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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-163/21

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 novembre 2022. — AD e a. contro PACCAR Inc e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil de Barcelona. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE) – Direttiva 2014/104/UE – Norme che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea – Articolo 22, paragrafo 2 – Applicabilità ratione temporis – Articolo 5, paragrafo 1, primo comma – Nozione di prove rilevanti in possesso del convenuto o di terzi – Articolo 5, paragrafo 2 – Divulgazione di specifici elementi di prova o rilevanti categorie di prove definiti sulla base dei dati di fatto ragionevolmente disponibili – Articolo 5, paragrafo 3 – Esame della proporzionalità di una richiesta di divulgazione di prove – Ponderazione degli interessi legittimi delle parti e dei terzi – Portata degli obblighi risultanti da tali disposizioni. — Causa C-163/21

Giurisprudenza europea62021CJ0163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale spagnolo relativo a un’azione di risarcimento danni da cartello degli autocarri, ha chiarito la portata dell’articolo 5 della direttiva 2014/104 sulla disclosure delle prove. Ha escluso che l’obbligo riguardi soltanto documenti già esistenti: possono essere richiesti anche documenti da elaborare ex novo, purché la domanda sia specifica, pertinente e proporzionata. Il giudice nazionale deve quindi bilanciare l’asimmetria informativa tipica delle cause antitrust con gli oneri e i diritti della parte onerata della produzione.

Rinvio pregiudiziale sull’estensione dell’obbligo di divulgazione delle prove nelle azioni risarcitorie antitrust: se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 consenta di imporre anche la creazione ex novo di documenti mediante aggregazione o classificazione di dati già in possesso della parte.

La questione giuridica

Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che la divulgazione delle prove rilevanti riguarda solo documenti già esistenti e rientranti nel controllo del convenuto o di un terzo, oppure comprenda anche documenti da creare ex novo mediante aggregazione o classificazione di informazioni, conoscenze o dati già in possesso della parte destinataria della richiesta.

Principio di diritto

L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che la nozione di prove rilevanti "nel controllo" del convenuto o di un terzo comprende anche elementi di prova da creare ex novo mediante aggregazione o classificazione di dati, informazioni o conoscenze già in loro possesso; tuttavia, il giudice nazionale deve autorizzare tale divulgazione solo entro i limiti di specificità, pertinenza, necessità e proporzionalità fissati dall’articolo 5, paragrafi 2 e 3, tenendo conto degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali delle parti e dei terzi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (CE) n. 1206/2001
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Divulgazione delle prove nelle azioni risarcitorie antitrust: documenti già esistenti e documenti da creare ex novo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dallo Juzgado de lo Mercantil n. 7 de Barcelona nell’ambito di un’azione di risarcimento danni contro alcuni costruttori di autocarri, in seguito alla decisione della Commissione relativa al cartello degli autocarri. Il tema centrale è l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE sulla divulgazione delle prove nelle azioni per il risarcimento del danno da violazioni del diritto della concorrenza.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti nel procedimento principale avevano acquistato autocarri potenzialmente rientranti nell’ambito dell’infrazione accertata dalla Commissione con decisione C(2016) 4673 final, relativa a un’intesa sui prezzi e sugli aumenti dei prezzi lordi nel SEE. Essi chiedevano al giudice spagnolo l’accesso a elementi di prova detenuti dalle convenute, sostenendo che fossero necessari per quantificare l’aumento artificioso dei prezzi, anche mediante confronto tra prezzi raccomandati prima, durante e dopo il periodo dell’intesa.

