Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2017/159

Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017L0159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva attua, mediante rinvio a un accordo tra le parti sociali europee, una parte della Convenzione OIL n. 188 sul lavoro nel settore della pesca. Essa fissa standard minimi su età minima, visite mediche, orario di lavoro e riposo, contratto di lavoro, rimpatrio, agenzie di collocamento, alloggio, alimentazione, assistenza medica e prevenzione degli infortuni. Gli Stati membri conservano margini di adattamento, ma devono garantire il risultato minimo, prevedere sanzioni efficaci e recepire la direttiva entro il 15 novembre 2019.

Attuazione nell’UE dell’accordo Cogeca-ETF-Europêche sulla Convenzione OIL n. 188 sul lavoro nel settore della pesca marittima, con norme minime su condizioni di lavoro, salute e sicurezza, alloggio e tutela sociale dei pescatori.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescatori che lavorano a qualsiasi titolo in base a un contratto di lavoro o a un rapporto di lavoro a bordo di pescherecci adibiti alla pesca commerciale battenti bandiera di uno Stato membro o registrati sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, nonché, per ragioni di salute e sicurezza, anche alle altre persone presenti a bordo dello stesso peschereccio quando necessario. La direttiva consente agli Stati membri di estendere talune tutele ai pescherecci di lunghezza inferiore a 24 metri e di prevedere esenzioni, in base a criteri oggettivi e previa consultazione, per categorie di pescatori o pescherecci in presenza di problemi sostanziali di applicazione. Restano salve le disposizioni dell’Unione più specifiche o più favorevoli, in particolare le direttive 93/103/CE, 94/33/CE, 91/533/CEE, 2003/88/CE, 92/29/CEE, 89/391/CEE, 2008/104/CE, 2002/44/CE e 2003/10/CE, nonché il regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca.

Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio sul lavoro nel settore della pesca marittima

La direttiva attua nell’Unione l’accordo del 21 maggio 2012 concluso tra Cogeca, ETF ed Europêche per dare esecuzione ad alcune disposizioni della Convenzione OIL n. 188 sul lavoro nel settore della pesca del 2007. Essa mira a fissare norme minime uniformi in materia di condizioni di lavoro, sicurezza e salute, alloggio, alimentazione, certificazione medica, orario di lavoro, contratto di impiego e tutela in caso di malattia, infortunio o decesso.

Contesto e natura dell’intervento

L’atto si fonda sull’articolo 155, paragrafo 2, TFUE e si inserisce nel meccanismo di attuazione degli accordi conclusi dalle parti sociali europee. La direttiva, coerentemente con la sua natura, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi; inoltre stabilisce standard minimi e non impedisce l’adozione di livelli di protezione più elevati.

Ambito di applicazione

L’accordo allegato si applica ai pescatori che lavorano a qualsiasi titolo, in base a un contratto di lavoro o a un rapporto di lavoro, su pescherecci impiegati nella pesca commerciale battenti bandiera di uno Stato membro o registrati sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro. Per esigenze di salute e sicurezza, alcune disposizioni si estendono anche a tutte le persone presenti a bordo dello stesso peschereccio. Gli Stati membri possono estendere la protezione ai pescherecci di lunghezza inferiore a 24 metri; possono anche prevedere esenzioni, ma solo in presenza di problemi sostanziali, con criteri oggettivi e previa consultazione delle parti interessate.

Definizioni rilevanti

L’accordo contiene una serie di definizioni funzionali all’applicazione uniforme delle norme: operazione di pesca, pesca commerciale, autorità competente, consultazione, armatore o proprietario del peschereccio, pescatore, contratto di lavoro dei pescatori, peschereccio, lunghezza (L), lunghezza fra le perpendicolari (LBP), comandante, servizi di reclutamento e collocamento e agenzie private di collocamento. Tali definizioni possono essere integrate dal diritto nazionale per i termini non specificamente definiti, purché ciò non alteri il contenuto dell’accordo.

Obblighi generali su responsabilità e organizzazione del lavoro

L’armatore ha la responsabilità generale di assicurare che il comandante disponga dei mezzi necessari per rispettare gli obblighi dell’accordo. Il comandante deve vigilare sulla sicurezza, organizzare il lavoro senza pregiudicare salute e benessere, facilitare la formazione a bordo e garantire il rispetto delle norme di navigazione e guardia. I pescatori devono attenersi agli ordini legittimi del comandante e alle misure di sicurezza.

