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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-385/21

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 novembre 2022. — Zenith Media Communications SRL contro Consiliul Concurenţei. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101 TFUE – Sanzione inflitta dall’autorità nazionale garante della concorrenza – Determinazione dell’importo dell’ammenda – Presa in considerazione del fatturato indicato nel conto profitti e perdite – Domanda diretta a che l’autorità nazionale garante della concorrenza tenga conto di un fatturato diverso – Rifiuto opposto dall’autorità garante della concorrenza – Situazione economica reale dell’impresa interessata – Principio di proporzionalità. — Causa C-385/21

Giurisprudenza europea62021CJ0385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale rumeno, ha chiarito che, nel calcolo dell’ammenda per un’intesa vietata dall’articolo 101 TFUE, l’autorità nazionale garante della concorrenza non può essere rigidamente vincolata al fatturato indicato nel conto profitti e perdite se l’impresa offre prova precisa e documentata che quel dato non corrisponde alla sua reale situazione economica. Il principio di proporzionalità impone infatti una valutazione concreta del fatturato rilevante, per assicurare una sanzione effettiva, dissuasiva ma non eccedente quanto necessario. La Corte ha quindi dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione una normativa o prassi nazionale che impedisca tale verifica.

Determinazione dell’ammenda antitrust: il fatturato da prendere a base del calcolo non può essere automaticamente quello del conto profitti e perdite se l’impresa dimostra, con elementi precisi e documentati, che non riflette la reale situazione economica.

La questione giuridica

Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 101 TFUE, letti alla luce del principio di proporzionalità, ostino a una normativa o prassi nazionale che imponga all’autorità nazionale garante della concorrenza di calcolare l’ammenda esclusivamente sul fatturato risultante dal conto profitti e perdite, senza poter verificare se tale fatturato rispecchi la reale situazione economica dell’impresa e senza poter considerare un diverso importo; e se, in particolare, l’autorità debba tener conto soltanto delle commissioni di intermediazione di un agente e non anche degli importi rifatturati ai clienti finali.

Principio di diritto

In materia di sanzioni per violazione dell’articolo 101 TFUE, gli Stati membri possono scegliere il regime sanzionatorio, ma l’autorità nazionale garante della concorrenza deve poter verificare, sulla base di elementi precisi e documentati forniti dall’impresa, se il fatturato risultante dal conto profitti e perdite non rifletta la reale situazione economica; se ciò è dimostrato, l’ammenda deve essere calcolata su un diverso importo idoneo a riflettere tale realtà. Una norma o prassi che vincoli in ogni caso l’autorità al solo dato contabile, impedendo ogni verifica, viola il principio di proporzionalità e compromette l’effettiva applicazione dell’articolo 101 TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 101 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Quarta direttiva 78/660/CEE

Determinazione dell’ammenda antitrust e fatturato rilevante

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) in una controversia tra Zenith Media Communications SRL e il Consiliul Concurenţei, concernente la legittimità dell’ammenda inflitta per partecipazione a un’intesa vietata dall’articolo 101 TFUE. Il nodo della causa è se, ai fini del calcolo della sanzione, l’autorità nazionale debba attenersi automaticamente al fatturato risultante dal conto profitti e perdite oppure possa e debba verificare se tale dato rifletta davvero la situazione economica dell’impresa.

Fatti e procedimento principale

Il Consiliul Concurenţei aveva constatato che varie imprese del settore pubblicitario, tra cui la ricorrente, avevano partecipato a un’infrazione unica e continuata finalizzata all’eliminazione dal mercato rumeno di agenzie concorrenti. Alla Zenith Media Communications SRL era stata inflitta un’ammenda pari al 2,52% del fatturato risultante dal conto profitti e perdite relativo al 2013.

La società aveva sostenuto che, essendo un intermediario tra inserzionisti e fornitori di servizi pubblicitari, il suo vero fatturato fosse costituito solo dalle commissioni percepite, mentre gli importi riscossi dagli inserzionisti e versati ai prestatori di servizi non avrebbero dovuto essere considerati come ricavi propri. Secondo la ricorrente, l’autorità e i giudici nazionali avevano così applicato un dato contabile non corrispondente alla realtà economica, con conseguente violazione del principio di proporzionalità.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sull’obbligo di leale cooperazione;
  • l’articolo 101 TFUE, in materia di intese restrittive della concorrenza;
  • il regolamento (CE) n. 1/2003, segnatamente gli articoli 3, 5, 23, paragrafo 2, e 35, paragrafo 1;
  • la quarta direttiva 78/660/CEE, per il rilievo contabile del fatturato nel conto profitti e perdite.

