Sentenza n. 1040/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento della delibera della Giunta Comunale del Comune di Settingiano n°34 del 27/04/2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Giunta Comunale del Comune di Settingiano n. 34 del 27 aprile 2022, con cui è stato rifiutato il riconoscimento della cessione di crediti notificata al Comune
Esito
Favorevole al resistente (comune debitore ceduto)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'annullamento della delibera comunale con cui il Comune, quale debitore ceduto, ha rifiutato entro il termine di 45 giorni la cessione di crediti effettuata in favore di una società di gestione del risparmio. Il diniego era motivato dal fatto che i crediti risultavano già contestati in sede giudiziaria, nell'ambito di giudizi civili pendenti tra cedente e ceduto. La controversia riguardava plurimi crediti derivanti da rapporti riconducibili alla fase esecutiva di contratti pubblici. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando anche una successiva sentenza civile che aveva ritenuto infondata la pretesa creditoria della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario. Ha ritenuto che il diniego del Comune sulla cessione dei crediti si inserisse nella disciplina speciale della cessione dei crediti nella fase esecutiva dei contratti pubblici, disciplinata dall'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016, in deroga alla disciplina civilistica generale degli artt. 1260 e seguenti c.c. La controversia non riguardava atti organizzativi dell'amministrazione, ma rapporti paritetici tra debitore ceduto e creditore, aventi a oggetto posizioni di diritto soggettivo; pertanto, la cognizione spettava al giudice ordinario. Il giudizio potrà essere riassunto dinanzi a quest'ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016
La disciplina speciale della cessione dei crediti nella fase esecutiva dei contratti pubblici deroga alla disciplina generale civilistica della cessione dei crediti.
artt. 1260 e seguenti c.c.
La disciplina generale civilistica della cessione dei crediti è richiamata come regime derogato dalla disciplina speciale dei contratti pubblici.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
Massime di principio
- Le controversie relative al rifiuto del debitore ceduto di riconoscere una cessione di crediti derivanti dalla fase esecutiva di contratti pubblici riguardano rapporti paritetici e posizioni di diritto soggettivo e spettano, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando il rifiuto sia formalizzato in una delibera dell'amministrazione.
- La disciplina speciale della cessione dei crediti derivanti da contratti pubblici prevale sulla disciplina generale degli artt. 1260 e seguenti c.c. e deve essere applicata per individuare la natura della controversia e il giudice munito di giurisdizione.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la causa può essere riassunta davanti a quest'ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda, salve le preclusioni e decadenze già maturate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1235/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 220/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 221/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 222/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1251/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →