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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-203/21

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2022. — Procedimento penale a carico di DELTA STROY 2003. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okrazhen sad - Burgas. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione‑quadro 2005/212/GAI – Applicabilità – Irrogazione di una sanzione pecuniaria a una persona giuridica per il mancato pagamento di debiti fiscali – Nozione di “confisca” – Articoli 48, 49 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sanzioni a carattere penale – Principi di presunzione d’innocenza, di legalità e di proporzionalità dei reati e delle pene – Diritti della difesa – Irrogazione di una sanzione penale a una persona giuridica per un reato commesso dal rappresentante di tale persona giuridica – Procedimento penale parallelo non concluso contro detto rappresentante – Proporzionalità. — Causa C-203/21

Giurisprudenza europea62021CJ0203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che la misura bulgara in esame rientri nella nozione di confisca di cui alla decisione quadro 2005/212/GAI. Ha invece ritenuto applicabile la Carta perché si trattava di una sanzione penale connessa alla riscossione dell’IVA. La normativa nazionale è stata giudicata incompatibile con l’articolo 48 della Carta, in quanto consente di punire la persona giuridica senza che il reato presupposto sia stato definitivamente accertato e senza che la società possa difendersi su tale punto.

Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con la Carta di una sanzione penale irrogata a una persona giuridica prima dell’accertamento definitivo del reato imputato al suo rappresentante, e sulla natura della misura rispetto alla confisca.

La questione giuridica

Se gli articoli 4 e 5 della decisione quadro 2005/212/GAI e l’articolo 49 della Carta ostino a una normativa nazionale che consente di infliggere a una persona giuridica una sanzione commisurata al profitto di un reato non ancora definitivamente accertato, in pendenza del procedimento penale parallelo contro la persona fisica autrice materiale; e, in sostanza, se una simile disciplina violi il principio di legalità e le garanzie difensive, in particolare la presunzione di innocenza, quando la persona giuridica non può contestare la sussistenza del reato presupposto.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che l’articolo 48 della Carta osta a una normativa nazionale che consenta di irrogare a una persona giuridica una sanzione penale fondata sul reato ascritto al suo rappresentante o amministratore, se tale reato non è ancora stato definitivamente accertato e la persona giuridica non ha avuto la possibilità effettiva di contestarne la sussistenza. Inoltre, una sanzione di questo tipo non costituisce una "confisca" ai sensi della decisione quadro 2005/212/GAI, poiché il legislatore dell’Unione distingue le misure di confisca dalle sanzioni pecuniarie.

Norme richiamate

  • Decisione quadro 2005/212/GAI
  • Decisione quadro 2005/214/GAI
  • Direttiva 2014/42/UE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6 TUE
  • Articolo 7 CEDU
  • Articolo 6, paragrafo 2, CEDU

Sanzione penale a carico della persona giuridica per un reato IVA non ancora definitivamente accertato

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Okrazhen sad – Burgas, riguarda una disciplina bulgara che consente di infliggere a una persona giuridica una sanzione pecuniaria di natura penale quando un suo rappresentante o amministratore avrebbe commesso un reato fiscale, pur in pendenza del procedimento penale parallelo contro la persona fisica. La Corte esamina innanzitutto se la misura possa essere qualificata come confisca e, in caso contrario, se essa rispetti le garanzie della Carta, in particolare la presunzione di innocenza e i diritti della difesa.

Fatti e procedimento principale

ZK, amministratrice e rappresentante della società DELTA STROY 2003 EOOD, era accusata di evasione di debiti IVA ai sensi dell’articolo 255, paragrafo 1, punti 2 e 3, del codice penale bulgaro. Parallelamente, il pubblico ministero aveva chiesto di irrogare alla società, sulla base degli articoli 83a e seguenti dello Zann, una sanzione pecuniaria pari al vantaggio patrimoniale derivante dal reato contestato alla rappresentante. Il giudice del rinvio ha osservato che il procedimento contro la persona fisica non era ancora definito e che la normativa nazionale non prevedeva la sospensione del procedimento contro la persona giuridica in attesa dell’esito del primo.

Normativa dell’Unione richiamata

La Corte richiama principalmente:

  • la decisione quadro 2005/212/GAI, in particolare gli articoli 1, 2, 4 e 5;
  • la decisione quadro 2005/214/GAI, articolo 1, lettera b), che distingue la sanzione pecuniaria dagli ordini di confisca;
  • la direttiva 2014/42/UE, articolo 2, punto 4, e articolo 14, paragrafo 1, che sostituisce alcuni elementi della decisione quadro 2005/212;
  • la Carta, in particolare gli articoli 48, 49 e 52, paragrafo 3, oltre all’articolo 51, paragrafo 1, per l’applicabilità;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio.

Prima verifica: non si tratta di una confisca

La Corte esclude anzitutto che la misura prevista dallo Zann sia una confisca ai sensi della decisione quadro 2005/212 e della direttiva 2014/42. La nozione di confisca riguarda la privazione definitiva di un bene in relazione a un reato e presuppone un collegamento diretto con il provento o con lo strumento del reato. La sanzione bulgara, invece, è una sanzione pecuniaria autonoma, che può essere superiore, inferiore o persino estranea al valore del vantaggio economico, e non si limita a colpire beni illecitamente acquisiti. Di conseguenza, la decisione quadro 2005/212 non è applicabile alla controversia e non occorre interpretarne gli articoli 4 e 5.

Applicabilità della Carta e rilievo dell’articolo 48

La Corte rileva che il procedimento in questione attua il diritto dell’Unione, poiché concerne la repressione di condotte in materia di IVA e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Trattandosi inoltre di una sanzione che presenta carattere penale, trovano applicazione gli articoli 48 e 52, paragrafo 3, della Carta. La Corte precisa che, anche se il giudice nazionale aveva evocato l’articolo 49 della Carta, il nucleo del problema riguarda in realtà la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, espressamente garantiti dall’articolo 48.

Ragionamento della Corte sulla violazione dell’articolo 48 della Carta

La Corte osserva che, secondo la normativa bulgara, il giudice investito della richiesta di sanzione nei confronti della persona giuridica non può verificare compiutamente se il reato presupposto sia stato effettivamente commesso, perché tale accertamento spetta al procedimento penale separato contro la persona fisica. Inoltre, la società non dispone di un rimedio giurisdizionale effettivo che le consenta di contestare la sussistenza del reato, mentre la riapertura del procedimento è solo eccezionale e non equivale a un ricorso pieno sul merito.

Questa impostazione comporta che la persona giuridica possa essere condannata in via definitiva per un reato attribuito a un’altra persona senza poter discutere la base stessa dell’accusa. Una simile costruzione processuale arreca, secondo la Corte, un pregiudizio manifestamente sproporzionato alla presunzione di innocenza e ai diritti della difesa. La finalità di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e garantire una corretta riscossione dell’IVA non è sufficiente a giustificare un sacrificio così intenso delle garanzie fondamentali.

Dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 48 della Carta osta a una normativa nazionale che consenta di irrogare a una persona giuridica una sanzione penale per un reato di cui sarebbe responsabile una persona fisica che la rappresenta o per conto della quale può contrarre obblighi, quando a tale persona giuridica non sia stata data la possibilità di contestare la sussistenza del reato. La seconda questione non viene esaminata, perché assorbita dalla risposta alla prima.

Come è indicizzato

Materiediritto penale dell’unioneconfisca e sanzioni pecuniarietutela dei diritti della difesapresunzione di innocenzaiva e repressione delle frodi fiscali

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