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Ordinanza

Ordinanza n. 53/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha accertato la scadenza al 30 agosto 2023 dell'autorizzazione alla raccolta di scommesse presso un esercizio commerciale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento definitivo comunale n. 38/2025, nonché la comunicazione di avvio del procedimento, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'amministrazione aveva accertato la scadenza, alla data del 30 agosto 2023, dell'autorizzazione alla raccolta di scommesse su competizioni ippiche e sportive prevista dall'art. 38, commi 2 e 4, del d.l. 223/2006, relativamente all'esercizio sito in Bolzano. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente le singole censure dedotte, limitandosi a riferire che la ricorrente ha promosso censure contro l'accertamento comunale.

La decisione

In sede cautelare, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris, poiché il provvedimento comunale di accertamento della scadenza dell'autorizzazione non risultava scalfito dalle censure della ricorrente. Escluso il fumus, il giudice ha ritenuto irrilevante l'esame del periculum in mora. La domanda cautelare è stata quindi rigettata. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 38, commi 2 e 4, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    La disposizione individua il titolo autorizzatorio relativo alla raccolta di scommesse su competizioni ippiche e sportive, la cui scadenza è stata accertata dal Comune.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il rigetto è stato pronunciato sulla base dell'assenza di fumus boni iuris, con conseguente irrilevanza del periculum in mora.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la mancanza di apprezzabili elementi di fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, senza necessità di procedere all'esame del periculum in mora.
  • Quando il giudice ritiene che le censure non siano idonee a scalfire il provvedimento amministrativo impugnato, la domanda di sospensione dell'efficacia dell'atto deve essere rigettata, ferma la cognizione piena riservata alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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