Sul piano interno, la decisione menziona la legge rumena sulla concorrenza e le istruzioni nazionali per l’individualizzazione delle sanzioni, che facevano riferimento al fatturato totale risultante dai conti annuali.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il diritto dell’Unione imponga all’autorità nazionale di:

  • interpretare la disciplina nazionale sul calcolo dell’ammenda in modo conforme al principio di proporzionalità;
  • verificare se il fatturato iscritto nel conto profitti e perdite rappresenti fedelmente la realtà economica dell’impresa;
  • escludere una prassi che obblighi a considerare sempre il fatturato contabile, includendo anche importi meramente rifatturati a terzi, anziché soltanto le commissioni dell’intermediario;
  • poter correggere il dato contabile quando l’impresa dimostri che esso non corrisponde al suo reale volume d’affari.

Ricevibilità

La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Consiglio per la concorrenza. Precisa che il giudice del rinvio non le chiedeva di interpretare il diritto nazionale né di pronunciarsi sui fatti, ma di fornire criteri di diritto dell’Unione per valutare il vincolo derivante dal fatturato contabile nel calcolo dell’ammenda. Le questioni sono quindi rilevanti e sufficientemente supportate dagli elementi di fatto e di diritto indicati nell’ordinanza di rinvio.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, devono designare autorità garanti della concorrenza in grado di assicurare l’effettiva applicazione dell’articolo 101 TFUE. In base all’articolo 5 del regolamento, tali autorità possono infliggere ammende o altre sanzioni previste dal diritto nazionale.

Da ciò deriva che, pur rimanendo liberi di scegliere il sistema sanzionatorio, gli Stati membri devono rispettare i principi di effettività e proporzionalità e non possono adottare regole o prassi che rendano impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione. In materia di sanzioni, il principio di proporzionalità impone che la pena sia commisurata alla gravità dell’infrazione e alle circostanze concrete del caso.

La Corte collega inoltre la nozione di fatturato alla reale capacità economica dell’impresa: il fatturato è il valore delle vendite di beni o servizi e normalmente riflette la situazione economica dell’operatore. Tuttavia, proprio per evitare che una sanzione risulti sproporzionata, l’autorità nazionale deve poter esaminare elementi precisi e documentati presentati dall’impresa quando questi dimostrino che il dato del conto profitti e perdite non corrisponde alla realtà economica.

Nel caso di specie, se la società agisce effettivamente come agente e percepisce solo commissioni, l’autorità deve poter verificare tale circostanza e valutare perché l’impresa non abbia eventualmente rettificato il fatturato contabile. Solo così si assicura una sanzione al tempo stesso dissuasiva e proporzionata.

La Corte respinge l’argomento del Consiglio per la concorrenza secondo cui la necessità di prevedibilità e l’uso di criteri oggettivi giustificherebbero un vincolo assoluto al dato contabile. La prevedibilità è garantita dalle norme che consentono alle imprese di conoscere il tetto massimo dell’ammenda e i criteri applicabili, ma non può tradursi nell’impossibilità di correggere un fatturato contabile manifestamente non rappresentativo della realtà economica.

Decisione e principio affermato

La Corte dichiara che l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 101 TFUE, letti alla luce del principio di proporzionalità, ostano a una normativa o prassi nazionale che imponga, in ogni caso, di calcolare l’ammenda sul solo fatturato indicato nel conto profitti e perdite, senza consentire all’autorità nazionale di esaminare elementi precisi e documentati forniti dall’impresa per dimostrare che tale fatturato non riflette la sua reale situazione economica.

Di conseguenza, quando tale dimostrazione riesca, l’autorità deve tener conto di un diverso importo di fatturato che rappresenti correttamente la realtà economica dell’impresa.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori e i difensori, la sentenza conferma che, nel contenzioso antitrust nazionale, il dato contabile non è intangibile ai fini sanzionatori. Se l’impresa è in grado di documentare che il conto economico include importi transitori o di mero passaggio, l’autorità deve valutarli e non può applicare meccanicamente il fatturato civilistico come base dell’ammenda. Questo è particolarmente rilevante per modelli di business intermediari, agenzie e mandatari, dove la distinzione tra ricavi propri e somme incassate per conto terzi può incidere in modo decisivo sul livello della sanzione.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzasanzioni amministrativeammende antitrustproporzionalitàcontabilità societaria

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