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Direttiva 2016/2341

Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016L2341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rifonde e sostituisce la direttiva 2003/41/CE, stabilendo un quadro minimo armonizzato per l’accesso e l’esercizio delle attività degli EPAP nell’Unione. Introduce regole più dettagliate su governance, gestione del rischio, investimenti secondo il principio della persona prudente, trasparenza informativa verso aderenti e beneficiari, e procedure per le attività e i trasferimenti transfrontalieri. Il testo lascia agli Stati membri ampi margini di discrezionalità, specie su organizzazione dei sistemi pensionistici, investimenti più restrittivi e requisiti supplementari di vigilanza, ma impone risultati minimi vincolanti e un termine di recepimento al 13 gennaio 2019.

Rifusione della disciplina UE sugli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), con regole su autorizzazione, governance, vigilanza prudenziale, investimenti, trasferimenti transfrontalieri e informazioni agli aderenti e beneficiari.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) e, se privi di personalità giuridica secondo il diritto nazionale, anche alle entità autorizzate responsabili della loro gestione. Sono escluse, in particolare, gli enti che gestiscono sistemi di sicurezza sociale coordinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, gli enti già soggetti alle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE, gli enti che operano in base alla ripartizione, gli enti in cui i dipendenti non hanno diritto legale a prestazioni e le società che usano riserve contabili per pensioni. Gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, gli EPAP con meno di 100 aderenti complessivi, fermo il diritto di applicazione volontaria e alcune regole minime per gli EPAP con oltre 15 aderenti. La direttiva si applica anche, con disciplina specifica, agli EPAP che gestiscono simultaneamente schemi obbligatori di sicurezza sociale e schemi complementari non obbligatori, e può essere applicata facoltativamente alle imprese di assicurazione vita per la parte pensionistica.

Direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP)

La direttiva rifonde la precedente disciplina del 2003 e costruisce un quadro minimo armonizzato per l’accesso, l’organizzazione e la vigilanza degli EPAP nell’Unione. L’impianto è volto a favorire lo sviluppo della previdenza complementare e, al contempo, a garantire un livello elevato di tutela per aderenti e beneficiari, soprattutto in chiave di governance, trasparenza, solidità finanziaria e operatività transfrontaliera.

Finalità e metodo di armonizzazione

La direttiva mira a conciliare la libertà degli EPAP di operare nel mercato interno con la protezione degli aderenti e la stabilità degli enti. Il legislatore ribadisce che si tratta di un’armonizzazione minima: gli Stati membri possono adottare o mantenere norme più restrittive o più protettive, purché compatibili con il diritto dell’Unione. Restano fuori dal perimetro della direttiva le questioni di sicurezza sociale, lavoro, fiscalità, diritto contrattuale e adeguatezza delle pensioni.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’articolo 2 delimita l’ambito di applicazione agli EPAP, con regole specifiche se l’ente non ha personalità giuridica. Sono esclusi i regimi di sicurezza sociale coordinati a livello UE, gli enti già coperti da altri settori regolamentati del diritto finanziario, i regimi a ripartizione, gli enti in cui i dipendenti non abbiano un diritto legale alle prestazioni e le società che finanziano le pensioni tramite riserve contabili. La direttiva contempla poi casi particolari: EPAP che gestiscono sia regimi obbligatori di sicurezza sociale sia schemi complementari, imprese di assicurazione vita che, per scelta dello Stato membro, possono essere assoggettate alla disciplina EPAP per il solo comparto pensionistico, e EPAP minori per i quali gli Stati membri possono prevedere un’esenzione parziale o totale.

Definizioni e qualificazioni essenziali

Le definizioni dell’articolo 6 sono centrali per l’interpretazione dell’intero testo: EPAP, schema pensionistico, impresa promotrice, aderenti, beneficiari, potenziali aderenti, attività transfrontaliera, Stato membro di origine e ospitante, funzione fondamentale, supporto durevole e altri concetti tecnici di matrice finanziaria. In particolare, l’EPAP è un ente distinto dall’impresa promotrice, operante in capitalizzazione e costituito per erogare prestazioni pensionistiche in relazione a un’attività lavorativa.

