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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-211/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 novembre 2022. — Commissione europea contro Valencia Club de Fútbol, SAD. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Garanzia di Stato concessa da un ente pubblico – Prestiti a favore di tre società calcistiche della Comunità di Valencia (Valencia CF, Hércules CF e Elche CF) – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Annullamento della decisione nella parte in cui riguarda il Valencia CF – Nozione di “vantaggio” – Valutazione dell’esistenza di un vantaggio – Comunicazione sulle garanzie – Interpretazione – Obbligo di diligenza incombente alla Commissione europea – Onere della prova – Snaturamento. — Causa C-211/20 P

Giurisprudenza europea62020CJ0211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione sugli aiuti di Stato concessi al Valencia CF mediante garanzia pubblica. La Corte ribadisce che la Commissione, quando applica la propria comunicazione sulle garanzie, deve seguire l’ordine dei metodi di valutazione ivi previsto e motivare adeguatamente l’assenza di riferimenti di mercato. Non basta constatare che l’impresa era in difficoltà per escludere automaticamente l’esistenza di un prezzo di mercato comparabile.

Aiuti di Stato e garanzie pubbliche: la Corte conferma l’annullamento della decisione della Commissione nella parte relativa al Valencia CF, ritenendo errata la qualificazione del vantaggio e insufficiente la motivazione della verifica sul premio di garanzia e sul prezzo di mercato di un prestito comparabile.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nell’annullare la decisione della Commissione sugli aiuti di Stato concessi mediante garanzia pubblica, in particolare: (i) nell’interpretare la nozione di vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; (ii) nel ritenere che la Commissione non avesse rispettato la comunicazione sulle garanzie e il proprio obbligo di diligenza; (iii) nel valutare l’onere della prova e l’eventuale snaturamento dei fatti.

Principio di diritto

In materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, la Commissione è vincolata dalla propria comunicazione sulle garanzie e deve, prima di ricorrere al tasso di riferimento, verificare in modo diligente se esista un parametro di mercato per il premio di garanzia e, in mancanza, un prezzo di mercato di un prestito simile non garantito; non può presumere, sulla sola base della difficoltà finanziaria dell’impresa, che tali riferimenti di mercato non esistano. Poiché la Commissione non ha dimostrato adeguatamente l’assenza di elementi di mercato rilevanti né ha usato in modo sufficiente i propri poteri istruttori, il Tribunale ha correttamente annullato la decisione impugnata nella parte relativa al Valencia CF; l’impugnazione è quindi respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 169 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie

Aiuti di Stato mediante garanzia pubblica al Valencia CF

La pronuncia riguarda un ricorso per impugnazione proposto dalla Commissione avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato, per la parte relativa al Valencia CF, la decisione 2017/365 sugli aiuti di Stato concessi dalla Generalitat Valenciana sotto forma di garanzie su prestiti bancari. La controversia si inserisce nel settore degli aiuti di Stato e nella valutazione del vantaggio economico derivante da una garanzia pubblica.

Parti e contesto del procedimento

La Commissione europea è ricorrente in impugnazione. Il Valencia Club de Fútbol SAD è la controparte, già ricorrente in primo grado. Il Regno di Spagna è intervenuto in primo grado. La Commissione chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale nella parte relativa alla misura 1 del finanziamento garantito.

Normativa e comunicazione sulle garanzie richiamate

La Corte richiama l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE sulla nozione di aiuto di Stato, l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE sul procedimento di indagine formale, nonché le disposizioni processuali dell’articolo 256 TFUE, degli articoli 58 dello Statuto e 168, 169, 184, 138 e 140 del regolamento di procedura. Elemento centrale è la comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 CE agli aiuti concessi sotto forma di garanzie, in particolare i punti 2.2, 3.1, 3.2, 3.6, 4.1 e 4.2. La Corte valorizza tali disposizioni come norme di condotta autolimitative per la Commissione.