Età minima e tutela dei giovani

L’età minima per lavorare a bordo è fissata a 16 anni, con possibilità di riduzione a 15 anni per percorsi di formazione professionale e, per lavori leggeri durante le vacanze scolastiche, per i quindicenni secondo le condizioni stabilite dall’autorità competente. Le attività rischiose o pregiudizievoli per salute, sviluppo o istruzione richiedono il compimento dei 18 anni, salvo autorizzazione dai 16 anni se il giovane è adeguatamente formato e protetto. Il lavoro notturno è vietato ai minori di 18 anni, salvo deroghe limitate e motivate.

Idoneità medica

Nessun pescatore può prestare servizio senza certificato medico in corso di validità. Gli Stati membri devono disciplinare in modo dettagliato visite mediche, forma dei certificati, frequenza, durata e meccanismi di revisione medica indipendente. Per i pescherecci di almeno 24 metri o che restano in mare più di tre giorni si applicano requisiti più stringenti: il certificato deve attestare espressamente l’idoneità di vista e udito e l’assenza di patologie aggravabili dalla navigazione; la durata massima è di due anni, ridotta a un anno per i minori di 18 anni.

Orario di lavoro e periodi di riposo

La direttiva deroga al regime generale della direttiva 2003/88/CE per i pescatori in essa rientranti, ma impone comunque il diritto a un riposo adeguato e un limite medio di 48 ore settimanali su un periodo di riferimento non superiore a dodici mesi. Gli Stati membri devono stabilire limiti massimi di lavoro o minimi di riposo: 14 ore ogni 24 ore e 72 ore ogni 7 giorni, oppure 10 ore di riposo ogni 24 ore e 77 ore ogni 7 giorni. Sono previste deroghe per ragioni oggettive, tecniche o organizzative, purché siano assicurati riposi compensativi appena possibile. Il comandante può sospendere il riposo per esigenze di sicurezza immediata o assistenza in mare.

Contratto di lavoro, ruolo dell’equipaggio e rimpatrio

Gli Stati membri devono garantire che i pescatori siano assunti con un contratto comprensibile e contenente le informazioni minime elencate nell’allegato I, tra cui identità del lavoratore, nave, datore di lavoro, mansioni, retribuzione, durata, ferie, copertura sanitaria e diritto al rimpatrio. Il contratto deve essere accessibile a bordo e consegnato in copia firmata al pescatore. Ogni peschereccio deve inoltre tenere un ruolo dell’equipaggio disponibile per le persone autorizzate a terra.

Il diritto al rimpatrio scatta in caso di scadenza o risoluzione del contratto, incapacità del pescatore di svolgere le mansioni o impossibilità di eseguirle nelle circostanze concrete. In linea generale il costo è a carico dell’armatore, con possibilità di rivalsa nei casi di grave inadempimento del pescatore; se l’armatore non provvede, interviene lo Stato di bandiera.

Servizi privati del mercato del lavoro

È vietato ai servizi privati del mercato del lavoro impedire l’assunzione dei pescatori mediante elenchi o meccanismi esclusivi e, soprattutto, è vietato porre a carico del pescatore onorari o spese per il servizio. Resta comunque possibile, nei limiti della Convenzione C188, l’eventuale affidamento di specifiche responsabilità ad agenzie private di collocamento.

Alloggio, alimentazione, acqua e condizioni di vita a bordo

La parte più dettagliata dell’accordo riguarda gli standard di alloggio e di vita a bordo. Gli alloggi devono essere adeguati per dimensioni, qualità, ventilazione, riscaldamento, illuminazione, protezione da rumore e vibrazioni, igiene e sicurezza; devono essere garantite mense idonee, servizi igienici, lavanderie, locali per l’isolamento di infortunati o malati, strutture ricreative e accesso alle comunicazioni. Gli alimenti e l’acqua potabile devono essere sufficienti per quantità, qualità, valore nutrizionale e varietà, con attenzione alle esigenze religiose e culturali dei pescatori. L’armatore fornisce alimenti e acqua senza spese, salvo il recupero consentito da accordi collettivi o contratti di lavoro in specifiche ipotesi.

L’allegato II disciplina nel dettaglio la progettazione e costruzione degli spazi, con regole differenziate per navi nuove ed esistenti e soglie dimensionali importanti, in particolare 15, 24 e 45 metri. Per le navi di almeno 24 metri si prevedono requisiti più stringenti su cabine, superficie minima, numero massimo di occupanti, cucina separata, ventilazione, riscaldamento, condizionamento e illuminazione; per le navi di almeno 45 metri si aggiungono prescrizioni ulteriori, ad esempio su cabine, lavanderie e infermeria separata in determinate condizioni.

