Corte di giustizia, Sentenza C-278/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 novembre 2022. — Dansk Akvakultur contro Miljø- og Fødevareklagenævnet. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafo 3 – Valutazione di un progetto che può avere incidenze su un sito protetto – Obbligo di valutazione – Prosecuzione dell’attività economica di un impianto già autorizzato in fase di progetto, a condizioni invariate, nel caso in cui l’autorizzazione sia stata concessa a seguito di una valutazione incompleta. — Causa C-278/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che una prosecuzione identica di un'attività già autorizzata non costituisce, di regola, un nuovo progetto da assoggettare a valutazione di incidenza. Se però l'autorizzazione iniziale era stata concessa su una valutazione incompleta e il diritto nazionale impone una nuova autorizzazione, quest'ultima deve essere preceduta da una nuova valutazione conforme all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat. La Corte ha inoltre stabilito che le valutazioni intermedie su piani di gestione o Natura 2000 possono essere prese in considerazione solo se pertinenti e sufficientemente complete, precise e definitive.
Rinvio pregiudiziale sull'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat alla prosecuzione di un impianto di allevamento ittico già autorizzato, in presenza di una precedente valutazione incompleta e di una nuova autorizzazione interna.
La questione giuridica
Se la prosecuzione, a condizioni invariate, dell'attività di un impianto già autorizzato in fase di progetto debba essere sottoposta a nuova valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43 quando la precedente valutazione aveva considerato solo l'impatto individuale del progetto e non gli effetti cumulativi con altri progetti; se sia rilevante che nel frattempo un piano nazionale di gestione del bacino idrografico consideri gli allevamenti ittici nella zona; e se, in caso di nuova valutazione, debbano essere considerati anche i limiti e i dati contenuti in tale piano e in un piano Natura 2000.
Principio di diritto
La prosecuzione, senza modifiche, di un'attività già autorizzata in fase di progetto non richiede in linea di principio una nuova valutazione di incidenza ex articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43; tuttavia, se l'autorizzazione originaria si fondava su una valutazione incompleta, limitata al progetto considerato isolatamente e non ai suoi effetti cumulativi, e il diritto interno impone una nuova autorizzazione per proseguire l'attività, tale nuova autorizzazione deve essere preceduta da una valutazione conforme alla direttiva. Nell'accertare se serva una nuova valutazione e nel compierla, l'autorità deve tener conto di eventuali valutazioni intermedie pertinenti, come quelle relative a piani di gestione o piani Natura 2000, solo se le loro constatazioni sono complete, precise e definitive; resta comunque necessario considerare tutti gli elementi esistenti alla data della decisione, inclusi gli effetti prodotti dal progetto dal momento dell'autorizzazione iniziale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 92/43/CEE
- Articolo 6, paragrafi 1-3, direttiva 92/43/CEE
- Direttiva 2011/92/UE
- Direttiva 85/337/CEE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
Prosecuzione di un impianto di allevamento ittico e valutazione di incidenza ex direttiva Habitat
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Østre Landsret (Danimarca) in materia di tutela di un sito Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Il caso concerne la prosecuzione dell'attività di un impianto di allevamento ittico dell'AquaPri A/S, già autorizzato, e la questione se fosse necessaria una nuova valutazione ambientale ai fini del rilascio di una ulteriore autorizzazione prevista dal diritto danese.
Fatti e procedimento principale
L'impianto dell'AquaPri si trova nella baia di Småland, vicino a un sito Natura 2000. L'attività consiste nell'allevamento di trote iridee e comporta emissioni di azoto, fosforo, rame e antibiotici. Il progetto iniziale fu autorizzato nel 1999; nel 2006 fu poi chiesto un incremento delle emissioni di azoto, autorizzato il 27 ottobre 2006.
La controversia nasce perché tale autorizzazione del 2006, secondo la commissione di ricorso danese, era viziata: la valutazione aveva riguardato solo l'impatto individuale del progetto e non gli effetti cumulativi con altri impianti vicini. Inoltre, la prosecuzione dell'attività era stata subordinata, in base al diritto interno, a una nuova domanda di autorizzazione entro il 15 marzo 2014. Con decisione del 16 dicembre 2014 l'autorità competente concesse la nuova autorizzazione, ritenendo invariata la quantità di azoto rispetto al 2006 e valorizzando anche un successivo piano nazionale di gestione del bacino idrografico 2015-2021. La commissione di ricorso annullò però tale decisione nel 2018.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il decimo considerando della direttiva 92/43/CEE;
- l'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 92/43/CEE;
- la normativa danese di recepimento, in particolare la legge sulla tutela dell'ambiente, il decreto habitat e il decreto relativo all'autorizzazione delle attività elencate;
- la giurisprudenza precedente in materia di nozione di "progetto" e di valutazione di incidenza, tra cui Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, Coöperatie Mobilisation for the Environment, Grüne Liga Sachsen, Holohan, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, Friends of the Irish Environment, nonché Commissione/Irlanda (centrale eolica di Derrybrien).
