Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41306/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che confermava le condanne per reati connessi a operazioni poste in essere su buoni fruttiferi e carte prepagate. Marco Fasano ha censurato l'applicazione dell'art. 648-bis c.p. (riciclaggio), sostenendo che le ricariche ricevute derivavano da vendite genuine di giacenze di magazzino necessarie per la sussistenza e che mancava prova della consapevolezza dell'illecita origine dei fondi e dei contatti con altri indagati. Antonio Felicetti ha articolato più censure: (i) modalità interpretative arbitrarie di intercettazioni; (ii) erronea qualificazione del dipendente postale come incaricato di pubblico servizio con conseguente inquadramento della condotta come peculato anziché appropriazione indebita; (iii) mancata configurabilità del reato previsto dall'art. 476 c.p. in assenza di qualità di pubblico ufficiale; (iv) assenza della consapevolezza della provenienza illecita ai fini della ricettazione; (v) i fatti sarebbero stati meri atti preparatori e non tentativo di riciclaggio; (vi) accesso non abusivo ai sistemi informatici e quindi esclusione dell'art. 615-ter c.p.; (vii) apodittico diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Marco Fasano e ha rigettato quello di Antonio Francesco Felicetti, confermando le statuizioni di merito. In particolare: per Fasano la Corte ha ritenuto che le doglianze ripropongono una rivalutazione dei fatti e delle fonti di prova già adeguatamente motivate dai giudici di merito (elementi oggettivi quali attivazione recente della carta, corrispondenza degli importi con i buoni fruttiferi, prelievi effettuati, inattività precedente della carta, coinvolgimento della direttrice di ufficio postale), per cui la tesi difensiva non è stata ritenuta dimostrata. Per Felicetti la Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i vari motivi: l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la qualifica dell'attività bancoposta come connotata da rilevanza pubblicistica ed il riconoscimento della qualità di incaricato di pubblico servizio al dipendente di Poste Italiane sono conformi all'orientamento di legittimità; gli elementi probatori dimostrano consapevolezza della provenienza illecita delle cose e il fine di ostacolare l'identificazione (tentato riciclaggio), nonché l'accesso abusivo e l'uso illecito di carte; il rigetto delle attenuanti generiche è motivato in rapporto alla spregiudicatezza e all'uso dell'impiego pubblico per fini criminali. Conseguenze pecuniarie: Fasano condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; Felicetti condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Applicato per il reato di riciclaggio; la Corte ritiene che la prova documentale e la sequenza degli accrediti e prelievi supportino la consapevolezza della provenienza illecita e il fine di occultamento

  • art. 56 cod. pen.

    Riferito al tentativo: la Corte ha ritenuto che le condotte contestate integrassero tentativo di riciclaggio e non meri atti preparatori, alla luce del contesto e delle tracce telematiche

  • art. 615-ter cod. pen.

    Imputato per introduzione abusiva in sistema informatico; la Corte ha confermato che l'accesso è stato abusivo in ragione dell'uso della posizione privilegiata e delle password in funzione criminosa

  • art. 476 cod. pen.

    Richiamato nelle censure: la difesa sosteneva l'impossibilità di applicarlo in assenza di pubblico ufficiale; la Corte ha confermato invece la qualificazione di incaricato di pubblico servizio per il dipendente postale, rendendo applicabili le norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego basato su elementi pregnanti relativi alla personalità dell'imputato e alla modalità di esecuzione del reato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per prevedere le conseguenze processuali: condanna alle spese e sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile/rigettato

  • d.P.R. n. 144/2001; d.lgs. n. 284/1999; art. 12 d.P.R. n. 156/1973 (richiami normativi sul risparmio postale)

    La Corte interpreta la disciplina del risparmio postale come conferente connotazioni pubblicistiche all'attività di bancoposta, giustificando la qualificazione dell'addetto postale come incaricato di pubblico servizio e la speciale tutela dei libretti e buoni postali

Massime di principio

  • Le questioni interpretative del linguaggio intercettato sono valutazioni di fatto del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la valutazione risulta priva di logica o affetta da travisamento; ricorsi generici non sono ammissibili
  • La qualificazione dell'attività di bancoposta e, per specifiche funzioni di raccolta del risparmio postale, della connotazione pubblicistica comporta che il dipendente postale possa essere considerato incaricato di pubblico servizio ai fini dell'integrazione di fattispecie come il peculato
  • Per stabilire la sussistenza del reato di riciclaggio o del tentativo, il giudice deve valutare il contesto fattuale e gli elementi oggettivi (tempistica di attivazione della carta, corrispondenza degli importi, pattern di accrediti e prelievi, coinvolgimento di dipendenti e accessi informatici); se la ricostruzione è logica e motivata, non è sindacabile in sede di legittimità
  • La distinzione tra atti preparatori e atti idonei a integrare il tentativo si basa sulla capacità oggettiva degli atti compiuti di rivelare senza equivoco la volontà di commettere il reato nel contesto concreto; elementi telematici e conversazioni intercettate possono suffragare l'esistenza del tentativo
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato anche sulla base di un solo elemento ritenuto prevalente (es. spregiudicatezza nell'uso dell'impiego pubblico per fini criminali)
  • Un ricorso che ripropone alternative valutazioni delle stesse fonti di prova rischia di essere dichiarato inammissibile: la Cassazione non è sede per rivalutare fatti già logicamente motivati dal giudice di merito

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.