Accesso, autorizzazione e attività transfrontaliere

Gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano la registrazione o autorizzazione dell’EPAP nello Stato membro d’origine, l’obbligo di regole di gestione adeguate e il regime di prestazione transfrontaliera. L’attività transfrontaliera richiede autorizzazione preventiva, notifica dettagliata e un sistema di cooperazione tra autorità d’origine e ospitanti. Lo Stato ospitante comunica le proprie norme di diritto del lavoro e della sicurezza sociale applicabili allo schema, nonché i requisiti informativi locali; l’EPAP può iniziare a operare solo dopo tali passaggi o decorso il termine previsto. La direttiva distingue chiaramente l’attività transfrontaliera dal trasferimento transfrontaliero di schemi pensionistici.

Trasferimento transfrontaliero di schemi

L’articolo 12 disciplina i trasferimenti tra EPAP di Stati membri diversi. Il trasferimento richiede l’approvazione preventiva della maggioranza degli aderenti e beneficiari coinvolti, dell’impresa promotrice se del caso, e l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro di origine dell’EPAP ricevente previo consenso dell’autorità dello Stato membro di origine del trasferente. La domanda deve contenere un accordo scritto, la descrizione dello schema, delle passività e delle attività da trasferire, l’identità degli EPAP e del promotore, l’eventuale elenco degli Stati membri interessati dalle norme di lavoro e sicurezza sociale, e la prova delle approvazioni preventive. Sono previsti criteri distinti di valutazione per le autorità dei due Stati membri e una possibile mediazione non vincolante da parte di EIOPA in caso di disaccordo.

Requisiti quantitativi: riserve tecniche, finanziamento e solvibilità

Gli articoli 13-18 fissano il cuore prudenziale della direttiva. Gli EPAP devono costituire riserve tecniche adeguate e sufficienti, calcolate con criteri attuariali prudenti e certificate da un attuario o altro specialista. Se l’EPAP assume direttamente rischi biometrici o garantisce rendimento o prestazioni, deve inoltre detenere fondi propri obbligatori e un margine di solvibilità sufficiente. La disciplina del margine di solvibilità disponibile e richiesto riprende una logica quantitativa dettagliata, con percentuali e formule legate a riserve, premi, sinistri e tipologia di rischio. Gli Stati membri possono introdurre requisiti ulteriori e più dettagliati, ma non possono snaturare l’impianto prudenziale comune.

Regole di investimento

L’articolo 19 codifica il principio della persona prudente. Gli investimenti devono perseguire il migliore interesse a lungo termine degli aderenti e beneficiari, garantire sicurezza, qualità, liquidità, redditività e adeguata diversificazione, ed evitare concentrazioni eccessive. La norma ammette l’uso di derivati solo per riduzione del rischio o gestione efficiente del portafoglio, consente agli Stati membri regole quantitative più dettagliate se giustificate prudenzialmente e tutela la libertà d’investimento, specie per investimenti in strumenti a lungo termine, in valute diverse e in attività non quotate. È anche riconosciuta la possibilità di considerare fattori ambientali, sociali e di governance nella strategia d’investimento.

Governance: struttura, competenza, remunerazione e funzioni fondamentali

Gli articoli 20-27 introducono un sistema di governance strutturato e proporzionato alla dimensione e complessità dell’EPAP. L’organo direttivo o di vigilanza ha la responsabilità ultima dell’osservanza della direttiva. Sono richiesti un sistema di controllo interno efficace, politiche scritte, continuità operativa, gestione da parte di almeno due persone salvo eccezioni motivate, requisiti di competenza e onorabilità per i gestori e i titolari delle funzioni fondamentali, e una politica di remunerazione coerente con il profilo di rischio e gli interessi di lungo periodo.

Le funzioni fondamentali comprendono gestione del rischio, audit interno e, se applicabile, funzione attuariale. La funzione di risk management deve coprire rischi di sottoscrizione, riserve, attività-passività, investimenti, liquidità, concentrazione, rischi operativi, tecniche di attenuazione e rischi ESG. La funzione di audit interno verifica l’efficacia del sistema di controllo interno e del sistema di governance. La funzione attuariale interviene quando l’EPAP assume rischi biometrici o garantisce rendimento/prestazioni e svolge compiti di supervisione delle riserve tecniche e di valutazione delle metodologie e dei dati.

