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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10580/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza volta ad ottenere la declaratoria di mancata formazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 670 c.p.p. Il ricorrente, privo di conoscenza della lingua italiana e non presente all'udienza di definizione per essere stato isolato a causa della pandemia, ha sostenuto che il verbale di udienza e la sentenza erano stati comunicati in lingua italiana e che il mero deposito in cancelleria della traduzione (depositata il 31/12/2021) non poteva far decorrere il termine di impugnazione senza un avviso di deposito della traduzione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, nel caso di applicazione della pena su richiesta con motivazione contestuale, l'imputato (anche se assente fisicamente) era a conoscenza dell'esito e dei termini dell'accordo; pertanto la sentenza con motivazione contestuale è valida e fa decorrere immediatamente il termine per impugnare senza che sia necessario un avviso specifico di deposito della traduzione. È stata inoltre ritenuta efficace la comunicazione tramite il difensore e la consegna a mani proprie del verbale presso il luogo di detenzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    La norma è stata richiamata in relazione alla declaratoria di mancata formazione del titolo esecutivo. La Corte ha interpretato che, nella fattispecie di sentenza con motivazione contestuale e con applicazione della pena su richiesta, non sussisteva un difetto di formazione del titolo esecutivo né l'obbligo di un avviso di deposito della traduzione per far decorrere i termini di impugnazione.

Massime di principio

  • Quando la sentenza è resa con motivazione contestuale (per es. applicazione della pena su richiesta), il deposito della decisione determina immediatamente la decorrenza del termine di impugnazione senza necessità di un avviso separato di deposito della traduzione.
  • La conoscenza dell'esito del giudizio può essere considerata acquisita anche se l'imputato non è fisicamente presente in udienza, se gli sono note le condizioni e la quantificazione della pena (ad esempio tramite difensore di fiducia).
  • La mera notifica del verbale in lingua italiana può sollevare problemi se l'imputato non comprende la lingua; tuttavia, per invalidare la formazione del titolo esecutivo è necessario dimostrare che non vi sia stata efficace comunicazione/consapevolezza dell'esito processuale.
  • Se il traduttore o la traduzione sono depositati successivamente, in presenza di motivazione contestuale la loro mera registrazione in cancelleria non sospende i termini di impugnazione salvo che si provi l'oggettiva impossibilità di conoscere il contenuto della decisione.
  • In situazioni analoghe è consigliabile al difensore richiedere espressamente l'avviso di deposito della traduzione o proporre tempestivamente rimedi processuali (es. istanza di sospensione dei termini o domanda di revisione della comunicazione) quando sussistono concrete difficoltà di comprensione linguistica.

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