale. Nei considerando è inoltre ribadita l’esigenza di rispettare la protezione sociale e gli standard sociali pertinenti.

ETCS e canoni di accesso

L’articolo 32, paragrafo 4, consente di differenziare i canoni di accesso per incentivare l’installazione del sistema ETCS. La differenziazione non deve determinare un aumento complessivo delle entrate del gestore dell’infrastruttura. Gli Stati membri possono scegliere se non applicarla su linee già riservate ai soli treni dotati di ETCS oppure estenderla ad altre linee.

Regolazione, reclami e cooperazione transfrontaliera

L’organismo di regolazione vede ampliati in modo rilevante i propri poteri. Può vigilare su:

  • mercato dei servizi ferroviari;
  • gestione del traffico;
  • programmazione di rinnovo e manutenzione;
  • rispetto delle regole di indipendenza, separazione contabile e trasparenza finanziaria.

Deve inoltre esaminare i reclami, avviare consultazioni entro un mese e adottare una decisione motivata entro un termine ragionevole e comunque non superiore a sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti.

Per i servizi internazionali, gli organismi di regolazione devono cooperare quando sono necessarie decisioni di più autorità. Per le infrastrutture binazionali, gli Stati membri possono concordare un coordinamento specifico tra organismi di regolazione.

Recepimento, applicazione e controlli successivi

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 25 dicembre 2018 e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di attuazione. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Le disposizioni relative all’apertura del mercato e ad alcuni profili di accesso si applicano dal 1º gennaio 2019, in tempo utile per l’orario di servizio che inizia il 14 dicembre 2020.

La Commissione dovrà inoltre presentare una relazione entro il 31 dicembre 2024 sull’impatto della direttiva, con particolare attenzione ai servizi ad alta velocità e alle possibili distorsioni concorrenziali nelle imprese a integrazione verticale, riservandosi di proporre nuove misure legislative se necessario.

Disposizioni principali

Obiettivo generale e contesto della modifica

La direttiva interviene sulla direttiva 2012/34/UE per completare lo spazio ferroviario europeo unico, estendendo il principio del libero accesso ai mercati ferroviari nazionali e rafforzando la governance dei gestori dell’infrastruttura. L’obiettivo è assicurare parità di accesso all’infrastruttura, migliorare la qualità dei servizi ai passeggeri e favorire lo sviluppo del trasporto ferroviario come alternativa competitiva e sostenibile.

Esenzioni dall’ambito di applicazione

L’articolo 2 della direttiva 2012/34/UE è modificato per ampliare e precisare le esenzioni facoltative. Gli Stati membri possono escludere alcune linee locali e regionali a bassa intensità di traffico, alcune reti regionali servite da un unico operatore, infrastrutture locali o regionali non strategiche, nonché linee ferroviarie isolate di lunghezza inferiore a 500 km e a scartamento diverso, collegate a un paese terzo senza applicazione della normativa ferroviaria UE. Sono previste condizioni specifiche, obblighi di notifica alla Commissione e, per alcune esenzioni, atti di esecuzione della Commissione che ne verificano la sussistenza. Sono inoltre previste deroghe per partenariati pubblico-privato anteriori al 16 giugno 2015 o al 24 dicembre 2016.

Nuove definizioni chiave

L’articolo 3 introduce o riformula le definizioni di gestore dell’infrastruttura, sviluppo, esercizio, manutenzione, rinnovo e potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria, funzioni essenziali, impresa a integrazione verticale, partenariato pubblico-privato, consiglio di amministrazione, consiglio di vigilanza, biglietto cumulativo e servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità. In particolare, le funzioni essenziali comprendono l’assegnazione delle tracce e l’imposizione dei canoni, incluse le decisioni su calcolo e riscossione.

Indipendenza del gestore dell’infrastruttura e delle funzioni essenziali

Gli articoli 7 e 7 bis rafforzano l’indipendenza del gestore dell’infrastruttura, imponendo che sia responsabile di esercizio, manutenzione, rinnovo e sviluppo della rete e che nessuna altra entità dell’impresa a integrazione verticale influenzi in modo determinante le decisioni sulle funzioni essenziali. Sono previste regole su composizione degli organi sociali, incompatibilità tra incarichi, assenza di remunerazioni legate ai risultati di altre entità del gruppo e limitazioni sulla mobilità dei responsabili delle funzioni essenziali. Gli Stati membri possono tuttavia affidare canoni e assegnazione delle tracce a organismi indipendenti, con conseguenti adattamenti del regime.

Imparzialità nella gestione del traffico e nella manutenzione

L’articolo 7 ter impone che la gestione del traffico e la programmazione della manutenzione siano svolte in modo trasparente, non discriminatorio e privo di conflitti di interesse. In caso di interruzioni, le imprese ferroviarie devono avere accesso pieno e tempestivo alle informazioni pertinenti. La programmazione dei lavori di manutenzione richiede consultazione dei richiedenti e considerazione delle loro osservazioni per quanto possibile.

Delega, ripartizione delle funzioni e accordi di cooperazione

L’articolo 7 quater consente al gestore dell’infrastruttura di delegare alcune funzioni a soggetti terzi non ferroviari, a condizioni rigorose di assenza di conflitti di interesse e riservatezza, mentre le funzioni essenziali non possono essere delegate ad altre entità del gruppo, salvo che svolgano esclusivamente tali funzioni. È ammessa la ripartizione delle funzioni tra diversi gestori dell’infrastruttura e, sotto vigilanza regolatoria, la conclusione di accordi di cooperazione con imprese ferroviarie per ottenere benefici per i clienti. Gli organismi competenti possono monitorare tali accordi e raccomandarne la cessazione in casi giustificati.

Trasparenza finanziaria e divieto di trasferimenti distorsivi

L’articolo 7 quinquies impone la separazione dei flussi finanziari, il divieto di prestiti diretti o indiretti tra gestori dell’infrastruttura e imprese ferroviarie e regole di mercato per i prestiti interni ai gruppi verticalmente integrati. I debiti del gestore devono essere separati e onorati distintamente; la contabilità deve consentire una separazione trasparente dei circuiti finanziari. I servizi infragruppo devono essere regolati da contratti a valori di mercato o a costi più ragionevole margine. Le entrate derivanti dalla gestione della rete con fondi pubblici possono essere utilizzate solo per attività del gestore, gestione, rimborso dei prestiti e dividendi agli investitori, con divieti specifici a favore di imprese del gruppo che controllano sia il gestore sia un’impresa ferroviaria.

Meccanismi di coordinamento e rete europea dei gestori dell’infrastruttura

Gli articoli 7 sexies e 7 septies impongono meccanismi nazionali di coordinamento tra gestori dell’infrastruttura principali, imprese ferroviarie, richiedenti e, se del caso, utenti e autorità pubbliche. Il coordinamento riguarda manutenzione, sviluppo della capacità, obiettivi di prestazione, prospetto informativo della rete, intermodalità, interoperabilità e qualità del servizio. È istituita una rete europea dei gestori dell’infrastruttura, alla quale partecipano i gestori principali e la Commissione, con compiti di sviluppo, monitoraggio delle prestazioni, scambio di buone pratiche e superamento delle strozzature transfrontaliere.

Accesso ai servizi ferroviari nazionali di passeggeri

L’articolo 10 riconosce alle imprese ferroviarie un diritto di accesso, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, all’infrastruttura ferroviaria di tutti gli Stati membri per i servizi di trasporto nazionale di passeggeri, con diritto di salita e discesa dei passeggeri in ogni stazione e accesso alle infrastrutture di collegamento agli impianti di servizio. È possibile limitare l’accesso per servizi verso/da paesi terzi su reti a scartamento diverso in caso di distorsioni di concorrenza, previo coinvolgimento della Commissione e degli altri Stati membri.

Tutela dei contratti di servizio pubblico e procedura di valutazione dell’equilibrio economico

L’articolo 11 disciplina il bilanciamento tra accesso al mercato e tutela dei contratti di servizio pubblico. L’accesso può essere limitato quando il nuovo servizio comprometta l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico che copre lo stesso percorso o un percorso alternativo. La valutazione è affidata all’organismo di regolazione, sulla base di analisi economica oggettiva e criteri prestabiliti, su richiesta di autorità competenti, gestore dell’infrastruttura o impresa interessata. La Commissione deve adottare, entro il 16 dicembre 2018, atti di esecuzione sui dettagli procedurali e sui criteri per i servizi nazionali.

Servizi ad alta velocità

L’articolo 11 bis stabilisce che, per i servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità, il diritto di accesso può essere soggetto solo ai requisiti fissati dall’organismo di regolazione secondo la procedura prevista. Se il nuovo servizio compromette l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico, l’organismo di regolazione indica eventuali modifiche del servizio per renderne possibile l’accesso.