Le convenute sostenevano che alcuni documenti richiesti non esistevano già in forma pronta, ma avrebbero dovuto essere creati mediante aggregazione e classificazione di dati in loro possesso; ciò comporterebbe, a loro avviso, un onere eccessivo e contrario al principio di proporzionalità.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 consenta di ordinare la divulgazione solo di documenti già esistenti e rientranti nel controllo della parte destinataria della richiesta, oppure anche di documenti da creare ex novo a partire da informazioni, conoscenze o dati già disponibili presso tale parte.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 5 della direttiva 2014/104, sui poteri di divulgazione delle prove;
  • l’articolo 2, punti 13 e 17, della medesima direttiva, sulle nozioni di "prove" e "informazioni preesistenti";
  • l’articolo 21 e l’articolo 22 della direttiva, sull’attuazione e sull’applicazione temporale;
  • i considerando 6, 14, 15, 16, 28 e 39 della direttiva, che evidenziano l’asimmetria informativa e la necessità di strumenti efficaci di disclosure;
  • l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, alla base dell’infrazione accertata;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Applicabilità temporale della direttiva

Prima di esaminare il merito, la Corte precisa che l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, non è una disposizione sostanziale, ma procedurale. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, essa si applica alle azioni per il risarcimento del danno introdotte dopo il 26 dicembre 2014.

Poiché il ricorso principale è stato proposto il 25 marzo 2019, la disposizione è applicabile ratione temporis alla controversia.

Ragionamento della Corte

La Corte interpreta la nozione di prove "che rientrano nel controllo" del convenuto o di un terzo in modo funzionale agli obiettivi della direttiva. La lettura letterale, sistematica e teleologica conduce a ritenere che il riferimento non sia limitato ai documenti già esistenti in forma materiale.

In particolare:

  • l’articolo 2, punto 13, definisce le "prove" in termini ampi, includendo tutti i mezzi di prova ammissibili, senza distinguere tra documenti già esistenti e documenti da elaborare;
  • i considerando 14, 15 e 16 mostrano che la direttiva mira a superare l’asimmetria informativa nelle azioni antitrust e a consentire richieste anche per categorie di prove definite in modo preciso;
  • l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, presuppone che la richiesta possa avere un contenuto anche più ampio della mera consegna di documenti preesistenti, poiché il giudice deve valutare la specificità, la portata, i costi e la proporzionalità della divulgazione.

La Corte osserva che escludere in assoluto i documenti da creare ex novo indebolirebbe l’effettività dell’azione risarcitoria privata, compromettendo l’obiettivo della direttiva di rendere più efficace l’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Tuttavia, tale interpretazione non può trasformarsi in un onere eccessivo o in una sostituzione dell’attore nella prova del danno: il controllo giudiziale resta rigoroso e deve evitare richieste generiche o sproporzionate.

Ponderazione e limiti

La Corte sottolinea che il giudice nazionale deve applicare in concreto i criteri dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3:

  • la richiesta deve riguardare elementi di prova o categorie di prove definiti nel modo più preciso e circoscritto possibile;
  • la divulgazione deve essere limitata a quanto proporzionato;
  • occorre considerare gli interessi legittimi di tutte le parti e dei terzi;
  • vanno valutati la portata, i costi e l’eventuale riservatezza delle informazioni;
  • il giudice deve verificare che la richiesta non si traduca in una generica ricerca di informazioni né in un onere sproporzionato per il destinatario.

Dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che la nozione di prove rilevanti nel controllo del convenuto o di un terzo comprende anche elementi di prova da creare ex novo mediante aggregazione o classificazione di dati, informazioni o conoscenze già in loro possesso, ma solo nel rigoroso rispetto dei limiti di pertinenza, proporzionalità e necessità stabiliti dai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

Principio affermato

La pronuncia conferma un’interpretazione ampia e funzionale della disclosure probatoria nelle cause risarcitorie antitrust: la direttiva 2014/104 non si limita ai documenti già esistenti, ma consente anche di ordinare la produzione di elaborazioni documentali nuove, purché la domanda sia circoscritta e il bilanciamento degli interessi resti sotto il controllo del giudice nazionale.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzarisarcimento del danno antitrustistruzione probatoriadivulgazione delle proveazioni follow-on

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