Fatti essenziali

L’Instituto Valenciano de Finanzas aveva concesso alla Fundación Valencia una garanzia per un prestito di 75 milioni di euro destinato all’acquisto della maggioranza delle azioni del Valencia CF; in seguito la garanzia fu incrementata di 6 milioni di euro per coprire ulteriori costi e oneri derivanti dal mancato rimborso. La Commissione ha ritenuto che le misure 1 e 4 costituissero aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno e ne ha ordinato il recupero.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale aveva annullato la decisione della Commissione per le misure relative al Valencia CF, ritenendo che l’istituzione non avesse dimostrato correttamente l’esistenza di un vantaggio economico. In particolare, aveva ritenuto insufficiente la dimostrazione dell’assenza di un parametro di mercato per il premio di garanzia e criticato il ricorso al tasso di riferimento senza una verifica adeguata delle alternative di mercato.

Questione centrale davanti alla Corte

La Corte esamina se il Tribunale abbia erroneamente interpretato la decisione controversa e la comunicazione sulle garanzie, se abbia imposto alla Commissione un onere della prova e un obbligo di diligenza eccessivi, e se vi sia stato snaturamento dei fatti.

Ricevibilità dell’impugnazione

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Valencia CF. Ricorda che l’impugnazione è ricevibile quando indica con precisione i punti contestati e i motivi di diritto, e che è consentito contestare in diritto l’interpretazione o l’applicazione della normativa effettuata dal Tribunale. Inoltre, la violazione della comunicazione sulle garanzie pone una questione di diritto, poiché la Commissione è vincolata dalle norme di comportamento che essa stessa adotta.

Interpretazione della comunicazione sulle garanzie: ordine dei metodi di calcolo

La Corte afferma che la comunicazione sulle garanzie stabilisce una vera e propria gerarchia tra i metodi di valutazione dell’elemento di aiuto:

  • in primo luogo, occorre verificare se il premio di garanzia corrisponda a un parametro di mercato per garanzie analoghe;
  • solo se tale parametro non esiste, si passa al confronto con il prezzo di mercato di un prestito simile non garantito;
  • il ricorso al tasso di riferimento è consentito solo in mancanza di un tasso di interesse di mercato.

Di conseguenza, la Commissione non dispone di un margine illimitato nella scelta del metodo, ma deve rispettare l’ordine imposto dalla propria comunicazione.

Vantaggio economico e obbligo di istruttoria

La Corte ribadisce che, quando si applica il criterio dell’operatore privato, la Commissione deve provare che le condizioni di mercato non avrebbero consentito alla beneficiaria di ottenere un vantaggio analogo. Deve svolgere una valutazione globale, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti, e condurre il procedimento in modo diligente e imparziale, disponendo degli elementi più completi e attendibili possibili.

Tuttavia, la Corte precisa anche che la Commissione non è tenuta a ricercare d’ufficio, senza indizi, tutte le informazioni eventualmente pertinenti. Nel caso concreto, però, una volta constatato che la decisione controversa non dimostrava in modo sufficiente l’assenza di un parametro di mercato per il premio di garanzia e del prezzo di un prestito simile non garantito, il Tribunale poteva correttamente ritenere che la Commissione non avesse assolto il proprio obbligo istruttorio.

Snaturamento dei fatti

La Corte esclude lo snaturamento. La Commissione non ha indicato con precisione elementi del fascicolo che dimostrassero manifestamente che il Tribunale avesse travisato la prova. Inoltre, le osservazioni della FV non coprivano specificamente la questione del prezzo di mercato di un prestito simile non garantito, ma solo quella dell’esistenza di garanzie comparabili.

Decisione finale

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Ne consegue la conferma dell’annullamento della decisione della Commissione nella parte relativa al Valencia CF. La Commissione è condannata alle spese, mentre il Regno di Spagna sopporta le proprie.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statogaranzie pubblichecalcolo del vantaggio economicoonere della prova nel contenzioso uesettore calcistico

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