Sentenza del 12/02/2019 n. 792 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Accertamento e Riscossione - Operazioni Inesistenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento fondato soltanto su dichiarazioni di parte è ritenuto insufficiente. La pretesa tributaria deve essere supportata da ulteriori elementi concreti e concordanti che provino l'inesistenza delle operazioni contestate. In assenza di tali elementi, l'accertamento non può essere validamente confermato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la sufficienza degli elementi utilizzati per dimostrare l'inesistenza delle operazioni fatturate. È stato affermato che l'accertamento non può fondarsi esclusivamente su dichiarazioni di parte raccolte in sede di indagine penale ai sensi dell'art. 351 c.p.p.; occorre invece una pluralità di elementi probatori convergenti, idonei a dimostrare in modo assolutamente inequivocabile che le fatture si riferiscono a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti.
Norme richiamate
Art. 351 c.p.p.
Dichiarazioni rese nel corso delle indagini di polizia giudiziaria.
Le dichiarazioni raccolte ai sensi di questa disposizione possono costituire un elemento valutabile, ma non sono di per sé sufficienti a dimostrare in modo inequivocabile l'inesistenza delle operazioni fatturate. Devono essere corroborate da plurimi elementi oggettivi, concordanti e specificamente riferibili alle fatture contestate.
Massime di principio
- In materia di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve fornire una prova concreta e complessivamente convergente dell'inesistenza dell'operazione; non basta un singolo elemento indiziario o una dichiarazione isolata.
- Le dichiarazioni rese in un procedimento penale possono essere utilizzate nel procedimento tributario come elementi di valutazione, ma devono essere sottoposte a verifica e corroborate da altri riscontri.
- È necessario distinguere tra la mera irregolarità formale della fattura e la prova che la prestazione non sia mai stata eseguita o sia stata effettuata da un soggetto diverso da quello indicato.
- Quando l'accertamento si fonda su presunzioni, gli elementi devono essere specifici, gravi, precisi e concordanti e devono collegarsi direttamente alle singole operazioni contestate.
- In una situazione analoga, il contribuente può contestare l'insufficienza della motivazione e della prova qualora l'Amministrazione non indichi riscontri autonomi rispetto alle dichiarazioni utilizzate.
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