Salute, cure mediche e sicurezza sociale

Gli Stati membri devono garantire ai pescatori il diritto alle cure mediche a terra, allo sbarco tempestivo in caso di malattia o infortunio grave e all’assistenza sanitaria mentre sono a bordo o sbarcati in un porto estero, nei limiti non coperti dalla sicurezza sociale competente. In caso di infortunio o malattia connessi al lavoro, il pescatore deve avere accesso al risarcimento secondo il diritto nazionale. Se il sistema di sicurezza sociale non copre tali prestazioni, la responsabilità ricade sull’armatore. La responsabilità finanziaria può essere assicurata tramite responsabilità dell’armatore, assicurazione obbligatoria o regimi di indennizzo dei lavoratori.

Prevenzione degli infortuni e gestione della sicurezza

Gli Stati membri devono predisporre un quadro normativo per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, comprensivo di valutazione e gestione dei rischi, formazione, istruzioni, denuncia e indagine degli incidenti, nonché organismi misti di sicurezza e salute sul lavoro. Gli armatori devono fornire dispositivi di protezione individuale, formazione di base sulla sicurezza e conoscenza operativa delle attrezzature prima del loro utilizzo. La valutazione dei rischi deve avvenire con la partecipazione dei pescatori o dei loro rappresentanti.

Recepimento, monitoraggio e impatto sugli ordinamenti nazionali

Il termine di recepimento è il 15 novembre 2019. Gli Stati membri possono affidare l’attuazione alle parti sociali, purché restino sempre in grado di garantire il risultato imposto dalla direttiva. La Commissione deve presentare una relazione al Consiglio entro il 15 novembre 2022, dopo aver consultato Stati membri e parti sociali. Per i professionisti italiani, il testo ha rilievo come fonte di standard minimi da trasporre nella disciplina nazionale della pesca marittima, con particolare attenzione alle interazioni con le normative su salute e sicurezza, orario di lavoro, lavoro dei minori, contratti, trasporto marittimo e sicurezza sociale.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità dell’atto

L’atto è adottato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 2, TFUE e attua l’accordo del 21 maggio 2012 concluso tra Cogeca, ETF ed Europêche. L’obiettivo è dare attuazione, nell’ordinamento UE, a norme minime per migliorare condizioni di vita e di lavoro, salute e sicurezza dei pescatori nel settore della pesca marittima.

Principio di livello minimo e clausola di non regressione

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori del settore (articolo 2, paragrafo 1). L’attuazione non può costituire motivo sufficiente per ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori nei settori disciplinati; restano salve norme, usi o prassi più favorevoli (articolo 2, paragrafi 2 e 3).

Sanzioni e recepimento

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva (articolo 3). Devono adottare entro il 15 novembre 2019 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarle alla Commissione; i testi di diritto interno fondamentali vanno comunicati alla Commissione (articolo 4).

Monitoraggio della Commissione e relazione al Consiglio

La Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a livello UE, deve presentare al Consiglio una relazione sull’attuazione, applicazione e valutazione della direttiva entro il 15 novembre 2022 (articolo 5).

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore alla data di entrata in vigore della Convenzione OIL sul lavoro nel settore della pesca del 2007, la cui data è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (articolo 6). Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva (articolo 7).

Definizioni e campo di applicazione

L’accordo allegato definisce, tra l’altro, operazione di pesca, pesca commerciale, autorità competente, consultazione, armatore/proprietario del peschereccio, pescatore, contratto di lavoro dei pescatori, peschereccio/nave, lunghezza (L), lunghezza fra le perpendicolari (LBP), comandante, servizio di reclutamento e collocamento e agenzia privata di collocamento (articolo 1 dell’accordo). Il campo di applicazione copre i pescatori con contratto o rapporto di lavoro su pescherecci per pesca commerciale e, per la tutela collettiva della sicurezza, anche gli altri pescatori presenti a bordo (articolo 2).

Esenzioni ed estensioni nazionali

Gli Stati membri possono estendere la protezione ai pescherecci sotto i 24 metri e, in presenza di particolari problemi sostanziali, possono esentare determinate categorie di pescatori o pescherecci in base a criteri oggettivi e previa consultazione; in tal caso devono estendere progressivamente le prescrizioni entro 5 anni dall’entrata in vigore dell’accordo (articolo 3 dell’accordo).

