Direttiva 2016/2109
Direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 aggiorna la direttiva 66/401/CEE sulle sementi di piante foraggere. Da un lato corregge la denominazione botanica di Lolium x boucheanum Kunth in Lolium x hybridum Hausskn; dall’altro amplia l’elenco delle specie ammesse per i miscugli di sementi foraggere, sulla base dell’esperienza maturata con un esperimento temporaneo. La direttiva introduce inoltre requisiti tecnici specifici per purezza, facoltà germinativa, contenuto massimo di impurità e peso dei lotti/campioni, lasciando agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi di recepimento entro il termine fissato.
Modifica della direttiva 66/401/CEE sulla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, con aggiornamento della denominazione di Lolium x hybridum e inclusione di nuove specie e relativi requisiti tecnici.
Ambito di applicazione
Si applica alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere nell’Unione europea, incidendo in particolare sull’elenco delle specie ammesse, sui requisiti di purezza e germinabilità, sui limiti di impurità e sui criteri di campionamento per le sementi di specie foraggere e di alcune specie utilizzate in miscugli. Riguarda gli Stati membri per la trasposizione e gli operatori del settore sementiero; non introduce un regime autonomo, ma modifica la direttiva 66/401/CEE. È richiamato il contesto del SEE.
Direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109: aggiornamento della direttiva 66/401/CEE sulle sementi di piante foraggere
La direttiva interviene sulla disciplina UE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, aggiornata alla luce di nuove evidenze tecniche e della revisione della nomenclatura botanica di alcune specie. In particolare, recepisce l’esperienza maturata nell’ambito dell’esperimento temporaneo avviato con la decisione 2009/109/CE e adegua gli allegati tecnici della direttiva 66/401/CEE.
Finalità dell’intervento
L’atto persegue tre obiettivi principali:
- aggiornare la denominazione botanica di una specie già contemplata;
- ampliare l’elenco delle specie ammissibili nei miscugli di sementi foraggere;
- fissare requisiti tecnici uniformi su germinabilità, purezza, impurità e campionamento.
Il considerando evidenzia che le nuove specie consentono la produzione di miscugli più adatti a colture foraggere e pascoli persistenti, produttivi e caratterizzati da biodiversità.
Modifica della nomenclatura botanica
All’articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera a), della direttiva 66/401/CEE, e all’articolo 3, paragrafo 1, la denominazione "Lolium × boucheanum Kunth" viene sostituita con "Lolium × hybridum Hausskn". Si tratta di un mero aggiornamento tassonomico, privo di effetti sostanziali sul regime giuridico, ma rilevante per la corretta identificazione delle sementi.
Ampliamento dell’elenco delle specie ammesse
L’articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera b), viene sostituito con un elenco esteso di Fabaceae (Leguminosae). Tra le nuove specie incluse figurano, tra le altre:
- Biserrula pelecinus;
- Lathyrus cicera;
- Medicago doliata, M. italica, M. littoralis, M. murex, M. polymorpha, M. rugosa, M. scutellata, M. truncatula;
- Ornithopus compressus e Ornithopus sativus;
- Trifolium fragiferum, T. glanduliferum, T. hirtum, T. isthmocarpum, T. michelianum, T. squarrosum, T. subterraneum, T. vesiculosum;
- Vicia benghalensis.
L’estensione dell’elenco discende dall’esperimento temporaneo menzionato nel considerando 2, dal quale è emerso che tali specie contribuiscono alla creazione di nuovi miscugli foraggeri.
All’articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera c), viene inoltre inserita Plantago lanceolata L. dopo Phacelia tanacetifolia Benth.
Requisiti tecnici negli allegati II e III
Gli allegati II e III sono riformulati per adattare i parametri tecnici alle specie incluse. La direttiva disciplina, specie per specie, diversi profili di conformità:
- facoltà germinativa minima;
- purezza specifica minima;
- contenuto massimo di semi di altre specie di piante;
- soglie massime per specifiche impurità;
- condizioni particolari per determinati generi, come Lupinus e Vicia;
- peso massimo dei lotti e peso minimo dei campioni da prelevare.
Tra le previsioni più rilevanti figurano:
- per Trifolium subterraneum e alcune specie di Medicago, soglie specifiche di purezza e di contenuto di impurità;
- per Vicia spp., un contenuto totale massimo del 6 % in peso di semi di Vicia pannonica, Vicia villosa, Vicia benghalensis o specie coltivate affini in un’altra specie corrispondente non è considerato impurità;
- per Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa e Vicia benghalensis, la purezza specifica minima è fissata al 97,0 % in peso;
- per Lathyrus cicera, la purezza specifica minima è del 90 % in peso e un contenuto totale massimo del 5 % in peso di semi di specie coltivate affini non è considerato impurità.
L’allegato III stabilisce inoltre pesi massimi dei lotti e pesi minimi dei campioni per ciascuna specie o gruppo di specie. È previsto che il peso massimo di un lotto non possa essere superato più del 5 %.
Recepimento e applicazione negli Stati membri
La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato, lasciando loro la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione. Il termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2017. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 1º gennaio 2018.
Gli Stati membri devono inoltre:
- inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni di recepimento, oppure accompagnarle con tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate;
- trasmettere alla Commissione anche il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento della nomenclatura botanica
All’articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 66/401/CEE, la denominazione "Lolium × boucheanum Kunth" è sostituita da "Lolium × hybridum Hausskn".
Inclusione di nuove specie nella categoria delle leguminose
All’articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera b), sono inserite numerose specie Fabaceae (Leguminosae), tra cui Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, varie specie di Medicago, Ornithopus spp., diversi Trifolium spp. e Vicia benghalensis, oltre ad altre specie già elencate. L’estensione riflette i risultati dell’esperimento temporaneo di cui alla decisione 2009/109/CE.
Inserimento di Plantago lanceolata tra le altre specie
All’articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera c), dopo Phacelia tanacetifolia è aggiunta la voce Plantago lanceolata L. (piantaggine lanciuola).
Modifica degli allegati II e III: standard di qualità e campionamento
Gli allegati II e III della direttiva 66/401/CEE sono sostituiti/modificati per introdurre o aggiornare per le specie interessate requisiti di facoltà germinativa minima, purezza specifica minima, limiti massimi di semi di altre specie, condizioni particolari per Lupinus spp., Vicia spp., Lathyrus cicera e altre specie, nonché il peso massimo dei lotti e il peso minimo dei campioni. È stabilito, per esempio, che per Trifolium subterraneum e alcune Medicago spp. si applicano soglie specifiche di purezza; per Vicia spp. è ammesso fino al 6 % in peso di semi di specie affini senza considerarlo impurità; per Lathyrus cicera la purezza specifica minima è del 90 % e fino al 5 % di semi di specie coltivate affini non è considerato impurità.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2017 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1º gennaio 2018. I testi di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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