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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-414/21

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 10 novembre 2022. — VP CAPITAL NV contro Belgische Staat. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie. — Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Articoli 49 e 54 TFUE – Trasferimento della sede statutaria di una società in uno Stato membro diverso da quello in cui la società è stata costituita – Recupero delle riduzioni di valore registrate prima del trasferimento – Esenzione – Comparabilità delle situazioni. — Causa C-414/21

Giurisprudenza europea62021CJ0414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato un rinvio pregiudiziale belga sulla tassazione, in Belgio, del recupero di riduzioni di valore su partecipazioni registrate da VP Capital quando la società era ancora residente in Lussemburgo. Ha ritenuto che la disciplina belga non osti alla libertà di stabilimento, poiché la società che trasferisce la sede statutaria non si trova in una situazione comparabile a quella di una società già soggetta alla competenza fiscale belga nel periodo in cui le riduzioni di valore sono state contabilizzate. Ne deriva che il diverso trattamento fiscale non integra, in questo caso, una restrizione vietata dall’articolo 49 TFUE.

Libertà di stabilimento e trattamento fiscale dei recuperi di riduzioni di valore su partecipazioni dopo il trasferimento della sede statutaria in Belgio

La questione giuridica

Se l’articolo 49 TFUE osti a una normativa fiscale nazionale che, per una società che trasferisce la propria sede statutaria in Belgio, qualifica come plusvalenze latenti esenti solo a determinate condizioni gli incrementi di valore su azioni o quote registrati dopo il trasferimento, senza tener conto del fatto che tali azioni o quote avevano generato riduzioni di valore in uno Stato membro diverso prima del trasferimento, riduzioni che erano state fiscalmente rilevate ma non concretamente dedotte per insufficienza di imponibile.

Principio di diritto

L’articolo 49 TFUE non osta a una normativa nazionale che, dopo il trasferimento della sede statutaria di una società in Belgio, assoggetta a imposizione i recuperi di riduzioni di valore su azioni o quote come plusvalenze espresse ma non realizzate, senza considerare le riduzioni di valore registrate prima del trasferimento in un altro Stato membro; le due situazioni non sono oggettivamente comparabili, poiché la società che trasferisce la sede rientra nella competenza fiscale di due Stati membri in periodi d’imposta distinti e lo Stato ospitante non era competente per il periodo in cui le riduzioni di valore furono registrate.

Norme richiamate

  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 54 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 24, primo comma, punto 2, del codice delle imposte sui redditi 1992 (CIR 92)
  • Articolo 44, paragrafo 1, CIR 92
  • Articolo 184 ter, paragrafo 2, secondo comma, CIR 92
  • Articolo 190, secondo comma, CIR 92
  • Articolo 198, punto 7, CIR 92
  • Articolo 206, CIR 92
  • Articolo 74 del regio decreto di esecuzione del CIR 92 (AR/CIR 92)

Libertà di stabilimento e recupero di riduzioni di valore dopo il trasferimento della sede statutaria

La causa C‑414/21 riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dallo Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio) in una controversia tra VP Capital NV e lo Stato belga. La questione concerne il trattamento fiscale, in Belgio, dei recuperi di riduzioni di valore su partecipazioni registrate dalla società quando la sua sede statutaria si trovava ancora in Lussemburgo.

Fatti e procedimento principale

VP Capital, inizialmente costituita in Lussemburgo, aveva registrato riduzioni di valore su diverse partecipazioni e le aveva dedotte fiscalmente in Lussemburgo, con conseguente aumento delle perdite riportabili. Poiché era in situazione deficitaria, non aveva potuto utilizzare concretamente tali perdite nello Stato di origine. Nel maggio 2009 trasferiva quindi la sede statutaria in Belgio, diventando una società di diritto belga.

Successivamente al trasferimento, la società recuperava parte di quelle riduzioni di valore. Essa invocava il regime belga di esenzione per i recuperi di riduzioni di valore da azioni o quote previsto dall’articolo 74 dell’AR/CIR 92. L’amministrazione belga riteneva invece imponibili tali recuperi, in quanto, per le società trasferite in Belgio, gli incrementi di valore successivi al trasferimento sono trattati come plusvalenze latenti e, per beneficiare dell’esenzione, devono essere iscritti su un conto separato del passivo.