Valutazione interna del rischio e documentazione di governance

L’articolo 28 impone una valutazione interna del rischio periodica, almeno ogni tre anni e comunque in caso di variazioni significative del profilo di rischio. La valutazione deve esaminare integrazione nel processo decisionale, efficacia del sistema di rischio, fabbisogno finanziario globale, rischi per gli aderenti, meccanismi di protezione delle prestazioni e, se rilevanti, rischi climatici, ambientali, sociali e di deprezzamento degli attivi. Gli articoli 29 e 30 richiedono inoltre conti e relazioni annuali completi e un documento scritto sui principi della politica d’investimento, riesaminato almeno ogni tre anni e reso pubblico.

Esternalizzazione, gestione degli investimenti e depositario

L’articolo 31 consente l’esternalizzazione di attività e funzioni, ma l’EPAP resta pienamente responsabile. L’esternalizzazione non può pregiudicare governance, controllabilità, continuità del servizio o aumentare indebitamente il rischio operativo. Occorre un contratto scritto e una comunicazione tempestiva all’autorità competente. L’articolo 32 tutela la possibilità di nominare gestori degli investimenti stabiliti in altri Stati membri. Gli articoli 33-35 disciplinano il depositario, la custodia delle attività e gli obblighi di sorveglianza, imponendo requisiti di indipendenza, gestione dei conflitti di interesse e responsabilità per perdita colposa.

Trasparenza informativa verso aderenti e beneficiari

Il Titolo IV rafforza in modo significativo gli obblighi informativi. L’articolo 36 stabilisce criteri generali: informazioni aggiornate, chiare, concise, coerenti, leggibili, disponibili gratuitamente su supporto elettronico o cartaceo e nella lingua ufficiale dello Stato membro pertinente. L’articolo 37 impone informazioni generali sullo schema pensionistico, inclusi diritti e obblighi, profilo di investimento, rischi, garanzie, costi, rendimenti passati e opzioni di erogazione. Le modifiche sostanziali alle regole dello schema e l’impatto delle variazioni delle riserve tecniche devono essere spiegate agli interessati.

L’articolo 38 introduce il prospetto delle prestazioni pensionistiche, documento annuale e conciso che deve riportare informazioni personali dell’aderente, dati dello schema, garanzie, proiezioni delle prestazioni, diritti maturati o capitale accumulato, contributi e costi dedotti, nonché livello di finanziamento dello schema. Le proiezioni devono includere, se basate su scenari economici, uno scenario favorevole e uno sfavorevole. L’articolo 40 prevede ulteriori informazioni accessibili su come ottenere dettagli aggiuntivi. Gli articoli 41-44 rafforzano la trasparenza nella fase preadesione, nel pre-pensionamento e nella fase di erogazione, imponendo anche la comunicazione tempestiva di eventuali riduzioni delle prestazioni con un preavviso minimo di tre mesi rispetto all’attuazione.

Vigilanza prudenziale e poteri delle autorità

Il Titolo V concentra la vigilanza prudenziale nello Stato membro d’origine e le attribuisce un obiettivo principale: tutela degli aderenti e beneficiari, stabilità e solidità degli EPAP. La vigilanza deve essere prospettica e basata sul rischio, con ispezioni documentali e in loco. Le autorità competenti dispongono di poteri di intervento e correzione, possono imporre misure amministrative e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, limitare o vietare l’attività, bloccare la libera disponibilità dell’attivo, trasferire poteri a un rappresentante speciale e adottare misure specifiche nei casi di sotto-finanziamento o violazioni gravi.

Scambio di informazioni, segreto professionale e protezione dati

Gli articoli 52-58 disciplinano il segreto professionale e lo scambio di informazioni tra autorità nazionali, autorità europee e soggetti di vigilanza o liquidazione. Le informazioni riservate possono essere usate solo per finalità di vigilanza, controllo prudenziale, misure correttive, ricorsi e procedimenti giudiziari, e solo con consenso esplicito dell’autorità di origine quando provengono da un altro Stato membro. Il trattamento dei dati personali deve conformarsi al regolamento (UE) 2016/679, mentre per EIOPA si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.

