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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31494/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame contestando: (i) violazione dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la gravità indiziaria relativamente ai capi 1 e 2; sostiene che il compendio probatorio si fonda esclusivamente su intercettazioni e non dimostra una stabile e organica partecipazione all'associazione; (ii) violazione dell'art. 74, comma 6 (richiesta, in subordine, di riqualificazione in ipotesi di minore entità) rilevando quantità e tipologia degli scambi compatibili con la fattispecie meno grave; (iii) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. per carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla pericolosità, sostenendo che le condotte si sarebbero interrotte dal novembre 2019.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio secondo cui il giudizio di legittimità sulle misure cautelari è limitato a censurare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, e non può riesaminare i fatti o rivalutare il peso probatorio delle emergenze investigative. Il Collegio ha ritenuto congrua e non viziata la motivazione del Tribunale del riesame, basata su numerose intercettazioni che documentano l'esistenza di un sodalizio capeggiato da Cuccia Pietro, con Di Franco quale stretto collaboratore, portavoce e anche autore di cessioni. Ha rigettato la richiesta di riqualificazione ex comma 6 dell'art. 74 in quanto l'insieme delle condotte, la reiterazione, l'organizzazione e le modalità di approvvigionamento escludono il carattere di lieve entità. Ha inoltre ritenuto adeguata la misura custodiale, richiamando la doppia presunzione cautelare derivante dall'art. 74 e la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e gravità delle condotte). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; è stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)

    La norma configura l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la giurisprudenza e il giudice hanno ritenuto che la complessiva attività organizzata, la reiterazione delle cessioni e l'approvvigionamento stabile escludono la riconducibilità alla ipotesi di lieve entità (comma 6). Inoltre, la contestazione ai sensi dell'art. 74 produce una forte valenza cautelare, con presunzioni circa le esigenze cautelari.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 (cezione di sostanze stupefacenti), comma 5 e riferimento al comma 6 di art. 74

    L'art. 73 disciplina le cessioni; l'art. 73, comma 5 (richiamato nella motivazione giurisprudenziale) definisce i profili della lieve entità per le singole cessioni. Tuttavia, se l'attività è inserita in un'organizzazione stabile e ripetuta, la riqualificazione nella fattispecie di lieve entità (art. 74, comma 6) è preclusa.

  • Codice di procedura penale, artt. 274 e 275

    Gli artt. 274 e 275 disciplinano le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato) e la loro valutazione. Il Tribunale del riesame ha motivato la sussistenza delle esigenze cautelari, ritenute attuali e proporzionate alla misura carceraria.

  • Disposizioni attuative c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Prevede obblighi di comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario in caso di pronunce che incidono sulla situazione detentiva; la Corte ha disposto la trasmissione del provvedimento al direttore competente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è limitato a censurare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione: non è lo strumento per rivedere il materiale probatorio o per riformulare valutazioni di fatto compiute dal G.I.P. o dal Tribunale del riesame.
  • Le intercettazioni, se numerose e congruamente collegate fra loro, possono costituire un corpo probatorio idoneo a fondare la gravità indiziaria e a dimostrare l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
  • La configurabilità della lieve entità (art. 74, comma 6, DPR 309/1990) va valutata sulla base della complessiva attività: molteplicità degli episodi, durata, modalità di approvvigionamento e organizzazione escludono generalmente la riqualificazione.
  • Quando il reato contestato è riconducibile all'art. 74 (associazione per delinquere in materia di stupefacenti), sussiste una presunzione cautelare che rende più agevole per il giudice ritenere necessaria la custodia in carcere salvo elementi concreti opposti dalla difesa.
  • Contestazioni fondate su diverso apprezzamento delle prove (es. "le intercettazioni non bastano") rischiano di essere dichiarate inammissibili o infondate in cassazione se non accompagnate da specifiche doglianze di illegittimità o illogicità della motivazione.
  • Per contestare con efficacia la qualificazione giuridica o la sussistenza delle esigenze cautelari è necessario individuare vizi logico-giuridici nella motivazione del provvedimento impugnato, non limitarsi a prospettare una diversa lettura dei fatti.

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