Normativa nazionale rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • l’articolo 24, primo comma, punto 2, CIR 92, che include negli utili taluni incrementi o decrementi di valore realizzati o espressi in contabilità;
  • l’articolo 44, paragrafo 1, CIR 92, che esenta le plusvalenze espresse ma non realizzate;
  • l’articolo 184 ter, paragrafo 2, secondo comma, CIR 92, relativo al trasferimento in Belgio di società estere e alla valutazione delle plusvalenze/minusvalenze sulla base del valore contabile al momento del trasferimento;
  • l’articolo 190, secondo comma, CIR 92, che subordina l’esenzione di talune plusvalenze alla loro iscrizione in un conto separato del passivo;
  • l’articolo 198, punto 7, CIR 92, che rende in linea di principio indeducibili le riduzioni di valore su azioni o quote;
  • l’articolo 74 AR/CIR 92, che esenta il recupero di tali riduzioni di valore;
  • l’articolo 206, CIR 92, richiamato nel contesto delle perdite professionali e del loro trattamento in caso di trasferimento di sede.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se l’articolo 49 TFUE vieti una disciplina che:

  • tratta come plusvalenze latenti, dopo il trasferimento della sede in Belgio, gli incrementi di valore su partecipazioni registrati dalla società;
  • non tiene conto del fatto che tali partecipazioni avevano già generato riduzioni di valore in un altro Stato membro;
  • impone alle società trasferite condizioni più onerose rispetto alle società già residenti in Belgio, per le quali il recupero di riduzioni di valore esente non richiede l’iscrizione in un conto indisponibile del passivo.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che gli articoli 49 e 54 TFUE garantiscono alle società il diritto di trasferire la sede sociale in un altro Stato membro e di invocare la libertà di stabilimento per contestare le conseguenze fiscali nel nuovo Stato ospitante. Tuttavia, tale libertà non assicura la neutralità fiscale del trasferimento né impone agli Stati membri di allineare le proprie regole fiscali a quelle altrui.

Esaminando la disciplina belga, la Corte osserva che le riduzioni di valore su azioni o quote non sono, in linea di principio, deducibili in Belgio, mentre il loro recupero è esente. Per le società che trasferiscono la sede in Belgio, però, gli incrementi di valore successivi al trasferimento sono considerati plusvalenze latenti e possono essere esenti solo se iscritti in un conto separato del passivo. In tale quadro, la Corte individua una differenza di trattamento potenzialmente idonea a dissuadere dal trasferimento, ma ritiene che essa possa essere giustificata solo se le situazioni poste a confronto non sono oggettivamente comparabili o se esiste una giustificazione imperativa proporzionata.

Applicando il criterio della comparabilità, la Corte afferma che, alla luce dell’obiettivo nazionale di preservare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, non è comparabile la situazione di una società che ha registrato riduzioni di valore in uno Stato membro diverso prima del trasferimento e quella di una società già soggetta alla competenza fiscale belga nel periodo in cui tali riduzioni di valore sono state contabilizzate. La società che trasferisce la sede rientra infatti nella competenza fiscale di due Stati membri in periodi diversi: lo Stato di origine per il periodo delle riduzioni di valore e lo Stato ospitante per il periodo del recupero. La circostanza che VP Capital non abbia potuto utilizzare concretamente in Lussemburgo le perdite derivanti da tali riduzioni non altera tale conclusione, essendo ciò conseguenza della propria scelta di trasferire la sede.

La Corte esclude anche che la sentenza Bevola e Jens W. Trock sia applicabile, poiché quella giurisprudenza riguarda la presa in considerazione, nello Stato della società madre, di perdite definitive di una controllata o stabile organizzazione nello stesso periodo d’imposta, non il caso di una società che trasferisce la sede e invoca il trattamento di operazioni pregresse registrate in un altro Stato membro.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 49 TFUE non osta a una normativa tributaria nazionale in forza della quale gli incrementi di valore da azioni o quote, registrati dopo il trasferimento della sede statutaria in Belgio, sono trattati come plusvalenze espresse ma non realizzate, senza tener conto del fatto che tali azioni o quote avevano dato luogo a riduzioni di valore in un momento in cui la società aveva la residenza fiscale in un altro Stato membro.

Principio desumibile

Il trasferimento della sede statutaria in un altro Stato membro non impone allo Stato ospitante di neutralizzare, ai fini della propria fiscalità, gli effetti di riduzioni di valore contabilizzate e utilizzate fiscalmente nello Stato di origine; in questa ipotesi, la diversa disciplina applicata alle società già residenti nello Stato ospitante non viola la libertà di stabilimento perché le situazioni non sono comparabili.

Come è indicizzato

Materielibertà di stabilimentofiscalità diretta delle societàimposizione delle plusvalenze e minusvalenzetrasferimento di sede statutariacomparabilità delle situazioni fiscali

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