Cooperazione, riesame e rapporti con la direttiva Solvibilità II

La direttiva promuove la cooperazione tra Stati membri, Commissione ed EIOPA, anche mediante scambio di buone pratiche e confronto sulle difficoltà applicative. La Commissione deve riesaminare la direttiva e presentare una relazione entro il 13 gennaio 2023, valutando in particolare l’adeguatezza prudenziale e di governance, l’attività transfrontaliera, l’impatto sulla stabilità degli EPAP e il prospetto delle prestazioni pensionistiche. La direttiva modifica inoltre la direttiva 2009/138/CE, compreso il regime transitorio per le imprese di assicurazione che applicano l’articolo 4 della presente direttiva fino al 31 dicembre 2022.

Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 64 fissa il termine di recepimento al 13 gennaio 2019, imponendo agli Stati membri di adottare e comunicare alla Commissione le misure nazionali necessarie. L’articolo 65 abroga la direttiva 2003/41/CE con effetto dal 13 gennaio 2019, salvaguardando gli obblighi di recepimento e le date di applicazione degli atti richiamati. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e i suoi destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e armonizzazione minima

L’articolo 1 disciplina l’accesso alle attività degli EPAP e il loro esercizio. Dai considerando emerge che la direttiva realizza un’armonizzazione minima: gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni supplementari più protettive, purché compatibili con il diritto UE, e la direttiva non incide su sicurezza sociale, diritto del lavoro, diritto tributario, diritto contrattuale né sull’adeguatezza delle pensioni.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 2 si applica agli EPAP; se l’ente non ha personalità giuridica, la disciplina si applica all’ente oppure all’entità autorizzata responsabile della gestione. Sono esclusi i sistemi di sicurezza sociale coordinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, gli enti già soggetti alle principali direttive finanziarie elencate, gli enti a ripartizione, quelli senza diritto legale dei dipendenti a prestazioni e le società con riserve contabili per pensioni.

EPAP e sistemi di sicurezza sociale

L’articolo 3 chiarisce che gli EPAP che gestiscono anche schemi obbligatori di sicurezza sociale restano soggetti alla direttiva per la parte di previdenza complementare non obbligatoria; attivi e passivi devono essere separati e non trasferibili tra i due comparti.

Applicazione facoltativa alle imprese di assicurazione vita

L’articolo 4 consente allo Stato membro d’origine di applicare alle imprese di assicurazione vita che gestiscono attività pensionistiche aziendali o professionali gli articoli 9-14, 19-22, 23, paragrafi 1 e 2, e 24-58. In tal caso il comparto pensionistico deve essere separato dal resto dell’attività e restano esclusi alcuni articoli della direttiva Solvibilità II. È previsto un controllo da parte dell’autorità competente sulla separazione rigorosa delle attività pensionistiche.

EPAP minori e enti garantiti da pubblica autorità

L’articolo 5 permette agli Stati membri di non applicare, in tutto o in parte, la direttiva agli EPAP con meno di 100 aderenti complessivi, salvo gli articoli 32-35; tali EPAP possono comunque scegliere l’applicazione volontaria. Per gli EPAP con più di 15 aderenti si applicano almeno l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 21, paragrafi 1 e 2. Gli Stati membri possono inoltre estendere alcuni articoli agli enti pensionistici aziendali e professionali garantiti da una pubblica autorità.

Definizioni chiave

L’articolo 6 definisce EPAP, schema pensionistico, impresa promotrice, prestazioni pensionistiche, aderenti, beneficiari, potenziali aderenti, autorità competente, rischi biometrici, Stato membro di origine/ospitante, EPAP trasferente e ricevente, mercati regolamentati, MTF, OTF, supporto durevole, funzione fondamentale e attività transfrontaliera. Le definizioni sono centrali per delimitare il perimetro prudenziale e informativo della direttiva.

Limitazione delle attività e separazione dall’impresa promotrice

L’articolo 7 impone che gli EPAP limitino le proprie attività agli schemi pensionistici e alle attività collegate. L’articolo 8 richiede una separazione giuridica tra EPAP e impresa promotrice per proteggere l’attivo in caso di fallimento del promotore. Il considerando e la norma insistono sulla distinzione funzionale e patrimoniale tra i due soggetti.

