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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08625/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha qualificato il ricorso come appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p. e, applicando il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso. Non ha quindi esaminato nel merito le censure sulla motivazione del dissequestro. Il provvedimento impugnato resta rimesso alla sede competente per la corretta impugnazione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il pubblico ministero ha impugnato il provvedimento con cui il Tribunale di Trani, accogliendo l'istanza difensiva, aveva revocato il sequestro preventivo di euro 1.800,00 ritenendo la somma non pertinente al reato e riconducibile a lecita attività lavorativa. Il ricorso censurava la motivazione per contraddittorietà e incongruenza, valorizzando la sproporzione tra il reddito dell'imputato e il denaro rinvenuto nella sua esclusiva disponibilità. La difesa ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e ha inoltre depositato il dispositivo di successiva sentenza di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto. La Corte, però, si è soffermata soprattutto sul rimedio esperibile contro il dissequestro in sede dibattimentale, ritenendo che non fosse il ricorso per cassazione ma l'appello cautelare.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 2, d.P.R. 309/1990

    indicato come reato ascritto all'imputato, in materia di stupefacenti

  • art. 322-bis c.p.p.

    individuato come rimedio corretto contro il provvedimento di dissequestro adottato in sede dibattimentale, da qualificare come appello cautelare

  • art. 568, comma 2, c.p.p.

    richiamato per escludere che la norma generale renda ricorribile per cassazione il provvedimento di dissequestro, perché riguarda libertà personale e sentenze

  • art. 309/1990

    richiamato come fonte del reato di detenzione/cessione di stupefacenti contestato all'imputato

Massime di principio

  • Avverso il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza di dissequestro emesso in sede dibattimentale non è esperibile il ricorso per cassazione, ma l'appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p.
  • Il rimedio dell'appello cautelare costituisce il mezzo generale di impugnazione per i provvedimenti in materia di sequestro preventivo diversi da quello impositivo della misura.
  • La norma generale sulla ricorribilità per cassazione non consente di estendere il ricorso alle decisioni in materia di sequestro preventivo quando manchi una previsione espressa.
  • In caso di impugnazione proposta con mezzo erroneo, il giudice deve privilegiare la conservazione degli atti e il favor impugnationis, qualificando l'atto nel rimedio corretto e trasmettendo gli atti al giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestroSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiConfisca

Testo integrale

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