Sentenza n. 1824/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio recante prot. n. 10725-P del 1 ottobre 2025, pratica n. 20250020471, notificato il 22 ottobre 2025, emesso dall'Ambasciata d'Italia di Islamabad
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto per studio, deducendo censure relative, tra l'altro, alla valutazione del requisito economico necessario per l'ingresso in Italia. Il diniego era fondato sull'insussistenza dei mezzi economici, ma l'Amministrazione avrebbe valutato la disponibilità patrimoniale secondo un parametro indeterminato, senza applicare correttamente la soglia prevista dalla disciplina vigente. Il TAR ha inoltre rilevato che l'Amministrazione non aveva eseguito il riesame disposto nella fase cautelare. Le ulteriori censure sono state assorbite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha ritenuto fondati i profili relativi alla valutazione del requisito economico. La disponibilità dei mezzi di sussistenza deve essere verificata sulla base della soglia normativa prevista per il soggiorno, pari a 534,41 euro mensili per ogni mese di durata dell'anno accademico, corrispondenti a 6.947,33 euro annuali, e non sulla base di una generica e indeterminata capienza patrimoniale. È sufficiente che la richiedente dimostri di potersi mantenere con i mezzi disponibili durante il primo anno di studi, anche considerando la possibilità di svolgere un'attività lavorativa regolare a tempo parziale. Per gli anni successivi, l'idoneità dei mezzi di sostentamento è accertata dalla Questura in sede di rinnovo del permesso di soggiorno. I redditi degli altri familiari, pur non computabili direttamente per il superamento della soglia, devono essere considerati per valutare l'effettività e la solidità della provvista economica. Il TAR ha ritenuto insufficiente l'istruttoria e la motivazione del diniego e ha rilevato anche il mancato riesame da parte dell'Amministrazione dopo la fase cautelare. Ha quindi annullato l'atto impugnato, assorbendo le ulteriori censure, e ha condannato il Ministero al pagamento di 1.500 euro oltre accessori per le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il mancato adempimento dell'Amministrazione al riesame disposto nella fase cautelare è stato valorizzato ai fini della decisione.
lett. B) del punto 15 dell'Allegato A al d.i. n. 850/2011
Individua i requisiti relativi ai mezzi economici di sussistenza richiesti per il visto d'ingresso per studio.
punto 2, parte II, della Circolare MIUR del 15 aprile 2025
Tali mezzi sono quantificati nell’importo di euro 534,41 al mese per ogni mese di durata dell’anno accademico, pari ad euro 6.947,33 annuali
Fissa la soglia economica di riferimento per valutare i mezzi di sussistenza dello studente internazionale per l'anno accademico 2025-2026.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio, la valutazione dei mezzi economici deve essere effettuata applicando la soglia quantitativa prevista dalla disciplina vigente, senza sostituirla con il riferimento generico a un'indeterminata capienza patrimoniale.
- Per il rilascio del visto per studio è sufficiente che il richiedente dimostri di poter provvedere al proprio mantenimento durante il primo anno del corso, ferma la verifica dei mezzi di sostentamento per gli anni successivi in sede di rinnovo del permesso di soggiorno da parte della Questura.
- I redditi dei familiari del richiedente, pur non essendo direttamente computabili ai fini del superamento della soglia economica prevista, devono essere considerati nella valutazione dell'effettività e della solidità complessiva della provvista economica.
- Un diniego di visto fondato sull'insussistenza del requisito economico è illegittimo quando l'istruttoria e la motivazione non considerano correttamente la soglia normativa applicabile, la documentazione prodotta e gli elementi familiari rilevanti per valutare la solidità della provvista.
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