Registrazione o autorizzazione e amministrazione principale

L’articolo 9 impone che ogni EPAP con amministrazione principale nello Stato membro sia registrato o autorizzato dall’autorità competente; l’amministrazione principale è il luogo in cui si adottano le decisioni strategiche. In caso di attività transfrontaliere il registro indica anche gli Stati membri ospitanti e i dati sono trasmessi all’EIOPA, che li pubblica sul proprio sito.

Requisiti di gestione e possibilità di prestazioni supplementari

L’articolo 10 richiede regole di gestione adeguate per ciascuno schema e, se il promotore garantisce le prestazioni, il suo impegno a finanziarle regolarmente. Gli Stati membri possono prevedere, con il consenso di datori di lavoro e lavoratori o loro rappresentanti, prestazioni supplementari come copertura del rischio di longevità e invalidità, reversibilità e garanzia di rimborso dei contributi.

Attività transfrontaliera: autorizzazione, notifica e vigilanza

L’articolo 11 consente l’attività transfrontaliera, subordinandola ad autorizzazione preventiva dell’autorità competente dello Stato membro d’origine. L’EPAP notifica la propria intenzione indicando Stato membro ospitante, dati del promotore e caratteristiche principali dello schema. L’autorità d’origine comunica le informazioni entro tre mesi salvo decisione motivata negativa; l’autorità ospitante comunica entro sei settimane le norme di sicurezza sociale e lavoro applicabili e i requisiti informativi. L’EPAP può iniziare l’attività dopo la comunicazione o decorso il termine. La vigilanza resta costante nello Stato ospitante e, in caso di violazioni, l’autorità ospitante può adottare misure correttive o, in ultima istanza, impedire l’operatività per il promotore nello Stato ospitante.

Trasferimento transfrontaliero di schemi pensionistici

L’articolo 12 consente il trasferimento totale o parziale di passività, riserve tecniche, obbligazioni, diritti e attività a un EPAP ricevente. Il trasferimento richiede: approvazione della maggioranza degli aderenti e beneficiari coinvolti e, se del caso, del promotore; autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro di origine dell’EPAP ricevente, previo consenso dell’autorità dello Stato membro di origine del trasferente; una decisione entro tre mesi. Sono previsti contenuti minimi della domanda, criteri di valutazione diversi per autorità ricevente e trasferente, tutela dei diritti individuali, copertura integrale delle riserve tecniche nel caso di attività transfrontaliera e possibilità di mediazione non vincolante EIOPA in caso di disaccordo.

Riserve tecniche: costituzione, calcolo e copertura

L’articolo 13 impone che gli EPAP costituiscano passività adeguate e, se assumono rischi biometrici o garantiscono rendimento/prestazioni, riserve tecniche sufficienti. Il calcolo è annuale, ma può essere triennale con certificazione intermedia. Il calcolo deve essere effettuato e certificato da attuario o altro specialista secondo tecniche prudenziali, con ipotesi economiche prudenti, tassi di interesse massimi scelti con prudenza e tavole biometriche adeguate; gli Stati membri possono aggiungere requisiti più dettagliati.

Finanziamento delle riserve tecniche e piano di risanamento

L’articolo 14 richiede attività sufficienti e congrue a copertura integrale delle riserve tecniche. Gli Stati membri possono consentire temporaneamente una sotto-copertura, ma l’autorità competente deve imporre un piano concreto e realizzabile di risanamento con tempistiche, tenendo conto di struttura attività-passività, profilo di rischio, liquidità, età degli aderenti e situazione dello schema. In caso di liquidazione durante il periodo di risanamento, occorre una procedura di trasferimento delle attività e passività ad altro EPAP, impresa di assicurazione o altro organismo. Per l’attività transfrontaliera la copertura integrale deve essere sempre mantenuta.

Fondi propri obbligatori e margine di solvibilità

Gli articoli 15-18 disciplinano i fondi propri aggiuntivi e il margine di solvibilità per gli EPAP che assumono direttamente rischi biometrici o garanzie di rendimento/prestazione. L’articolo 16 definisce il margine di solvibilità disponibile, includendo capitale versato, riserve, utili/perdite riportati e, in certe condizioni, strumenti subordinati e altri titoli. L’articolo 17 fissa il margine di solvibilità richiesto secondo formule percentuali diverse a seconda del tipo di attività; l’articolo 18 ne dettaglia il calcolo su base premi o sinistri, con soglie e coefficienti specifici.