Responsabilità di armatore, comandante e pescatori

L’armatore ha la responsabilità generale di mettere il comandante in condizione di adempiere gli obblighi dell’accordo; il comandante deve sovraintendere, organizzare il lavoro senza pregiudicare sicurezza e salute, favorire la formazione a bordo e garantire il rispetto delle norme di navigazione e guardia; i pescatori devono osservare gli ordini legittimi del comandante e le misure di sicurezza (articolo 5).

Età minima e lavoro dei minori

L’età minima è fissata a 16 anni, salvo formazione professionale autorizzata a 15 anni; lavori leggeri durante le vacanze scolastiche possono essere autorizzati per i quindicenni. Le attività che possono compromettere salute, sicurezza, sviluppo o istruzione dei giovani richiedono almeno 18 anni, con possibile autorizzazione dai 16 anni in presenza di adeguate tutele, istruzioni e formazione di base sulla sicurezza. Il lavoro notturno sotto i 18 anni è vietato, con limitate deroghe compatibili con l’articolo 9 della direttiva 94/33/CE (articolo 6).

Visita medica e idoneità al lavoro

Nessun pescatore può lavorare senza certificato medico valido di idoneità. Gli Stati membri possono prevedere deroghe, ma queste non si applicano ai pescatori su pescherecci di almeno 24 metri o che restano in mare più di tre giorni; in casi urgenti è ammesso un impiego temporaneo con certificato scaduto di recente in attesa di rinnovo (articolo 7). Gli Stati devono disciplinare natura delle visite, forma e contenuto dei certificati, rilascio, frequenza, validità e ricorso a un secondo esame medico indipendente (articolo 8). Per le navi di almeno 24 metri o con permanenza in mare superiore a tre giorni, il certificato deve attestare in modo specifico vista, udito e assenza di patologie aggravabili dal servizio in mare; validità massima due anni, un anno per i minori di 18 anni (articolo 9).

Equipaggio minimo e comandante competente

Gli Stati membri devono garantire che i pescherecci battenti la loro bandiera o sotto la loro piena giurisdizione abbiano un equipaggio sufficiente e adeguato sotto il profilo della sicurezza e un comandante competente. Per i pescherecci di almeno 24 metri l’autorità competente deve fissare requisiti minimi di equipaggio; possono essere previste prescrizioni alternative, purché non compromettano salute e sicurezza e realizzino l’obiettivo dell’articolo 10 (articolo 10).

Orario di lavoro e riposo

Gli articoli 3-6, 8 e 21 della direttiva 2003/88/CE non si applicano ai pescatori rientranti nell’accordo, ma gli Stati membri devono garantire un riposo adeguato e un limite medio di 48 ore di lavoro settimanale su un periodo di riferimento non superiore a 12 mesi. Devono inoltre fissare, previa consultazione, limiti massimi di ore di lavoro o minimi di riposo: massimo 14 ore ogni 24 ore e 72 ore ogni 7 giorni, oppure minimo 10 ore ogni 24 ore e 77 ore ogni 7 giorni; il riposo può essere suddiviso in non più di due periodi, uno almeno di 6 ore, con intervallo massimo di 14 ore. Sono consentite deroghe per ragioni oggettive, tecniche o organizzative, con riposi compensativi appena possibile. Il comandante può sospendere il riposo per sicurezza immediata della nave, delle persone o della cattura, o per prestare assistenza in mare; in tal caso deve assicurare un riposo adeguato al più presto. Gli Stati membri possono inoltre riconoscere ferie annuali durante i periodi in cui i pescatori non possono operare per più di un mese nell’anno civile (articolo 11).

Ruolo dell’equipaggio

Ogni peschereccio deve tenere un ruolo dell’equipaggio, di cui un esemplare deve essere messo a disposizione delle persone autorizzate a terra prima della partenza o immediatamente dopo; l’autorità competente decide destinatari, tempi e finalità della comunicazione (articolo 12).

Contratto di lavoro dei pescatori

Gli articoli 14-18 si applicano senza pregiudizio della direttiva 91/533/CEE. Gli Stati membri devono assicurare che i pescatori siano tutelati da un contratto comprensibile e coerente con l’accordo e stabilire il contenuto minimo del contratto secondo l’allegato I (articolo 14). Devono disciplinare l’esame preventivo delle condizioni contrattuali, l’eventuale tenuta di registri dell’attività lavorativa e i mezzi di risoluzione delle controversie (articolo 15). Una copia del contratto deve essere tenuta a bordo e fornita al pescatore; l’armatore deve garantire una copia scritta firmata da tutte le parti (articoli 16 e 18). Le disposizioni non si applicano all’armatore che lavora da solo sulla propria imbarcazione (articolo 17).