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se la prosecuzione a condizioni immutate di un impianto già autorizzato debba essere sottoposta a nuova valutazione ex articolo 6, paragrafo 3, quando la valutazione originaria era incompleta perché non considerava gli effetti cumulativi;
- se sia rilevante che nel frattempo un piano nazionale di gestione del bacino idrografico abbia già preso in considerazione gli allevamenti ittici della zona;
- se, in presenza di una nuova valutazione, debbano essere considerati i limiti di emissione e le informazioni contenute nel piano di gestione e nel piano Natura 2000.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ricorda che l'articolo 6, paragrafo 3, si applica a qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso alla gestione del sito che possa avere incidenze significative sul sito, da solo o congiuntamente ad altri piani e progetti. La valutazione deve essere "opportuna", cioè completa e idonea a identificare e valutare tutti gli aspetti che possono pregiudicare gli obiettivi di conservazione del sito.
Tuttavia, l'obbligo riguarda solo la presenza di un piano o progetto. Se un'attività già autorizzata viene semplicemente proseguita alle stesse condizioni, in linea di principio non c'è un nuovo progetto. La prosecuzione diventa un progetto distinto soltanto se manca continuità e identità con l'attività autorizzata, tenendo conto della natura dell'attività, del luogo e delle modalità di esecuzione.
Nel caso di specie la prosecuzione era, in linea di principio, identica all'attività già autorizzata; dunque non richiedeva automaticamente una nuova valutazione. Però la Corte osserva che la precedente autorizzazione era stata rilasciata in violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, perché la valutazione non aveva considerato gli effetti cumulativi. Se il diritto interno impone una nuova autorizzazione per continuare l'attività, tale nuova autorizzazione deve essere preceduta da una valutazione conforme alla direttiva.
Ragionamento della Corte sulla seconda e terza questione
La Corte afferma che, per stabilire se una nuova autorizzazione debba essere preceduta da una nuova valutazione, e per svolgere tale valutazione, l'autorità deve prendere in considerazione eventuali valutazioni intermedie pertinenti, come quelle svolte prima dell'adozione di un piano di gestione del bacino idrografico o di un piano Natura 2000. Ciò vale solo se tali valutazioni contengono constatazioni, valutazioni e conclusioni complete, precise e definitive.
La Corte precisa inoltre che queste valutazioni pregresse non esonerano l'autorità dal considerare tutti gli elementi esistenti al momento della nuova decisione, incluse le incidenze già prodotte dal progetto dal momento dell'autorizzazione iniziale. Il controllo deve infatti escludere qualsiasi ragionevole dubbio scientifico sulla mancanza di effetti pregiudizievoli significativi sul sito, in applicazione anche del principio di precauzione.
Decisione della Corte
La Corte risponde che:
- la prosecuzione, a condizioni invariate, di un impianto già autorizzato non è, in linea di principio, soggetta a una nuova valutazione ex articolo 6, paragrafo 3;
- tuttavia, se l'autorizzazione originaria era stata preceduta da una valutazione incompleta e il diritto interno impone una nuova autorizzazione, quest'ultima deve essere preceduta da una nuova valutazione conforme alla direttiva;
- nel determinare se serva tale nuova valutazione e nel compierla, occorre tener conto di valutazioni intermedie pertinenti, purché complete, precise e definitive.
Principi utili per la pratica
Per operatori economici e difensori, la sentenza chiarisce che:
- una mera continuità dell'attività non basta, di per sé, a imporre una nuova valutazione di incidenza;
- se però l'autorizzazione originaria è viziata e il diritto nazionale prevede una nuova autorizzazione, la valutazione ex articolo 6, paragrafo 3, va rinnovata;
- piani di bacino e piani Natura 2000 successivi possono incidere sull'istruttoria, ma solo se supportati da analisi scientifiche complete e definitive;
- la mancanza di una corretta valutazione iniziale può imporre allo Stato membro di adottare misure correttive e, in ipotesi, esporlo a responsabilità per i danni causati all'operatore.
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