Regole di investimento e principio della persona prudente

L’articolo 19 stabilisce che gli EPAP investono secondo il principio della persona prudente, nell’interesse a lungo termine di aderenti e beneficiari, con attenzione a sicurezza, qualità, liquidità, redditività, diversificazione e concentrazione dei rischi. È consentito tener conto dell’impatto di lungo termine dei fattori ESG; gli investimenti in derivati sono ammessi solo per riduzione del rischio o gestione efficiente del portafoglio. È vietato ottenere prestiti o prestare garanzie a terzi, salvo eventuali prestiti temporanei per liquidità; non possono essere imposti investimenti in categorie specifiche di attivi né approvazioni preventive sistematiche. Gli Stati membri possono introdurre regole quantitative più dettagliate, ma non devono impedire investimenti fino al 70 % in azioni e strumenti equiparati, fino al 30 % in valute diverse, in strumenti a lungo termine non quotati e in strumenti BEI/FEIS, FEI e fondi UE specifici, salvo limiti più bassi giustificati prudenzialmente.

Sistema di governance e responsabilità dell’organo direttivo

L’articolo 20 attribuisce all’organo direttivo o di vigilanza la responsabilità ultima dell’osservanza della direttiva, nel rispetto del diritto nazionale. L’articolo 21 impone un sistema di governance efficace, trasparente e proporzionato, con chiara ripartizione delle responsabilità, controllo interno, continuità operativa, piani di emergenza e gestione da parte di almeno due persone, salvo autorizzazione motivata per una sola persona.

Requisiti di competenza, onorabilità e comunicazioni

L’articolo 22 richiede che i soggetti che gestiscono effettivamente l’EPAP e i titolari di funzioni fondamentali abbiano adeguate competenze, conoscenze, esperienza e buona reputazione. Sono previste regole specifiche sul riconoscimento di documenti rilasciati in altri Stati membri e sul termine di tre mesi dalla data di rilascio. Gli Stati membri devono designare le autorità competenti per tali documenti e informare Commissione e altri Stati membri.

Politica di remunerazione

L’articolo 23 impone una politica di remunerazione sana, proporzionata alle dimensioni e alla complessità dell’EPAP, per amministratori, responsabili di funzioni fondamentali e personale con impatto rilevante sul rischio. La politica deve essere coerente con obiettivi, profilo di rischio e interesse a lungo termine, prevenire conflitti di interesse e non incentivare rischi eccessivi; gli elementi essenziali devono essere resi pubblici periodicamente.

Funzioni fondamentali: rischio, audit interno e attuariale

L’articolo 24 impone la funzione di gestione del rischio, la funzione di audit interno e, se applicabile, la funzione attuariale; è possibile cumulare più funzioni, ma non l’audit interno con altre funzioni fondamentali. I titolari devono riferire all’organo dell’EPAP e, in presenza di gravi irregolarità o rischi sostanziali non corretti, anche all’autorità competente, con tutela giuridica per chi segnala.

Gestione del rischio e valutazione interna

L’articolo 25 impone un sistema di gestione dei rischi che copra sottoscrizione, riserve, attività-passività, investimenti, liquidità, concentrazione, rischi operativi, tecniche di attenuazione e rischi ESG. L’articolo 28 richiede una valutazione interna del rischio almeno triennale o immediata in caso di variazioni significative, includendo impatto su aderenti e beneficiari, piani di risanamento, meccanismi di protezione e rischi climatici, ambientali, sociali e di deprezzamento degli attivi.

Audit interno e funzione attuariale

L’articolo 26 richiede una funzione di audit interno che valuti adeguatezza ed efficacia del controllo interno e degli altri elementi del sistema di governance. L’articolo 27 richiede, quando l’EPAP assume rischi biometrici o garantisce rendimento/prestazioni, una funzione attuariale indipendente che coordini le riserve tecniche, valuti metodologie, dati e ipotesi, verifichi l’esperienza e fornisca pareri sulla sottoscrizione globale e sugli accordi di assicurazione.

