Cassazione Penale, Sentenza n. 24591/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata in primo e secondo grado per il delitto di diffamazione per aver inviato un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, nel quale accusava l'avv. Nicola Grippa di beneficiare di trattamenti di favore nei processi da lui patrocinati per legami con la magistratura e di un apparentamento con imputati in procedimenti relativi ad abusi edilizi e truffa contrattuale. In cassazione Vernì ha proposto sei motivi: mancata integrazione probatoria (richiesta di testimonianze non accolte in appello), errata considerazione dell'esito del procedimento disciplinare, rilevanza della trasmissione degli atti da parte del GUP di Taranto, errore nell'applicazione del requisito della comunicazione a più persone per la diffamazione, mancata valutazione di una sequela di provvedimenti favorevoli ai clienti dell'avv. Grippa, e mancata prova del danno civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'impianto motivazionale dei giudici di merito. Ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale di non rinnovare l'istruttoria testimonialmente avendo acquisito gli atti rilevanti, ha escluso che l'archiviazione disciplinare valga a dimostrare la fondatezza delle accuse della ricorrente, ha affermato che l'invio dell'esposto ad un organo collegiale integra la comunicazione a più persone ai fini della configurazione del reato di diffamazione, e ha ritenuto corretta la condanna al risarcimento generico del danno anche in assenza di prova puntuale del danno concreto. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è condannata alle spese processuali, al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili. In precedenza era stata inflitta la pena della multa di seicento euro e la condanna al risarcimento dei danni civili.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p. (rinnovazione dell'istruttoria in appello)
La Corte richiama il principio secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: il giudice del merito decide discrezionalmente se sia necessaria quando l'istruttoria di primo grado sia incompleta e la sua valutazione, se motivata, è incensurabile in sede di legittimità.
art. 595 c.p. (diffamazione)
Il reato di diffamazione richiede che la comunicazione offensiva sia resa a più persone; la Corte interpreta la trasmissione di un esposto a un organo collegiale come destinazione alla conoscenza di più soggetti, sufficiente per integrare il requisito della divulgazione.
art. 596 c.p. (circostanze aggravanti della diffamazione / riferimento agli artt. correlati)
La Corte impiega le norme penali sulla diffamazione per valutare gli elementi costitutivi del reato (tra cui la comunicazione a più persone) e richiamare la giurisprudenza che ammette la divulgazione anche se la conoscenza avviene in momenti diversi.
Legge 247/2012, artt. 56 e 58
Norme sull'ordine professionale e procedimento disciplinare fornite a supporto della discussione: la Corte sottolinea che l'esito del procedimento disciplinare (anche se di archiviazione) non è elemento decisivo per affermare la verità degli addebiti penali o civili mossi dal segnalante.
art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale), artt. 2697 e 2797 c.c. (onere della prova / regole probatorie)
In tema civile la Corte ricorda che la condanna generica al risarcimento è ammissibile se è accertata la potenziale capacità lesiva del fatto e il nesso di causalità, anche desumibile per presunzioni; non è sempre necessaria la prova analitica del danno concreto.
art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27)
Norma emergenziale che consente la produzione di scritti e memorie in forma telematica o scritta nelle udienze straordinarie: qui citata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore Generale.
Massime di principio
- L'invio di un esposto a un organo collegiale può integrare la condotta di diffamazione perché la destinazione dell'atto a un procedimento disciplinare presuppone la conoscenza da parte di più soggetti.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: il giudice d'appello decide discrezionalmente se sia necessaria e la sua scelta, se motivata, è difficilmente censurabile in cassazione.
- L'archiviazione o l'esito non sfavorevole di un procedimento disciplinare non costituisce di per sé prova della veridicità delle affermazioni fatte dal segnalante in sede penale o civile.
- Per la configurazione del reato di diffamazione non è necessario che la comunicazione a più persone avvenga simultaneamente: possono considerarsi più atti di conoscenza successivi ma rivolti a soggetti diversi.
- In sede civile la condanna a risarcire in via generica è possibile quando è accertata la capacità offensiva dell'atto e il nesso causale, senza che sia sempre richiesta la prova puntuale e analitica del danno.
- Chi intende difendersi da accuse gravemente lesive deve curare sia la veridicità delle affermazioni sia la modalità della comunicazione: denunciare potenziali conflitti di interesse senza elementi probatori solidi espone al rischio di responsabilità penale e civile.
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