Sentenza n. 334/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata in data 19 giugno 2023 e non notificata, con cui era respinto il ricorso proposto per l’annullamento: - dell’ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS- del 30 maggio 2016, con la quale l’Ufficio Tecnico – III settore – Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di -OMISSIS- ordinava, tra l’altro, all’odierno appalellante di “eseguire il ripristino dello stato dei luoghi tramite la demolizione delle opere abusivamente realizzate, entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento”; - nonché di tutti gli atti prodromici, connessi e successivi; e per la dichiarazione del diritto dello stesso a conseguire il riconoscimento delle legittimità delle opere realizzate sull'immobile di cui si verte, identificate nell'ordinanza impugnata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante, proprietario dal 2000 di un fabbricato realizzato sulla base di concessioni edilizie del 1989 e del 1991, ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione notificata nel giugno 2016. In primo luogo ha dedotto la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, omessa pronuncia e violazione degli artt. 8, comma 2, lettera d), e 105, comma 1, c.p.a., chiedendo il rinvio al giudice di primo grado. Ha poi riproposto i motivi originari: violazione del d.P.R. n. 380/2001 per avere il Comune affermato l'insanabilità delle opere senza adeguata istruttoria e senza identificare l'area da acquisire; violazione dell'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per insufficiente istruttoria; violazione dell'art. 3, comma 1, l. n. 241/1990 ed eccesso di potere; in via subordinata, violazione dell'art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 per sproporzione della sanzione. Le opere accertate dalla Polizia municipale consistevano nell'ampliamento di un vano al piano terra mediante tettoia in legno chiusa con infissi, con volume indicato in circa 81,83 metri cubi, e nella realizzazione di una doccia in muratura, oltre al rivestimento di parte del muro di confine. Tali opere risultavano prive di titolo edilizio e di nulla osta dell'autorità paesaggistica e del Genio civile, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, sismico e a vincolo permanente per parcheggio.
La decisione
L'appello è stato integralmente respinto. Il CGARS ha escluso la nullità della sentenza di primo grado e il presupposto per il rinvio ex art. 105 c.p.a., rilevando che il TAR aveva motivato compiutamente sulla base delle argomentazioni comunali e del verbale di sopralluogo, ritenendo provata l'abusività delle opere. Il primo motivo di merito è stato respinto perché l'ordinanza richiamava il verbale della Polizia municipale, che descriveva puntualmente le opere abusive, e la documentazione comunale attestava l'assenza dei necessari titoli e nulla osta nonché la sottoposizione dell'area ai vincoli indicati. L'omessa indicazione nell'ordinanza dell'area da acquisire al patrimonio comunale non determina l'illegittimità dell'ordine di demolizione, potendo tale area essere indicata successivamente in caso di inottemperanza. Il motivo relativo alla durata del procedimento e all'insufficienza dell'istruttoria è stato respinto perché l'ordine di demolizione è un provvedimento vincolato, fondato sul mero accertamento dell'abusività dell'opera, senza necessità di una specifica valutazione dell'interesse pubblico, anche quando l'abuso risalga a molto tempo prima. Il motivo sulla motivazione è stato respinto per le medesime ragioni, essendo l'abusività adeguatamente descritta e motivata mediante il richiamo al sopralluogo. È stata infine respinta la censura sulla sproporzione della sanzione: le valutazioni sulla fiscalizzazione dell'abuso riguardano la fase esecutiva e non incidono sulla legittimità dell'originaria ordinanza di demolizione. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 105 c.p.a.
Il rinvio al giudice di primo grado non è giustificato in presenza di una motivazione effettiva e pertinente; non è sufficiente allegare genericamente un difetto di motivazione.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'omessa indicazione nell'ordinanza di demolizione dell'area da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza non comporta l'illegittimità dell'ordinanza, potendo l'area essere indicata successivamente.
art. 2, comma 2, l. 241/1990
La dedotta violazione del termine procedimentale non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione, fondato sull'accertamento dell'abuso.
art. 3, comma 1, l. 241/1990
L'obbligo motivazionale è assolto mediante la puntuale descrizione delle opere abusive e il richiamo agli accertamenti e alla documentazione posti a fondamento dell'ordinanza.
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
Le valutazioni sulla fiscalizzazione dell'abuso attengono alla fase esecutiva e non alla legittimità dell'ordinanza di demolizione.
d.P.R. 380/2001
La repressione dell'abuso edilizio mediante demolizione è attività vincolata, attivabile sulla base dell'accertamento dell'assenza o difformità del titolo edilizio.
l. 1497/1939
Il provvedimento dà atto che le opere erano situate in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
d.m. LL.PP. 23 settembre 1981
Il provvedimento dà atto della sottoposizione dell'area a vincolo sismico.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di opere abusive è un provvedimento vincolato: è sufficiente l'accertamento e la puntuale descrizione dell'abusività dell'intervento, senza una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, anche quando l'ordine sia adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso.
- Un'ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando descrive le opere abusive in modo tale da consentirne l'identificazione e il ripristino, anche mediante il richiamo a un verbale di sopralluogo e alla documentazione tecnica acquisita.
- L'omessa indicazione, nell'ordinanza di demolizione, dell'area destinata all'eventuale acquisizione gratuita al patrimonio comunale non rende illegittimo l'ordine demolitorio, poiché tale indicazione può essere effettuata nella successiva fase conseguente all'inottemperanza.
- La fiscalizzazione dell'abuso edilizio costituisce una valutazione propria della fase esecutiva e non può essere utilizzata, in via generale, per contestare la legittimità dell'originaria ordinanza di demolizione.
- Il rinvio al giudice di primo grado ex art. 105 c.p.a. richiede una motivazione apparente o gravemente lacunosa; non ricorre tale presupposto quando la sentenza abbia esaminato il fatto e abbia fornito una motivazione pertinente, ancorché non condivisa dalla parte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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