Conti e relazioni annuali e documento sulla politica d’investimento

Gli articoli 29 e 30 richiedono conti e relazioni annuali per ciascun EPAP e, se del caso, per ciascuno schema, con quadro fedele di attività, passività e situazione finanziaria, inclusa l’informativa sulle partecipazioni significative. È inoltre richiesto un documento scritto sui principi della politica d’investimento, riesaminato almeno ogni tre anni e pubblicamente disponibile, che illustri metodi di misurazione del rischio, tecniche di gestione del rischio, asset allocation strategica e considerazione dei fattori ESG.

Esternalizzazione e gestione degli investimenti

L’articolo 31 consente l’esternalizzazione di attività, comprese funzioni fondamentali e gestione, ma l’EPAP resta pienamente responsabile. L’esternalizzazione non deve compromettere governance, aumentare indebitamente il rischio operativo, limitare il controllo delle autorità o compromettere il servizio agli aderenti. Occorre un accordo scritto e notifica tempestiva all’autorità competente; per funzioni fondamentali la notifica deve precedere l’efficacia dell’accordo. L’articolo 32 tutela la libertà di nominare gestori degli investimenti stabiliti in altri Stati membri e debitamente autorizzati.

Depositario: nomina, custodia e sorveglianza

Gli articoli 33-35 disciplinano la nomina facoltativa o, in certi casi, richiesta, di uno o più depositari. Il depositario può essere richiesto negli schemi in cui il rischio di investimento è integralmente o non integralmente sopportato dagli aderenti/beneficiari, con possibilità di nomina in altri Stati membri se autorizzati. Il contratto deve essere scritto; il depositario agisce in modo onesto, leale, professionale e indipendente e deve evitare conflitti di interesse. La custodia riguarda strumenti finanziari custodibili e altre attività, con responsabilità per perdite da inadempimento colposo. Se non vi è depositario, l’EPAP deve adottare misure equivalenti di custodia e sorveglianza.

Informazioni generali a potenziali aderenti, aderenti e beneficiari

L’articolo 36 stabilisce principi generali: le informazioni devono essere aggiornate, chiare, concise, coerenti, leggibili, disponibili nella lingua ufficiale dello Stato membro pertinente e fornite gratuitamente su supporto elettronico, durevole o cartaceo. Gli Stati membri possono prevedere ulteriori obblighi informativi.

Informazioni sullo schema pensionistico

L’articolo 37 impone informazioni generali sullo schema: nome dell’EPAP e autorità competente, diritti e obblighi, profilo di investimento, rischi finanziari, garanzie, protezione dei diritti maturati o meccanismi di riduzione delle prestazioni, rendimenti passati per schemi con rischio di investimento, struttura dei costi, opzioni di riscossione della pensione e regole per il trasferimento dei diritti. Le modifiche alle regole dello schema e alle riserve tecniche devono essere comunicate tempestivamente.

Prospetto delle prestazioni pensionistiche

Gli articoli 38-40 introducono il prospetto delle prestazioni pensionistiche, documento conciso e annuale, con data di riferimento chiaramente indicata, disponibile gratuitamente anche in formato elettronico o su carta. Deve contenere dati personali dell’aderente, informazioni sullo schema, garanzie, proiezioni delle prestazioni, diritti maturati o capitale accumulato, contributi degli ultimi dodici mesi, costi dedotti e livello di finanziamento. Le proiezioni richiedono scenari economici, inclusi best estimate e scenario sfavorevole, e gli Stati membri devono stabilire le ipotesi di calcolo.

Informazioni preadesione, pre-pensionamento e fase di erogazione

L’articolo 41 impone, prima dell’adesione, informazioni a potenziali aderenti non iscritti automaticamente, incluse opzioni, caratteristiche, fattori ESG e ulteriori informazioni; per gli iscritti automaticamente, l’informazione va resa subito dopo l’iscrizione. L’articolo 42 richiede, prima del pensionamento o su richiesta, informazioni sulle opzioni di erogazione. L’articolo 43 impone informazioni periodiche ai beneficiari sulle prestazioni dovute e, se vi sono rischi di investimento, informazioni adeguate aggiuntive; eventuali riduzioni delle prestazioni devono essere comunicate senza indugio e comunque tre mesi prima dell’attuazione.