Biglietti cumulativi e sistemi comuni di informazione e prenotazione

L’articolo 13 bis consente agli Stati membri di imporre alle imprese ferroviarie nazionali la partecipazione a un sistema comune di informazione e biglietteria integrata oppure di incaricare le autorità competenti di istituirlo. Il sistema, se previsto, non deve distorcere il mercato né discriminare tra imprese ferroviarie e deve essere gestito da un soggetto pubblico o privato o da un’associazione di imprese ferroviarie. La Commissione deve seguire l’evoluzione del mercato e presentare entro il 31 dicembre 2022 una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente con proposte legislative. Gli Stati membri devono inoltre imporre piani di emergenza coordinati per assistere i passeggeri in caso di grave interruzione del servizio.

Requisiti sociali e contrattuali

All’articolo 19 viene aggiunto che un’impresa deve non essere stata condannata per illeciti penali gravi connessi a obblighi derivanti da contratti collettivi vincolanti, conformemente al diritto nazionale ove applicabile. Nei considerando si richiama inoltre il rispetto di contratti collettivi vincolanti e degli standard sociali pertinenti, senza pregiudizio del diritto UE sociale e del lavoro.

Canoni, ETCS e incentivi tariffari

L’articolo 32, paragrafo 4, consente di differenziare i canoni di infrastruttura per incentivare l’equipaggiamento dei treni con ETCS conforme alla normativa tecnica richiamata, senza aumento globale delle entrate del gestore. Gli Stati membri possono decidere di non applicare tale differenziazione su linee su cui possono circolare solo treni dotati di ETCS oppure estenderla ad altre linee non incluse nel regolamento (UE) 2016/919.

Informazione preventiva per l’accesso limitato e notifica ai soggetti interessati

L’articolo 38, paragrafo 4, richiede che chi intende chiedere capacità di infrastruttura per servizi passeggeri in Stati membri che limitano l’accesso ai sensi dell’articolo 11 informi gestori dell’infrastruttura e organismi di regolazione almeno 18 mesi prima dell’entrata in vigore dell’orario di servizio. Gli organismi di regolazione devono informare senza indebito ritardo e comunque entro dieci giorni l’autorità competente, le altre autorità interessate e le imprese che eseguono il contratto di servizio pubblico.

Poteri di controllo dell’organismo di regolazione

L’articolo 56 amplia i poteri dell’organismo di regolazione, includendo il controllo su gestione del traffico, manutenzione programmata e non programmata, nonché sul rispetto delle regole di separazione contabile, trasparenza finanziaria e conflitti di interesse. L’organismo può imporre la trasmissione di informazioni, effettuare o far svolgere audit, esaminare i flussi finanziari e trarre, se del caso, conclusioni anche in materia di aiuti di Stato, informandone le autorità competenti.

Cooperazione tra organismi di regolazione

L’articolo 57 prevede cooperazione tra organismi di regolazione quando una questione relativa a un servizio internazionale richiede decisioni di più autorità. Gli organismi elaborano principi e pratiche comuni, comprese regole per la risoluzione delle controversie, e la Commissione può adottare atti di esecuzione al riguardo. Per le infrastrutture binazionali, gli Stati membri interessati possono concordare un coordinamento tra gli organismi di regolazione dopo il 24 dicembre 2016.

Valutazione della Commissione e monitoraggio

L’articolo 63 impone alla Commissione di presentare entro il 31 dicembre 2024 una relazione sull’impatto della direttiva, con particolare attenzione allo sviluppo dei servizi ad alta velocità e alla presenza di pratiche discriminatorie nell’accesso alle linee ad alta velocità. Entro la stessa data la Commissione deve valutare eventuali pratiche discriminatorie o altre distorsioni concorrenziali relative ai gestori dell’infrastruttura inseriti in imprese a integrazione verticale e, se del caso, proporre nuove misure legislative.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 25 dicembre 2018 e comunicarle immediatamente alla Commissione, indicando il riferimento alla direttiva. Devono trasmettere anche il testo delle principali disposizioni nazionali di recepimento. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I punti 6-8 e 11 dell’articolo 1 si applicano dal 1º gennaio 2019, in tempo utile per l’orario di servizio che inizia il 14 dicembre 2020.

Come è indicizzato

Materietrasporti ferroviariconcorrenzainfrastruttureservizi pubbliciregolazione del mercato

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