Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1100/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento della Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia della Mobilità Piemontese Reg. Gen. N. 964 del 30 dicembre 2022, pubblicata in pari data, avente ad oggetto “Estensione del provvedimento d'emergenza con l'imposizione a G.T.T. S.p.A. degli obblighi di servizio di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento in virtù dell'art. 5 par. 5 del regolamento CE 1370/97 per i servizi ferroviari in concessione sulla tratta (Venaria) – Borgaro – Germagnano – Ceres. Impegno provvisorio a favore di G.T.T. S.p.A., con sede in C.so Turati, 19/6 cap 10128 Torino (C.F. 08555280018 – Partita I.V.A. n. 08559940013) della somma di 3.500.000,00 euro oltre IVA al 10%, pari a 350.000,00 euro, per complessivi € 3.850.000,00 per il finanziamento nel primo semestre dell'esercizio 2023 dei servizi minimi ferroviari e di corse sostitutive a mezzo autobus previste da orario sulla tratta Venaria – Germagnano – Ceres. Impegno provvisorio a favore di G.T.T. S.p.A. per la somma di 5.000.000,00 euro oltre IVA al 10%, pari a 500.000,00 euro, per complessivi 5.500.000,00 per il finanziamento dell'intero esercizio 2023 della manutenzione programmata ed accidentale dell'infrastruttura delle linee ferroviarie Canavesana e “Torino – Ceres”. (U.I. 9.350.000,00 euro).”, nella parte in cui rileva una presunta e qui denegata “inadempienza contrattuale” nei confronti di Trenitalia; - di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202300097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dell’Agenzia della Mobilità Piemontese che ha prorogato in via emergenziale gli obblighi di servizio di GTT sulla tratta Venaria-Borgaro-Germagnano-Ceres e ha incidentalmente rilevato un’inadempienza contrattuale di Trenitalia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore ferroviario)

Prevale il privato

La controversia

Trenitalia ha impugnato la determinazione nella parte in cui l’Agenzia ha ritenuto che il mancato subentro nella gestione della linea Torino-Ceres fosse imputabile a un suo inadempimento. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 4, par. 1, del regolamento CE n. 1370/2007, del contratto di servizio SFM 2021-2035 e del relativo addendum integrativo, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione e contraddittorietà. Secondo Trenitalia, il contratto e l’addendum avevano subordinato l’attivazione del servizio al completamento dell’interconnessione della linea sfmA alla rete nazionale, all’acquisizione da parte di GTT Infrastruttura Ferroviaria del certificato di idoneità della linea e, conseguentemente, all’ottenimento dei certificati necessari per l’esercizio da parte di Trenitalia. Poiché i lavori infrastrutturali e il procedimento autorizzatorio non erano stati completati, non sarebbe stato configurabile alcun inadempimento imputabile alla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato in parte qua la determinazione impugnata. Il Collegio ha ricostruito il contenuto dell’addendum del 2020, rilevando che le clausole richiamate dall’Agenzia disciplinavano essenzialmente il riequilibrio economico-finanziario della concessione e indicavano il 1° gennaio 2023 quale previsione di decorrenza del servizio, non quale termine insuperabile indipendente dal verificarsi delle condizioni infrastrutturali e autorizzatorie. In particolare, la clausola g), ignorata dall’amministrazione, prevedeva che il certificato di idoneità di GTT sulla linea sfmA fosse condizione necessaria per il conseguimento dei certificati di idoneità di Trenitalia e per l’erogazione del servizio; la stessa clausola collegava inoltre la previsione temporale al completamento dei lavori di interconnessione alla rete nazionale. L’Agenzia ha quindi fornito una lettura parziale e decontestualizzata della sequenza contrattuale, desumendo arbitrariamente un inadempimento di Trenitalia da circostanze che costituivano presupposti a monte dell’attivazione del servizio e non risultavano imputabili alla ricorrente. Le spese sono state poste a carico della parte resistente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 5, par. 5, regolamento CE n. 1370/2007

    Consente l’estensione temporanea in emergenza degli obblighi di servizio pubblico; nel caso concreto, l’atto adottato su tale base è stato annullato limitatamente all’accertamento incidentale dell’inadempimento di Trenitalia.

  • art. 4, par. 1, regolamento CE n. 1370/2007

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità dell’affidamento e degli obblighi di servizio; la decisione accoglie la censura collegata alla non corretta imputazione dell’inadempimento.

  • Contratto di servizio SFM 2021-2035 e addendum integrativo del 9 ottobre 2020

    “È in corso da parte di GTT Infrastruttura Ferroviaria il preliminare iter di acquisizione del proprio Certificato di Idoneità sulla linea SFMA Ceres Germagnano-Torino Dora e che il rilascio di tale certificato è condizione necessaria perché Trenitalia possa conseguire i Certificati di Idoneità per operare su tale linea e sia messa pertanto in condizione di erogare il servizio.”

    Le pattuizioni contrattuali devono essere lette unitariamente e nel loro contesto; la decorrenza prevista per il servizio presupponeva il completamento delle condizioni infrastrutturali e autorizzatorie indicate nell’addendum.

Massime di principio

  • La data prevista in un contratto pubblico per l’avvio di un servizio non costituisce necessariamente un termine insuperabile quando il contratto la collega, espressamente o implicitamente, al previo verificarsi di condizioni infrastrutturali e autorizzatorie non imputabili all’operatore.
  • L’amministrazione non può accertare un inadempimento contrattuale mediante una lettura parziale e decontestualizzata delle clausole negoziali, omettendo di considerare le pattuizioni che individuano i presupposti tecnici e autorizzatori dell’obbligazione.
  • Quando il conseguimento dei titoli autorizzatori dell’affidatario del servizio dipende previamente dall’abilitazione e dalla regolarità dell’infrastruttura gestita da altro soggetto, il mancato avvio del servizio non è imputabile all’affidatario in assenza della prova che le condizioni a monte siano state perfezionate o che il ritardo dipenda dalla sua condotta.
  • L’accertamento incidentale di un inadempimento contenuto nella motivazione di un provvedimento amministrativo è autonomamente lesivo e può essere impugnato quando incide sulla posizione giuridica dell’operatore interessato.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto pubblico localeTrasporto marittimo e aereoMotorizzazione e veicoliMotivazione del provvedimento
RamiServizi pubbliciTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.