Informazioni aggiuntive su richiesta

L’articolo 44 prevede che, su richiesta di aderenti, beneficiari o loro rappresentanti, l’EPAP fornisca conti e relazioni annuali, il documento sulla politica d’investimento e ulteriori informazioni sulle ipotesi delle proiezioni.

Obiettivo e perimetro della vigilanza prudenziale

Gli articoli 45 e 46 fissano come obiettivo principale della vigilanza la tutela degli aderenti e beneficiari e la stabilità/solidità degli EPAP. La vigilanza copre condizioni di esercizio, riserve tecniche, finanziamento, fondi propri, margine di solvibilità, investimenti, governance e informazioni agli aderenti e beneficiari.

Poteri delle autorità competenti e misure correttive

L’articolo 47 affida la vigilanza prudenziale allo Stato membro d’origine, con approccio prospettico e basato sul rischio, combinando controlli cartolari e ispezioni. L’articolo 48 attribuisce alle autorità competenti poteri d’intervento, compresa l’imposizione di procedure contabili e di controllo interno, sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, limitazione dell’attività, blocco della libera disponibilità dell’attivo, trasferimento dei poteri a un rappresentante speciale e divieto o limitazione dell’attività nei casi di violazioni gravi o attività transfrontaliera non conforme.

Riesame di vigilanza e stress test

L’articolo 49 consente un riesame delle strategie, processi e procedure dell’EPAP, comprensivo di requisiti qualitativi di governance, valutazione dei rischi e capacità di gestione, anche con stress test. Le autorità possono imporre rimedi alle carenze rilevate e determinano la frequenza minima del riesame in base alla dimensione e complessità dell’EPAP.

Poteri informativi e ispezioni

L’articolo 50 conferisce alle autorità il potere di richiedere informazioni e documenti, vigilare sui rapporti con società terze e su ulteriori riesternalizzazioni, ottenere documenti chiave (valutazione del rischio, politica d’investimento, conti e relazioni annuali, relazioni attuariali, studi attività-passività, prove di versamenti) e svolgere ispezioni in loco presso EPAP e fornitori di servizi.

Trasparenza delle autorità e pubblicità delle informazioni di vigilanza

L’articolo 51 impone che l’azione delle autorità competenti sia trasparente, indipendente e responsabile, con pubblicazione del quadro normativo, delle procedure di riesame, dei dati statistici aggregati, degli obiettivi di vigilanza e delle norme sulle sanzioni. Devono essere previste procedure trasparenti per nomina e revoca dei vertici delle autorità.

Segreto professionale e scambio di informazioni

Gli articoli 52-58 disciplinano il segreto professionale, l’uso limitato delle informazioni riservate, gli scambi tra autorità nazionali ed europee, la trasmissione a banche centrali, autorità monetarie, ESRB, EIOPA, EBA ed ESMA, nonché la comunicazione ad amministrazioni centrali e organi di inchiesta o controllo, purché siano rispettate condizioni stringenti e il consenso dell’autorità di origine per informazioni provenienti da altri Stati membri. Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e, per EIOPA, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Cooperazione, riesame della direttiva e rapporti con altri atti

L’articolo 60 promuove cooperazione, scambio di prassi e confronto con EIOPA; l’articolo 61 rinvia alla disciplina UE sulla protezione dei dati. L’articolo 62 impone alla Commissione un riesame entro il 13 gennaio 2023, con focus su adeguatezza prudenziale e di governance, attività transfrontaliera, impatto sulla stabilità degli EPAP e prospetto delle prestazioni pensionistiche. L’articolo 63 modifica la direttiva 2009/138/CE, inclusa la definizione di riassicurazione e il regime transitorio per le imprese di assicurazione che applicano l’articolo 4 della presente direttiva fino al 31 dicembre 2022.

Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 64 impone agli Stati membri di adottare le misure di recepimento entro il 13 gennaio 2019 e di comunicarle alla Commissione, con riferimento espresso alla direttiva. L’articolo 65 abroga la direttiva 2003/41/CE dal 13 gennaio 2019, con salvezza degli obblighi di recepimento e delle date di applicazione delle direttive elencate. L’articolo 66 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE; l’articolo 67 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprevidenza complementarelavorovigilanza prudenzialemercati finanziariprotezione dei dati

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