Rimpatrio

Gli Stati membri devono garantire il diritto al rimpatrio quando il contratto scade, è risolto per motivi giustificati, o il pescatore non è più in grado di svolgere o non può eseguire le mansioni contrattuali; ciò vale anche per i pescatori trasferiti dalla nave in un porto straniero per le stesse ragioni. Il costo del rimpatrio è a carico dell’armatore, salvo grave inadempimento del pescatore; se l’armatore non provvede, lo Stato di bandiera deve organizzare il rimpatrio e può rivalersi sull’armatore (articolo 19).

Servizi privati del mercato del lavoro

È vietato ai servizi privati del mercato del lavoro usare mezzi o elenchi per impedire l’assunzione dei pescatori e nessun onorario o costo può essere posto, direttamente o indirettamente, a carico del pescatore. Resta salvo il possibile affidamento di talune responsabilità ad agenzie private di collocamento nei limiti consentiti dalla convenzione C188 (articolo 20).

Alloggio, alimentazione e acqua potabile

Gli Stati membri devono disciplinare alloggio, alimentazione e acqua potabile a bordo e garantire che le misure nazionali rispettino condizioni igieniche e complessivamente sicure, sane e confortevoli (articoli 21 e 22). Gli alloggi devono essere di dimensioni e qualità sufficienti e adeguatamente attrezzati; sono previsti requisiti su progetti, manutenzione, ventilazione, riscaldamento, condizionamento, rumore, vibrazioni, locali igienici, illuminazione, cabine, mense, lavanderie, strutture per infortunati e malati, locali per dispositivi di protezione, accesso alle comunicazioni, cucina, dispensa, pulizia, controlli del comandante e possibili deroghe per usi religiosi e sociali, purché non determinino condizioni complessivamente meno favorevoli. L’allegato II stabilisce standard dettagliati, con particolare rigore per i pescherecci di lunghezza pari o superiore a 24 metri e, in alcuni casi, 45 metri o 15 metri LBP (articoli 23-25 e allegato II).

Tutela della salute, cure mediche e sicurezza sociale

Ogni pescatore ha diritto alle cure mediche a terra, allo sbarco tempestivo in caso di infortunio o malattia grave e alle prestazioni sanitarie e mediche a carico dell’armatore mentre si trova a bordo o sbarcato in un porto estero, nei limiti non coperti dal sistema di sicurezza sociale competente; in caso di infortunio o malattia connessi al lavoro, il pescatore ha diritto alle cure e al risarcimento secondo il diritto nazionale. Le spese possono gravare sull’armatore, salvo alcune ipotesi di esclusione previste dal diritto nazionale (articoli 26-30). Gli Stati membri devono altresì garantire protezione in caso di malattia, lesione o decesso connessi al lavoro; se il sistema nazionale di sicurezza sociale non copre tali rischi, la responsabilità ricade sull’armatore. Tale responsabilità può essere coperta da sistemi di responsabilità dell’armatore, assicurazioni obbligatorie o regimi di indennizzo (articoli 31 e 32).

Prevenzione infortuni e gestione della sicurezza

Nel rispetto delle direttive 89/391/CEE, 92/29/CEE e 93/103/CE, gli Stati membri devono disciplinare prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, valutazione e gestione dei rischi, formazione e istruzioni, obblighi degli operatori, denuncia e indagine degli incidenti, e organismi misti di sicurezza e salute sul lavoro (articolo 34). Devono inoltre imporre procedure di bordo per prevenire infortuni e malattie, fornire informazioni e materiale formativo adeguati, assicurare dispositivi di protezione individuale, formazione di base in sicurezza e conoscenza delle attrezzature prima del loro uso; la valutazione dei rischi deve coinvolgere pescatori o loro rappresentanti (articoli 35 e 36).

Riesame e aggiornamento

In caso di modifiche della convenzione o della normativa UE con possibili effetti sull’accordo, le parti firmatarie possono chiederne il riesame, compresi gli allegati (articolo 37).

Entrata in vigore dell’accordo allegato

Le parti firmatarie hanno subordinato l’efficacia dell’accordo all’entrata in vigore della Convenzione OIL C188; la convenzione entra in vigore dodici mesi dopo il deposito delle ratifiche di dieci Stati membri OIL, otto dei quali costieri (articolo 38).

Come è indicizzato

Materielavorosalute e sicurezza sul lavorodiritto marittimosicurezza socialedialogo sociale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.