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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24535/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La sentenza concerne un fallimento di società dichiarata fallita il 24 marzo 2016. In primo grado l'imputato era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione alla gestione della società fallita. La Corte di appello ha poi assolto per la bancarotta patrimoniale e riqualificato la condotta documentale in bancarotta semplice per omessa tenuta delle scritture contabili, riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando pena e pene accessorie, con conferma delle statuizioni civili. Il ricorso dell'imputato articolava quattro motivi: 1) prescrizione del reato, sostenendo che la riqualificazione in bancarotta semplice avesse comportato un termine massimo prescrizionale di sette anni e sei mesi, già spirato il 24 settembre 2023, quindi prima della sentenza di primo grado, con conseguente annullamento senza rinvio e revoca delle statuizioni civili; 2) violazione delle norme sulla regolarità delle notifiche dell'avviso di conclusione indagini, per asserita erronea dichiarazione di irreperibilità; 3) mancata assunzione di una prova decisiva, chiedendo perizia grafologica sulle sottoscrizioni delle delibere di nomina ad amministratore; 4) vizi di motivazione sulla consapevolezza dell'imputato di essere amministratore di diritto della società fallita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la riqualificazione del fatto da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice aveva comportato un diverso e più breve termine massimo di prescrizione, già maturato il 24 settembre 2023, quindi prima della sentenza di primo grado del 7 ottobre 2024. Per tale ragione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto infondati gli altri motivi, osservando che, in presenza di causa estintiva, l'assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. è consentita solo quando l'innocenza emerga in modo assolutamente non contestabile; nel caso concreto, la documentazione difensiva non smentiva il dato delle verifiche della polizia municipale e le censure residue richiedevano una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Poiché la prescrizione era maturata prima della sentenza di primo grado, la Corte ha escluso anche la possibilità di condanna agli effetti civili e ha disposto la revoca delle statuizioni civili confermate in appello.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    La riqualificazione del fatto in un reato meno grave incide sul termine massimo di prescrizione, che va ricalcolato secondo la fattispecie ritenuta sussistente; nel caso concreto il termine era di sette anni e sei mesi ed era già spirato prima della sentenza di primo grado.

  • art. 159 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla regolarità delle notifiche e alla dichiarazione di irreperibilità.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

  • art. 416 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

  • art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Invocato per denunciare la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    In presenza di una causa estintiva, l'assoluzione nel merito è pronunciabile solo se l'innocenza dell'imputato emerge ictu oculi dagli atti, senza necessità di approfondimenti o valutazioni.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Cita il criterio di sintesi dei motivi di ricorso riportati nei limiti strettamente necessari alla decisione.

  • art. 217, comma 2, l. fall.

    Norma di riqualificazione della condotta in bancarotta semplice per omessa tenuta delle scritture contabili.

  • legge fallimentare

    Fonte normativa dei reati di bancarotta oggetto della riqualificazione e della condanna originaria.

Massime di principio

  • Se il giudice di appello riqualifica il fatto in una fattispecie meno grave, il termine di prescrizione deve essere verificato con riferimento al nuovo titolo di reato, e l'eventuale maturazione anteriore alla sentenza impone l'annullamento senza rinvio.
  • La prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado impedisce la condanna agli effetti civili, con conseguente revoca delle statuizioni civili già pronunciate.
  • In presenza di causa estintiva del reato, l'assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. può essere pronunciata solo quando dagli atti emerga in modo assolutamente non controverso l'insussistenza del fatto, la mancata partecipazione dell'imputato o l'irrilevanza penale della condotta.
  • Le censure che richiedono una nuova valutazione del compendio probatorio o un diverso apprezzamento del merito non sono ammissibili in cassazione se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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