Ordinanza n. 53/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che ha accertato la scadenza al 30 agosto 2023 dell'autorizzazione alla raccolta di scommesse presso un esercizio commerciale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento definitivo comunale n. 38/2025, nonché la comunicazione di avvio del procedimento, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'amministrazione aveva accertato la scadenza, alla data del 30 agosto 2023, dell'autorizzazione alla raccolta di scommesse su competizioni ippiche e sportive prevista dall'art. 38, commi 2 e 4, del d.l. 223/2006, relativamente all'esercizio sito in Bolzano. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente le singole censure dedotte, limitandosi a riferire che la ricorrente ha promosso censure contro l'accertamento comunale.
La decisione
In sede cautelare, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris, poiché il provvedimento comunale di accertamento della scadenza dell'autorizzazione non risultava scalfito dalle censure della ricorrente. Escluso il fumus, il giudice ha ritenuto irrilevante l'esame del periculum in mora. La domanda cautelare è stata quindi rigettata. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 38, commi 2 e 4, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
La disposizione individua il titolo autorizzatorio relativo alla raccolta di scommesse su competizioni ippiche e sportive, la cui scadenza è stata accertata dal Comune.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il rigetto è stato pronunciato sulla base dell'assenza di fumus boni iuris, con conseguente irrilevanza del periculum in mora.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la mancanza di apprezzabili elementi di fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, senza necessità di procedere all'esame del periculum in mora.
- Quando il giudice ritiene che le censure non siano idonee a scalfire il provvedimento amministrativo impugnato, la domanda di sospensione dell'efficacia dell'atto deve essere rigettata, ferma la cognizione piena riservata alla fase di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 lug 2026Ordinanza n. 1284/2026 - Roma, Sezione 3Q
- Ordinanza · 7 lug 2026Ordinanza n. 3728/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 7 lug 2026Ordinanza n. 3729/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 7 lug 2026Ordinanza n. 3730/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 7 lug 2026Ordinanza n. 3732/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 7 lug 2026Ordinanza n. 12391/2026 - Roma, Sezione 5B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →