Cassazione Penale, Ordinanza n. 07003/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, applicando le conseguenze previste per l'inammissibilità del ricorso. La decisione di merito sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 27/03/2025. L'unico motivo di impugnazione riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avesse errato nel negare il beneficio. La Corte di cassazione ha però ritenuto che le censure fossero smentite dalla motivazione della Corte territoriale, che aveva trattato il punto in modo puntuale, sufficiente e non illogico, senza violare la legge, sicché la valutazione di merito non era sindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura in cassazione contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, se la motivazione del giudice di appello è puntuale, sufficiente e non manifestamente illogica.
- Il giudizio sulla concessione o meno delle attenuanti generiche appartiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità se la decisione impugnata non presenta violazioni di legge o vizi motivazionali rilevanti.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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